Riscossione: il decreto di estinzione del processo per inattività delle parti non produce gli effetti propri della actio iudicati

20 Luglio 2023

La dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti non produce gli effetti propri della actio iudicati ex art. 2953 codice civile. Pertanto, è da considerarsi non tempestiva la cartella di pagamento notificata oltre il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, anche se all'interno del termine di prescrizione. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 1477 del 21 aprile 2023.

Il caso

Il 13 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava ad un contribuente una cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo di somme residue dallo stesso dovute a seguito della estinzione del giudizio relativo ad avviso di accertamento, notificato nel 2004, per redditi di partecipazione conseguiti nell'anno di imposta 1999, estinzione avvenuta a seguito della mancata riassunzione del giudizio dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio. Il giudice di primo grado aveva rilevato che l'avviso di accertamento era divenuto definitivo il 6 aprile 2011, decorso un anno dal deposito della sentenza della Corte di cassazione (termine ridotto a sei mesi dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015), senza che il contribuente avesse provveduto alla riassunzione della causa; conseguentemente, secondo i primi giudici, la cartella di pagamento risultava notificata tempestivamente, non essendo applicabile il termine di decadenza in quanto la pretesa impositiva scaturiva da una sentenza passata in giudicato. Proponeva appello il contribuente lamentando illegittimità del ruolo e della cartella in quanto tardiva nonché la prescrizione del credito erariale.

Gli effetti del decreto di estinzione sull'attività di riscossione. I giudici “del riesame” ribaltano l'esito della controversia a favore del contribuente. La Corte ha ricordato come, in caso di mancata riassunzione del giudizio, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 546/1992, il processo si estingue e l'atto impugnato diviene definitivo decorso un anno (ex art.63 vigente ratione temporis, termine ridotto a sei mesi dal 1° gennaio 2016 in virtù dell'art. 9 d.lgs. n. 156/2015) dalla data di deposito della sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio; quindi, nel caso in esame, i provvedimenti impositivi erano divenuti definitivi in data 6 aprile 2011 e da tale data iniziava a decorrere il termine di prescrizione dei tributi erariali, di durata decennale e non quinquennale, che non era decorso alla data della notifica della cartella di pagamento (13.2.2020).

L'appello risultava, invece, fondato con riferimento alla intervenuta decadenza del termine per la notifica della cartella di pagamento che, in base all'art. 25, comma 1, lettera c) del d.P.R. 602/73 doveva avvenire, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio, «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo». La dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti (comprensiva dell'ipotesi di mancata riassunzione del giudizio ex art.63), ha affermato la Corte, non produce gli effetti propri della actio iudicati ex art. 2953 del codice civile. Pertanto, nel caso di specie, continuavano ad applicarsi i termini di decadenza per la notificazione della cartella e, trattandosi di un accertamento effettuato d'ufficio, la stessa doveva essere notificata entro il termine del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo (ossia entro il 31 dicembre 2013). La cartella, invece, era stata notificata il 13 febbraio 2020 ovvero entro il termine di prescrizione ma oltre quello di decadenza.

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