Sismabonus condominio: asseverazione tardiva e remissione in bonis

La Redazione
19 Marzo 2024

Asseverazione ‘'Sisma bonus'‘ – Remissione in bonis – art. 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16.

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, il ''condominio '', al fine di avere chiarimenti in merito agli effetti della mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per la fruizione del c.d. ''Superbonus'',  riferisce  di avere in corso lavori edili condominiali ricadenti nell'agevolazione Superbonus, con giusta CILAS presentata il 25 novembre 2022, attinenti fra gli altri ad interventi Super sisma bonus 110%, quali il consolidamento delle fondamenta, il rafforzamento delle murature. Tutto ciò premesso, l'istante chiede se vi sia modo di regolarizzare la propria posizione annullando gli effetti della comunicazione già trasmessa, onde provvedere successivamente ad una nuova comunicazione dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura.

Aspetti fiscali

Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sisma bonus. Tuttavia, con l'entrata in vigore dell'art. 2­-ter del d.l. 16 febbraio 2023, n. 11 (norma di interpretazione autentica) il Legislatore ha chiarito che, è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  c),  del  d.l.  n.  16  del  2012, la  fruizione  di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c)  versi  contestualmente  l'importo  pari  alla  misura  minima  della  sanzione.

La Soluzione del Fisco

Nel caso di specie, la remissione in bonis si era perfezionata con il versamento della somma di 250 dopo la trasmissione del modello di comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura. Premesso ciò, ritiene il Fisco che nell'àmbito della remissione in bonis per tardiva asseverazione ai fini del Sismabonus, se la sanzione viene corrisposta dopo la trasmissione del modello di comunicazione per l'opzione per lo sconto in fattura, il contribuente può comunque procedere con la cessione dei crediti. Tale cessione sarà successiva rispetto alla regolarizzazione della tardiva asseverazione ed è possibile solo se l'ultimo cessionario non ha ancora utilizzato i crediti acquisiti e provvede nei termini ad inviare la comunicazione dei crediti non utilizzabili, e la stessa viene accolta (art. 25 d.l. 104/2023). Si rammenta che la comunicazione della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute  nel 2023 andrà effettuata entro il 4 aprile 2024.