Mediazione obbligatoria: le spese del procedimento hanno natura stragiudiziale

04 Marzo 2024

Il Tribunale di Roma, chiamato ad esprimersi sulla rifusione delle spese affrontate dall'attore in sede di mediazione obbligatoria, procedimento, questo, necessario per evitare che la domanda sia dichiarata improcedibile, ha chiarito che le stesse devono essere inquadrate nell'àmbito delle spese stragiudiziali e, in quanto tali, sono soggette al principio di prova di cui all'art. 2697 c.c.

Massima

Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vero e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio.

Il caso

Due condomini, comproprietari di un immobile sito in condominio, impugnavano una delibera assembleare, alla cui formazione non avevano partecipato, chiedendone l'annullamento. L'azione veniva preceduta dall'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, al quale il Condominio non aveva partecipato. Malgrado ciò il medesimo aveva trasmesso all'Organismo la copia del verbale assembleare dal quale risultava che la delibera oggetto di impugnazione era stata revocata.

A fronte dell'esito negativo del procedimento, gli attori notificavano al Condominio atto di citazione con il quale, accertata la cessazione della materia del contendere e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ne chiedevano la condanna alla rifusione delle spese sia per la fase di mediazione che per quella giudiziaria, oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c.

Il Condominio, da parte sua, eccepiva che la notifica dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito, era avvenuta due mesi dopo la revoca della delibera oggetto di impugnativa, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della cessazione della materia del contendere e consequenziale carenza di interesse ad agire degli attori ex art. 100 c.p.c. per effetto dell'intervenuta della deliberazione censurata.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda attrice, condannava il Condominio al pagamento della quota inerente al pagamento del contributo necessario per l'avvio del procedimento di mediazione, rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c. e compensando le spese di lite tra le parti.

La questione

Il punto centrale della controversia, oggetto della sentenza in esame, è la connotazione delle spese relative al procedimento di mediazione obbligatoria ed alla conseguente necessità di fornire prova dell'effettivo esborso per ottenerne il riconoscimento in sede di sentenza definitiva.  

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale, in via preliminare, ha definito i contorni della domanda osservando come l'oggetto del giudizio era rappresentato dalla richiesta di riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per l'accertamento dell'invalidità delle delibere contestate, revocate successivamente all'avvio del procedimento di mediazione e non l'impugnazione delle delibere in questione.

Sul punto, il giudicante ha condiviso le censure del Condominio in merito all'inapplicabilità, al caso concreto, del principio della soccombenza virtuale mancando una domanda relativa alle delibere de quibus, tanto più che gli attori, nell'atto di citazione, avevano dato atto dell'avvenuta revoca delle stesse in sede di altra assemblea, in seguito alla quale il convenuto aveva comunicato di non aderire alla mediazione obbligatoria come da relativo verbale.

Il giudice di prime cure ha affermato che la condanna alla rifusione delle spese della fase di mediazione prescinde, quanto al giudizio instaurato da parte attrice, dall'accertamento o meno della cessazione della materia del contendere e della conseguente applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale non essendovi - come nella fattispecie - nulla da accertare in merito alla validità delle delibere impugnate. In effetti, secondo un principio di carattere generale, la cessazione della materia del contendere che può portare alla condanna delle spese di lite del convenuto postula che sopravvengano “nel corso del giudizio” fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni del contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26299).

La domanda degli attori di condanna alla rifusione delle spese di mediazione, infine, è stata accolta ma nei limiti dell'esborso conseguente all'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto provato dal deposito in atti del relativo bonifico ma con l'esclusione del riconoscimento di altre spese non dimostrate.

Osservazioni

Per ricordare a noi stessi i termini della questione ripercorriamo, sinteticamente, la tempistica degli eventi di causa che hanno dato luogo alla presente sentenza, ovvero: approvazione di delibere assembleari asseritamente invalide; avvio  del procedimento di mediazione obbligatoria; deposito, nel primo incontro utile, da parte del Condominio assente, della delibera assembleare di revoca delle deliberazioni precedenti; conclusione della procedura con esito negativo e, per finire, notifica dell'atto di citazione con il quale gli attori hanno richiesto il riconoscimento delle spese di mediazione.

Il d.lgs. n. 28/2010 con tutte le sue modifiche, l'ultima delle quali è rappresentata dal d.lgs. n. 149/2022, ha un obiettivo preciso: quello di realizzare un risultato deflattivo del contenzioso giudiziario attraverso la conciliazione delle controversie, perseguibile con lo strumento della mediazione obbligatoria per tutte le materie indicate nel provvedimento stesso.

Il procedimento, che impegna mediatori, legali ed eventuali esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, ha costi variabili in considerazione del valore della controversia, ai quali si sommano quelli che le parti devono sostenere per il pagamento degli onorari dei rispettivi avvocati, il cui intervento è obbligatorio per legge (ivi art. 8, comma 5) e la cui liquidazione, nella fase giudiziale, avviene secondo i parametri stabiliti dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.

Detto questo, in materia si sono poste questioni che hanno trovato risposta nella giurisprudenza di merito, che ha mostrato di essere orientata in modo conforme.

Un argomento interessante riguarda la natura delle spese di mediazione e se le stesse, una volta richiesta la loro rifusione in ragione della quota fissa versata all'Organismo per l'avvio della mediazione, possa comportare uno spostamento di competenza per valore in ragione di un eventuale superamento dei limiti tra Giudice di pace e Tribunale. I giudici di legittimità (Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2023, n. 32306), in sede di regolamento di competenza, hanno escluso una tale possibilità dal momento che la domanda di rimborso di tali spese non costituisce una domanda autonoma e, come tale, cumulabile con quella principale, considerato che il procedimento di mediazione - che può essere disposto anche dal giudice d'appello - è una condizione di procedibilità dell'azione per tutte le controversie indicate nell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. Tali spese devono essere assimilate alle spese processuali che, come è noto, non sono cumulabili con la domanda (Cass. civ., sez. VI/II, 19 marzo 2019, n. 7695). Il principio, quindi, può trovare applicazione pacifica anche nel caso in cui sia stata richiesta la liquidazione delle spese della difesa svolta nella fase pregiudiziale.

È stato, ancora, affermato che le spese inerenti alla mediazione obbligatoria devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese di cui all'art. 91 c.p.c. (v., ex multis, Trib. Torino 21 marzo 2023, n. 1230; Trib. Mantova 9 aprile 2018, n. 201), a norma del quale il dovere del giudice di liquidare le spese in favore del vincitore è conseguente alla necessità che la parte risultata vittoriosa nel giudizio non sia costretta a subire un danno in conseguenza del mancato riconoscimento delle spese sostenute. Infatti, il rapporto tra mediazione obbligatoria e processo civile risponde al principio della causalità e, pertanto, non può essere considerato come una mera connessione cronologica, implicando un necessario coordinamento delle attività svolte dal mediatore e dal giudice. Ciò in quanto dal contenuto delle norme in materia di mediazione il comportamento della parte in tale fase ha ricadute nel successivo processo, con inevitabili conseguenze anche in tema di liquidazione delle spese (Trib. Trieste 11 marzo 2021).

A questo proposito, va ricordato come il legislatore abbia previsto precisi effetti processuali per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione quali: l'assenza senza giustificato motivo, dalla quale si può trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.; la condanna della parte non costituita al versamento al bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio; ulteriore condanna del soccombente e non partecipante al procedimento di conciliazione, su richiesta della parte vincitrice, al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione (art. 12-bis, d.lgs. n. 28/2010).

Quanto a tale ultimo profilo, è stato affermato che la sanzione pecuniaria prevista in favore della parte vittoriosa in giudizio è stata “forgiata sul modello di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. ed è intesa a punire condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte in mediazione, che risulti poi soccombente all'esito della lite” (così Trib. Napoli 25 maggio 2023, n. 5389).

Per concludere, quindi, correttamente il Tribunale capitolino ha condannato il Condominio al pagamento, in favore degli attori, del solo contributo fisso per l'avvio del procedimento di mediazione, dal momento che il riconoscimento delle ulteriori spese dagli stessi sostenute per l'attività svolta dal legale nella fase pre-contenziosa, è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, anche se la loro liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. civ. sez. III, 4 novembre 2020, n. 24481).

Riferimenti

Acquaviva, Mediazione troppo costosa: è illegittima, in CondominioWeb.com, 15 gennaio 2024;

Ubertalli, Spese processuali a carico di chi rifiuta la proposta conciliativa: un trattamento troppo duro?, in Altalex.com, 26 marzo 2019;

D'Arcangelo, La legittimazione a chiedere il rimborso delle spese legali nella fase stragiudiziale, in Il Giudice di pace, 2007, fasc. 2, 143.

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