Superbonus: agevolazione esclusa in caso di locazione a canoni calmierati con attività di ''social housing'' svolta dalle onlus

La Redazione
23 Aprile 2024

Possibilità di beneficiare del comma 10-bis dell'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per una ONLUS ''socioassistenziale e sanitaria'' che intende esercitare attività di social housing su un immobile oggetto di interventi.

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, l'Istante fa presente che al termine dei lavori, l'immobile sarà utilizzato, per lo svolgimento di una attività di ''social housing'', nella locazione, a canoni calmierati, di alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti disagiati; ciò allo scopo di dare risposta a esigenze abitative, anche temporanee, offrendo oltre al mero servizio di alloggio, l'utilizzo di spazi comuni; ecc. Ciò posto, l'Istante chiede se lo svolgimento della predetta attività che lo stesso qualifica di social housing consenta di potere beneficiare della disposizione di favore di cui al comma 10-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio, applicando i massimali di spesa ivi previsti.

Aspetti fiscali

In merito all'applicazione del Superbonus e alla possibilità di avvalersi della peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio, l'Amministrazione finanziaria ha fornito gli opportuni chiarimenti con la circolare del 8 febbraio 2023 n. 3/E e con la circolare del 13 giugno 2023, n. 13/E. Come evidenziato nei citati documenti di prassi, il comma 10-bis è stato introdotto  per tenere conto della circostanza che l'attività di prestazioni di ''servizi socio sanitari  e  assistenziali''  è  esercitata  dai  predetti  enti in  edifici  di  grandi  dimensioni  anche in  considerazione  del  fatto  che,  per  taluni  servizi  che  vengono  erogati  alla  collettività  (si pensi ai Centri Diurni Integrati, Residenze Sanitarie Assistenziale, Poliambulatori,  Servizi  Sanitari  e  assistenziali,  ecc.),  le  norme  e  gli standard  funzionali  impongono  la  disponibilità  di  notevoli  superfici  appositamente  attrezzate  ancorché  catastalmente  individuati quale singola unità immobiliare. Ciò premesso, si rileva che nel caso di messa a disposizione di alloggi a favore di categorie di soggetti ''svantaggiati'', occorre verificare se detta attività possa essere ricondotta tra quelle previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 e, in particolare, per i fini che qui rilevano (vale a dire applicazione del comma 10-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio), tra quelle di ''assistenza sociale e socio sanitaria'' di cui al n.1, lettera a), comma 1 del citato d.lgs. n. 460 del 1997 che la ONLUS dichiara di svolgere in via istituzionale.

La Soluzione del Fisco

Secondo l'Agenzia dell'Entrate, la ONLUS di social housing che intende avviare l'istante configura una attività di carattere residenziale non rientrante tra quelle ricomprese nel settore dell'''assistenza sociale e sociosanitaria''. Difatti, l'istante non precisa i soggetti beneficiari, i criteri, i termini e le modalità di attribuzione del predetto alloggio, nonché i servizi di assistenza resi nei confronti dei soggetti svantaggiati, tali da poter esprimere una valutazione in merito alla natura sociale ed assistenziale della predetta attività.

Per le suesposte considerazioni, il Fisco ha ritenuto che non possa trovare applicazione la disposizione di cui al citato art. 119, comma 10-bis del decreto Rilancio con riferimento alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus da effettuare sull'immobile destinato a tale attività.