L’istanza di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente è inammissibile

La Redazione
07 Maggio 2024

La gravità della sanzione è motivata dalla finalità deflattiva dell’istituto e dalla connessa necessità di vicinanza fisica dell’organismo di mediazione al convenuto-invitato al procedimento.

Come affermato da consolidata giurisprudenza di merito (e non risultando a riguardo pronunce da parte della Cassazione) è inammissibile l’istanza di mediazione presso un organismo territorialmente non competente. Pertanto, non può dirsi avverata la relativa condizione di procedibilità. Su accordo delle parti la competenza territoriale dell'organismo di mediazione può essere derogata (art. 4 d.lgs. 28/2010).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.