Ecobonus centri commerciali

La Redazione
12 Marzo 2024

Interventi di risparmio energetico di cui ai commi 344–347 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (c.d. Ecobonus) – centri commerciali – detrazione – limite massimo spettante.

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, la Società fa presente che le spese sostenute per interventi ecobonus non sono oggetto di successivo riaddebito ai locatori degli spazi delle rispettive gallerie commerciali ma sono integralmente sopportate dalla stessa Società, quale investimento su immobili di proprietà. Tutto ciò premesso, la Società chiede come debba essere calcolato ''il limite di detrazione ammissibile'' per la tipologia di intervento di riqualificazione energetica (i.e., Ecobonus) per gli interventi realizzati nelle due gallerie commerciali di cui è proprietaria.

Aspetti fiscali

L'art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 prevede una detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In particolare, il beneficio fiscale consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente fruibile entro un limite massimo e nella misura percentuale stabiliti in relazione a ciascuna tipologia degli interventi previsti (c.d. ''Ecobonus'').  Come confermato, da ultimo, con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. In particolare, per quanto riguarda i titolari di reddito d'impresa, che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 ha chiarito che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica spettano a tali soggetti a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come ''strumentali'', ''beni merce” o ''patrimoniali''. 

La Soluzione del Fisco

Ritiene il Fisco che ai fini della fruizione dell'agevolazione, gli edifici interessati dagli interventi di riqualificazione energetica devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Ebbene, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 […], in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non “a parti di edificio”.

Nella circolare n. 17/E del 2023, è stato ribadito che i chiarimenti forniti in relazione alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinata dall'art. 16 del d.l. n. 63 del 2013, effettuati sulle parti comuni di edifici sono riferibili, in via generale, anche alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del medesimo decreto legge. Ciò comporta che, anche ai fini della detrazione in commento, ‘‘la locuzione” parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori”.