RSA in D4 (e non in B1) anche in assenza di lucro «soggettivo»
28 Marzo 2024
Massima Ciò indipendentemente dall’assenza, in testa al proprietario dell'immobile, di fini di lucro per il quale, invece, bisogna avere riguardo in termini oggettivi ovvero in relazione alla idoneità della struttura del bene alla sua produzione. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 3774 del 21 dicembre 2023. Il caso Una Fondazione impugnava un avviso di rettifica del classamento dalla stessa proposto in relazione ad un immobile di sua proprietà. In particolare, l'Ufficio rettificava il classamento proposto dalla contribuente attribuendo all'immobile in questione la categoria D/4 (Case di cura ed ospedali) in luogo della categoria B/l (Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme) in esito ad una valutazione delle caratteristiche oggettive e tipologiche dell'immobile, dell’attività sanitaria-assistenziale esercitabile ed esercitata nella struttura (RSA), conformemente alle "tabelle di correlazione tra categorie catastali e destinazioni d'uso" del Docfa, nelle quali, tra le regole di compatibilità, al "codice 1203 - Strutture per l'assistenza sociale residenziale" è attribuita proprio la categoria catastale "D/4 - Case di cura e ospedali". La questione La ricorrente metteva in evidenza, a conforto dei motivi di impugnazione, la propria natura di ente non commerciale senza fine di lucro; eccezione che veniva accolta dai giudici di primo grado sulla scorta della pacifica assenza di scopo di lucro in testa alla Fondazione. La soluzione giuridica La rilevanza del lucro “oggettivo” Di diverso avviso i giudici d'appello che hanno deciso per la riforma della sentenza e la conseguente legittimità dell'avviso di rettifica impugnato. La Corte ha preliminarmente ricordato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ai fini del classamento catastale occorre aver riguardo all'immobile valutato nella sua visione oggettiva, sia rispetto alle caratteristiche proprie della struttura sia rispetto alle attività concretamente svolte al suo interno, a nulla rilevando la qualifica soggettiva di chi esercita tale attività (inter alias, Cass. n. 22103/2018, n. 27438/2022 e n. 28079/2023). Pertanto, secondo i giudici d'appello, risultava, nel caso di specie, irrilevante l'assenza di fini di lucro in testa alla Fondazione proprietaria dell'immobile, dovendo, invece, aversi riguardo al fine di lucro in termini oggettivi, inteso cioè in relazione alla idoneità della struttura del bene alla sua produzione. Nello specifico, la Corte ha messo in evidenza i seguenti elementi di fatto:
Il termine RSA non è sostitutivo di ospizio I giudici non hanno, altresì, condiviso la tesi della ricorrente secondo la quale la Residenza Sanitaria Assistenziale sarebbe solo una "espressione contemporanea che sostituisce nel linguaggio i termini ospizio o casa di riposo"; ciò in quanto le RSA, secondo la definizione che ne fornisce la stessa Regione, "garantiscono interventi di natura sociosanitaria destinati a migliorare i livelli di autonomia degli ospiti, a promuovere il benessere, a prevenire e curare le malattie croniche e la loro riacutizzazione" e devono disporre, secondo le vigenti previsioni normative nazionali e regionali, di adeguato personale sanitario, riabilitativo e infermieristico idoneo a fronteggiare le esigenze di soggetti affetti da malattie croniche, di diversa gravità, che ne possono limitare in modo più o meno rilevante l'autosufficienza. In particolare, sin dal 1989 (art. 1, allegato 1, del DPCM 22 dicembre 1989) la RSA è definita come "una struttura extraospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente non autosufficienti". Peraltro, le norme successive hanno confermato la previsione originaria stabilendo che le RSA devono necessariamente disporre di particolari requisiti e di strutture aventi determinate caratteristiche costruttive nonché, in presenza di nuclei Alzheimer, di specifiche qualitative aggiuntive. La struttura deve, pertanto, essere specifica, attrezzata in modo particolare e, quindi, idonea allo svolgimento dell'attività sanitaria-assistenziale conformemente a quanto richiesto dalla legislazione nazionale e regionale. Osservazioni Le caratteristiche “speciali” delle RSA Sulla base delle suddette argomentazioni, la Corte tributaria è giunta a concludere che per le sue caratteristiche intrinseche e estrinseche, l'immobile in questione è (e deve essere per previsione normativa e del regime autorizzatorio dell'attività di RSA) funzionale allo svolgimento della particolare attività economica sanitaria-assistenziale, con caratteristiche che sono irreversibili se non attraverso modifiche significative. Pertanto, è la inevitabile "specialità" delle caratteristiche intrinseche dell'immobile per lo svolgimento della particolare attività economica in esso svolta che giustificava l'attribuzione della categoria speciale D/4 in luogo della categoria ordinaria B/1. |