L’obbligo di mediazione non sussiste nel caso di domanda riconvenzionale
01 Marzo 2024
La mediazione rientra tra gli istituti finalizzati al miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario e all’accelerazione dei tempi di definizione del contenzioso civile. Pertanto, l’obbligo di esperire tale strumento non sussiste a seguito di domanda riconvenzionale, ma solo per l’atto introduttivo del giudizio (art. 5 d.lgs. n.28/2010), fermo restando che al mediatore compete valutare tutte le istanze e gli interessi di parte e al giudice esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile. |