Notifica e irreperibilità relativa o assoluta
15 Aprile 2024
Massima In tema di corretta procedura della notifica degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste per la irreperibilità relativa in luogo di quelle della irreperibilità assoluta, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere specifiche ricerche volte a verificare l'effettiva irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. Il caso Un contribuente ricorreva avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello del Concessionario della riscossione avverso la pronuncia di primo grado, nell'ambito di un contenzioso in cui era stato impugnato un avviso di intimazione assumendo l'omessa notifica della cartella di pagamento ivi menzionata. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto che ricorressero i presupposti di cui all'art. 143 c.p.c. dell'irreperibilità assoluta (e non quelli di cui all'art. 140 c.p.c. dell'irreperibilità relativa) e che il messo notificatore non avesse adempiuto a quanto previsto dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Pertanto, secondo i giudici di primo grado, la notifica della cartella era «irregolare» e, per conseguenza, l'intimazione di pagamento era nulla. I giudici di appello, invece, in riforma della detta sentenza, ritenevano che la cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata fosse stata correttamente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, non sussistessero i presupposti di irreperibilità assoluta, in presenza dei quali la notifica sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell'art. 143 c.p.c. La questione Nel proporre ricorso per cassazione il contribuente denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell'art.60, comma 1, lett. c) ed e) e dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurando la sentenza per avere la CTR immotivatamente disatteso la doglianza relativa alla violazione delle disposizioni che prescrivevano che la notifica dovesse avvenire presso il domicilio fiscale e non presso la residenza anagrafica, come invece accaduto. Osservava il ricorrente che la notifica poteva eseguirsi ai sensi dell'art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973 solo ove non fosse stato possibile reperire il destinatario presso il suo domicilio fiscale, evidenziando che, peraltro, quest'ultimo domicilio era ben noto all'Ufficio, in quanto indicato nel modello di apertura della partita Iva. Aggiungeva infine il ricorrente che, anche a ritenere esperibile la notifica presso la residenza anagrafica, l'agente notificatore non avrebbe comunque potuto utilizzare il rito per l'irreperibilità assoluta senza aver previamente esperito (e documentato) le imprescindibili ricerche, in ordine alle quali il messo notificatore ha un precipuo obbligo di certificazione. Sotto altro profilo il contribuente denunciava poi la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.8 legge 20 novembre 1982 n. 890, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto, valutando la validità della notifica, che la semplice annotazione nella relata che il destinatario fosse «trasferito» giustificasse il ricorso al rito della irreperibilità assoluta ex art. 143 cod. proc. civ. (più correttamente ex art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600/1973), laddove invece si sarebbe dovuto affermare che ricorrevano, piuttosto, i presupposti per il rito di cui all'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità relativa. Osservazioni Non era controverso, in fatto, per averne dato atto entrambe le parti, che la notifica della cartella prodromica all'intimazione di pagamento fosse avvenuta, a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita presso l'indirizzo ove il contribuente aveva la residenza anagrafica; e che nella relata l'agente postale aveva riportato che il medesimo contribuente risultava «trasferito», come da dichiarazione resa da persona «qualificatasi portiere». L'agente notificatore aveva poi provveduto alla notifica dell'atto depositandolo in Comune ed affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la irreperibilità del destinatario. Ciò posto, la notifica della cartella esattoriale era dunque avvenuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973, secondo il rito della irreperibilità assoluta. Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che, ai sensi del combinato disposto di cu agli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario, il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta, che ricorre invece quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. La Cassazione, affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60 lett. e) cit. ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare, nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del corretto procedimento notificatorio, dovendo in particolare accertare se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa, ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda (cfr., Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765, Cass., 07/02/2018, n. 2877). In sostanza, rileva la Corte, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, al fine di verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive del resto quali attività devono esattamente essere compiute, né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché però emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Tanto premesso, la Commissione Tributaria Regionale non si era attenuta a questi principi. Infatti, sebbene la Commissione Tributaria Provinciale avesse ritenuto nulla la notifica della cartella, osservando che prima di procedere con il rito della irreperibilità assoluta il notificatore avrebbe dovuto svolgere i necessari accertamenti dandone atto nella relata di notifica, i giudici di secondo grado, come visto, avevano poi riformato la detta sentenza, limitandosi ad affermare che, ricorrendo il presupposto della mancanza dell'abitazione, dell'ufficio e dell'azienda, correttamente la notifica era avvenuta nelle forme di cui alla citata lett. e). Così, motivando, tuttavia, la CTR, secondo la Corte, era incorsa nella citata violazione di legge, in quanto, come detto, presupposto imprescindibile per il ricorso al rito dell'irreperibilità assoluta è che il messo notificatore esegua le opportune ricerche, avendo il giudice di merito (erroneamente) ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di una ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte presso il sedicente portiere dello stabile (rispetto alla cui qualifica sussisteva anche contraria dichiarazione testimoniale dell'amministratore di condominio), il quale si era peraltro limitato ad asserire che il contribuente si era trasferito altrove; il che, stante la genericità di tali affermazioni, avrebbe comunque comportato la necessità di un'ulteriore attività di verifica, volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici. Conclusioni La questione, in sostanza, riguardava se i giudici di secondo grado avessero correttamente applicato le regole in tema di “irreperibilità assoluta” per la notificazione dell'avviso. Come visto, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.p.r. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente, perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale (cfr., Cass., n. 33616 del 15/11/2022, Cass., 15/03/2017, n. 6788). Con riferimento poi alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche è stato ad esempio già ritenuto che le informazioni raccolte dal custode dello stabile, ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente, circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota non siano idonee a sostanziare l'irreperibilità assoluta (cfr., Cass., 08/03/2019, n. 6765; Cass., 27/07/2018, n. 19958). La notificazione, ai sensi della predetta disciplina, può essere del resto comunque ritenuta valida anche nell'ipotesi in cui risulti, "a posteriori", che il trasferimento era intervenuto nell'ambito dello stesso Comune, sempre che però, al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell'ambito dello stesso Comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativo Comune per circostanze non addebitabili né opponibili all'Amministrazione, quali, ad esempio, il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l'inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici (cfr., Cass., n. 1440 del 22/01/2013; Cass., n. 16043 del 27.06.2017). In conclusione, bisogna sempre avere ben presente, ai fini della verifica della regolarità della notifica, la distinzione intercorrente tra irreperibilità relativa ed assoluta del destinatario. |