L’obbligo di mediazione non sussiste nel caso di domanda riconvenzionale

La Redazione
01 Marzo 2024

L’obbligo di esperire la mediazione non sussiste per la domanda riconvenzionale, ma solo per l’atto introduttivo del giudizio, ferma restando la competenza del mediatore nel valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti, nonché quella del giudice a esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile.

La mediazione rientra tra gli istituti finalizzati al miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario e all’accelerazione dei tempi di definizione del contenzioso civile. Pertanto, l’obbligo di esperire tale strumento non sussiste a seguito di domanda riconvenzionale, ma solo per l’atto introduttivo del giudizio (art. 5 d.lgs. n.28/2010), fermo restando che al mediatore compete valutare tutte le istanze e gli interessi di parte e al giudice esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile.