La restituzione del compenso del professionista quale posta risarcitoria

Filippo Rosada
22 Aprile 2024

La mera domanda risarcitoria conseguente ad inadempimento include anche la restituzione dei compensi professionali versati per le prestazioni non andate a buon fine o non adempiute?

Massima

L'art. 1453 c.c., quando individua i rimedi spettanti al contraente fedele - adempimento e/o risoluzione - indicando l'adempimento, implica che in esso si comprenda il risarcimento, incluse le eventuali spese per procurarsi aliunde la prestazione ineseguita e che il compenso pagato inutilmente al professionista al fine di ottenerla, possa costituire un parametro di valutazione di cui il giudice debba tener conto al fine di liquidare il danno nella sua integralità.

Il caso

Una paziente, dopo aver subito un intervento odontoiatrico errato, conveniva in giudizio la struttura sanitaria per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno emergente, spese sostenute e spese da sostenere).

Il Tribunale di Monza dichiarava la responsabilità contrattuale della convenuta, condannandola a risarcire il danno biologico e il danno patrimoniale (pari all’importo corrisposto alla società convenuta per la prestazione risultata inadeguata, oltre al costo per un intervento medico successivo).

Su impugnazione proposta dalla struttura sanitaria, la Corte d’Appello di Milano riformava la sentenza, rigettando la domanda risarcitoria, affermando che:  1) la domanda dell'appellata non conteneva la richiesta di restituzione del corrispettivo versato per le prestazioni odontoiatriche non andate a buon fine, in quanto non inclusa in quella di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, neppure implicitamente;  2) l'appellante non poteva essere condannata alla restituzione di quanto ricevuto per le prestazioni rese;  3) il corrispettivo già versato sulla base di un contratto inadempiuto non poteva essere ricondotto alla nozione di danno emergente e l'azione esperita dalla paziente, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, non poteva essere considerata comprensiva della domanda di risoluzione del contratto.

Avverso tale decisione, la paziente proponeva ricorso in Cassazione.

La questione

Se la mera domanda risarcitoria conseguente ad inadempimento, include anche la restituzione dei compensi professionali versati per le prestazioni non andate a buon fine o non adempiute.

Le soluzioni giuridiche

La Corte, nell'affrontare la problematica, afferma che: la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione; la domanda di risoluzione non è implicitamente compresa in quella risarcitoria;  presupposto di entrambe le azioni è l'accertamento dell'inadempimento;  la risoluzione per inadempimento, la domanda di adempimento e il risarcimento del danno, hanno in comune gli stessi fatti costitutivi (l'obbligazione e l'inadempimento).

Ciò precisato, i giudici di legittimità rilevano l'erroneità dell'assunto dei giudici del gravame, nell'aver affermato che in mancanza di domanda di risoluzione del contratto, la struttura sanitaria non poteva essere condannata alla restituzione del compenso.

In primo luogo, viene evidenziato che, secondo dottrina e giurisprudenza prevalente, se da un lato la risoluzione del contratto per inadempimento consente la restituzione del compenso, dall'altro, anche l'inadempimento come fatto illecito, provoca perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele.

Viene, quindi, esaminato il contenuto dell'art. 1223 c.c. che individua il danno nella diminuzione del patrimonio da intendersi quale differenza tra il valore dell'attuale patrimonio del danneggiato e il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata adempiuta.

Gli Ermellini, quindi, rilevano come il giudice del gravame abbia omesso di verificare quale fosse la diminuzione patrimoniale conseguente all'inadempimento, proprio in quanto è stata esclusa la possibilità, per il danneggiato, di avvalersi della tutela risarcitoria, in conseguenza dell'omessa domanda di risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda il danno che può essere chiesto anche in assenza di domanda di scioglimento del vincolo negoziale, questo è composto dall'insieme di beni, di valori e di utilità tra loro collegati mediante un criterio funzionale.  Il contraente non inadempiente, pertanto, deve essere messo nella condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se avesse ricevuto le prestazioni pattuite.

Il ragionamento esposto consente ai Supremi Giudici di affermare che la tutela risarcitoria conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento è omogenea a quella richiesta senza lo scioglimento del vincolo negoziale, ferma la distinzione tra le due azioni.

Appare utile riportare lo stralcio della parte motiva della sentenza nella quale la Corte di legittimità argomenta in relazione all'omogeneità delle utilità conseguibili dal soggetto adempiente, a prescindere dalla domanda di risoluzione del contratto: quando la parte con il suo inadempimento causa la risoluzione essa rende inutili (rectius: sine causa) le spese sostenute in esecuzione del contratto risolto, ma allo stesso risultato si giunge anche se le spese fatte per ottenere la prestazione che non si è ricevuta o che non è esatta sono oggetto di una richiesta di risarcimento dell'interesse contrattuale positivo; nel senso che "il riferimento alle spese sostenute invano costituisce un indice con il quale stimare l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione attesa, idoneo a consentire al giudice una quantificazione del risarcimento, quando altri strumenti non siano utilizzabili"; nel senso che il valore della prestazione non eseguita o non esattamente eseguita è determinabile facendo riferimento al costo della stessa.

Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà accertare le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento della prestazione del professionista, anche sotto il profilo del danno patrimoniale, così che il paziente non inadempiente dovrà essere posto nelle medesime condizioni patrimoniali in cui si sarebbe trovato se la prestazione del medico fosse stata eseguita.

Osservazioni

La sentenza oggetto del presente commento, da un lato conferma approdi giurisprudenziali granitici, ma dall'altro sovverte la regola della necessità della domanda di risoluzione del contratto per ottenere la restituzione del compenso.

Al fine di inquadrare la problematica, non possiamo non ricordare come gli articoli del codice civile dedicati ad individuare i criteri per l'entità della somma risarcitoria siano, l'art. 1223 c.c. (risarcimento del danno), l'art. 1226 c.c. (valutazione equitativa del danno) e l'art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore) che fanno parte del capo III, titolo I, del libro IV, intitolato dell'adempimento delle obbligazioni (ci troviamo, pertanto, nell'ambito della responsabilità da contratto).

I predetti criteri si estendono anche alla materia della responsabilità da fatto illecito a mezzo del rinvio eseguito dall'art. 2056 c.c.:  «Il risarcimento dovuto dal danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226, 1227.

In sintesi, i criteri risarcitori previsti dal nostro ordinamento sono i medesimi sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (con la sola eccezione della disciplina di cui all'art. 1225 c.c., norma non richiamata dal citato art. 2056 c.c. e, quindi, inapplicabile nella responsabilità aquiliana)».

L'individuazione della somma risarcitoria comporta l'accertamento della reale entità del pregiudizio subito da danneggiato, conseguente al fatto illecito/inadempimento.

L'art. 1223 c.c. non fornisce una nozione concettuale di danno, ma si limita ad indicare l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, precisando gli elementi sui quali si deve basare l'indagine per l'individuazione della somma di denaro in cui la predetta prestazione deve realizzarsi: «Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Sull'autonomia della domanda risarcitoria rispetto alla domanda di risoluzione del contratto o di adempimento non vi sono dubbi, stante il chiaro contenuto dell'art. 1453 c.c.:  Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno».

Per quanto concerne il diritto alla restituzione del compenso in seguito alla domanda di risoluzione del contratto, si richiama Cass. civ., 20 marzo 2018 n. 6911: Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (in Giustizia Civile Massimario, 2018) (conf., Cass. civ., 14 settembre 2004, n. 18518; idem, 26 luglio 2016 n. 15461, in Diritto & Giustizia 2016, 27 luglio;  Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2011, n. 2956, in Guida al dir., 2011, 18, 43; Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010, n. 9052, in Il civilista, 2012, 2, 24, con nota di M. Pulice).

È da precisare, inoltre, che, secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, la domanda di restituzione del compenso e quella risarcitoria sono autonome e indipendenti. Inoltre, se, da un lato, la domanda di restituzione include implicitamente quella di risoluzione del contratto, non altrettanto accade con la domanda risarcitoria (Cass. civ. n. 21230/2009, in Giust. civ. Mass., 2009, 10, 1411;  Cass. civ., 27 ottobre 2006, n. 23273, in Il civilista, 2008, 12, 34, con nota di G. Buffone in Obbligazioni e contratti, 2007, 4, 368; Cass. civ., 9 marzo 2006, n. 5100, in Dir. e giust.2006, 22, 60).

L'approdo raggiunto dalla sentenza in commento non smentisce quanto sopra riportato, in quanto si limita ad argomentare in merito al concetto di danno risarcibile in conseguenza di una prestazione non adempiuta o male adempiuta.

In estrema sintesi, tenuto conto che il nostro ordinamento non prevede una nozione di danno, ma, come sopra detto, si limita ad indicare i criteri per la sua quantificazione, e considerato che lo scopo del risarcimento equivale a far conseguire al creditore quelle utilità che avrebbe ottenuto se il debitore avesse ben adempiuto, il giudice delle leggi valuta se il compenso pagato per una prestazione non adempiuta possa rappresentare o meno una posta risarcitoria.

Tornando al caso di specie, se il debitore avesse adempiuto, il paziente avrebbe ottenuto una prestazione pari alle cure previste dal piano terapeutico.  In caso di inadempimento, invece, il paziente non si troverà nel patrimonio la prestazione medica pattuita, così che la somma risarcitoria necessaria per ripristino dello stesso, sarà pari al compenso pagato. Gli Ermellini, quindi, concludono ritenendo che il danno da inadempimento, a prescindere dalla domanda di risoluzione del contratto, equivale al compenso pattuito.

In altri termini, se il paziente chiede la risoluzione del contratto, la restituzione del compenso avrà natura di restituzione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., se, invece, viene chiesto il solo risarcimento del danno, senza domanda di risoluzione del contratto, le somme corrisposte al professionista rappresenteranno un danno risarcibile.

L'approdo raggiunto, appare, in nuce, rinvenibile anche in Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 1992, n. 12942 (in Foro it., 1993, I, 401) ove era stato stabilito che l'obbligo restitutorio scaturente dalla risoluzione del contratto ha natura di obbligazione di valuta e non di valore e ciò in quanto non si è in presenza di una obbligazione risarcitoria.

In detta pronuncia, però, parrebbe evincersi che l'approdo fosse collegato alla presenza della domanda di risoluzione del contratto, e non, invece, in caso di mera richiesta risarcitoria.

Le Sezioni Unite, infatti, dopo aver argomentato sulla natura della restituzione del compenso del professionista in seguito alla domanda risarcitoria, rilevano come «diverso è il problema del risarcimento del danno causato dall'inadempimento, nella cui liquidazione dovrà tenersi conto degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla mancata disponibilità di quella somma (il compenso corrisposto) e, perciò, anche del danno sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, se l'adempimento fornirà la prova di avere subito tale pregiudizio».

Dall'inciso sopra riportato, parrebbe evincersi che, in caso di mera domanda risarcitoria, la restituzione del compenso non avrà più natura di restituzione d'indebito e quindi di debito di valuta, ma dovrà essere inquadrata nell'ambito della tutela risarcitoria, così che andrà riconosciuta anche la rivalutazione oltre agli interessi.

Sembrerebbe, pertanto, che anche per il massimo organo nomofilattico, il paziente possa ritornare in possesso delle somme pagate al professionista inadempiente, seppur in assenza di domanda di scioglimento del contratto.

A questo punto non resta che verificare l'evoluzione dei prossimi approdi giurisprudenziali.