Ambito di applicazione del nuovo procedimento per convalida di sfratto

La Redazione
18 Aprile 2024

Non sussistendo alcuna motivazione logica per una limitazione della sua disciplina e alla luce del brocardo latino ubi lex voluit dixitubi noluit tacuit, il nuovo procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione è ammissibile anche per i contratti di comodato privi di indicazione di un termine di scadenza.

A seguito delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, il procedimento di convalida di licenza o sfratto per finita locazione (ex art. 657 c.p.c.) è esperibile anche nei confronti del “comodatario di beni immobili”. Nonostante la riforma inserisca solo la parola “comodato” nell'art. 657 c.p.c. non vi è alcuna motivazione logica per limitare la portata della riforma ai soli contratti di comodato con indicazione del termine di scadenza, ma, alla luce del brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, essa deve essere considerata ammissibile anche per i contratti di comodato che siano privi dell'indicazione di un termine di scadenza.