Transiti indebiti di somme tra conti correnti di due condominii gestiti dallo stesso amministratore e legittimazione nell’azione di ripetizione

10 Maggio 2024

Con la decisione in commento - la cui massima ufficiale, rispetto alla motivazione, inverte le posizioni dell'accipens e del solvens e, di conseguenza, i profili di legittimazione passiva e attiva - il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da un Condominio, il quale era stato condannato alla restituzione di somme, indebitamente transitate sul suo conto corrente, essendo stato accertato che tali somme fossero provenienti dal conto corrente relativo ad altro Condominio, ma gestito dallo stesso amministratore, fenomeno, quest'ultimo, purtroppo non raro ma sul quale la riforma della normativa condominiale ha in parte posto rimedio, specie sul versante del divieto di confusione dei rispettivi “patrimoni”.

Massima

La ripetizione di indebito oggettivo, che configura un'azione di natura restitutoria a carattere personale, è circoscritta tra il destinatario del pagamento e il solvens, sia che quest'ultimo lo abbia effettuato personalmente, sia che il pagamento sia avvenuto a mezzo di rappresentante, per cui deve essere esclusa la legittimazione attiva, in proprio, del suddetto rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate dal medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato.

Il caso

La causa - giunta all'esame della Corte di Cassazione - originava da un decreto ingiuntivo, azionato dal Condominio X nei confronti del Condominio Y, con cui si intimava a quest'ultimo il pagamento di una determinata somma, a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi.

Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione del Condomino ingiunto, ravvisando la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dal Condominio X, avendo l'opposto dimostrato, attraverso la produzione degli estratti conto, che vi fosse stata una fuoriuscita di denaro, a favore del Condominio Y, dal conto corrente acceso dal soggetto che amministrava entrambi i Condominii, conto sul quale tutte le operazioni di entrata e uscita operate dal suddetto amministratore venivano effettuate in nome e per conto del Condominio X.

Il Condominio Y interponeva appello, che veniva, però, respinto dal Tribunale, il quale - per quanto qui ancora rileva - aveva rilevato che fosse documentale che le somme, che il Condominio appellato aveva reclamato con il ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di ripetizione dell'indebito, erano uscite dal conto corrente che l'amministratore utilizzava per la gestione del Condominio X, come risultava anche dall'intestazione degli estratti conto prodotti nella fase monitoria ed a prescindere dalla formale intestazione del conto medesimo.

Era, altresì, documentale e non contestato che tali somme fossero entrate nel conto corrente del Condominio appellante, per cui sarebbe stato onere di quest'ultimo allegare e dimostrare il titolo che giustificasse lo spostamento patrimoniale in suo favore.

Dunque, poiché si era dimostrato che il soggetto che si era beneficiato del pagamento non dovuto - ossia il passaggio di denaro privo di giustificazione dall'un conto corrente all'altro - era il Condominio Y, quest'ultimo doveva restituire i pagamenti indebiti, “non avendo fornito allegazione o prova di una diversa fonte di debito che giustificasse i passaggi di denaro dall'uno all'altro”.

Il giudice di appello aveva, infine, precisato che non minasse la fondatezza della pretesa azionata ai sensi dell'art. 2033 c.c. l'eventuale violazione da parte dell'amministratore dei doveri derivanti dal contratto di mandato.

Il Condominio Y - soccombente in entrambi i gradi di merito - proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

La questione

Si trattava di verificare - per quel che interessa questi brevi note - la corretta individuazione della legittimazione attiva nell'azione di ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., ossia se la stessa spettasse all'amministratore, in proprio, il quale aveva effettuato il transito indebito di somme da un conto corrente all'altro, intestati a distinti Condominii, ma gestiti dallo stesso soggetto, oppure al Condominio, rappresentato da tale amministratore.

Le soluzioni giuridiche

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto infondate le doglianze avanzate sul punto dal Condominio ricorrente.

In via preliminare, si evidenzia che quest'ultimo aveva dedotto, al riguardo, la violazione e mancata applicazione dell'art. 24 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, in tema di “identificativi unici inesatti”.

Tuttavia, la sentenza impugnata non conteneva alcun riferimento a tale questione giuridica, atteso che, in tal modo, veniva introdotto il tema del d.lgs. n. 11/2010, che aveva attuato la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, quanto alla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario ove un ordine di pagamento fosse eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente dei servizi di pagamento, che non corrispondeva al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso.

Pertanto, il motivo di gravame - secondo gli ermellini - si rivelava inammissibile, atteso che non risultava adempiuto l'onere, gravante sul ricorrente che proponeva una determinata questione giuridica, la quale implicasse accertamenti di fatto, di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.), onde dar modo alla Suprema Corte di controllare la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, che, altrimenti, deve presumersi “nuova” (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2017, n. 27568.).

Incidentalmente, i giudici di legittimità osservano che il d.lgs. n. 11/2010, nel recepire la direttiva 2007/64/CE, ha fornito regole vincolanti di comportamento per i prestatori e per gli utilizzatori di servizi di pagamento, la cui inosservanza può essere fonte di responsabilità per le parti di un'operazione di pagamento, senza perciò rivelare alcuna incidenza su una fattispecie, quale quella in esame, ove si prospetta un'ipotesi di indebito oggettivo correlata all'esecuzione della disposizione bancaria.

Interessa maggiormente l'ulteriore rilievo del ricorrente, il quale - denunciando la violazione dell'art. 2033 c.c. - aveva sostenuto che non vi fosse spazio per dare applicazione alla ripetizione di indebito, da parte del Condominio X, in presenza di una “appropriazione indebita” di somma imputabile, in via esclusiva, all'ex amministratore di tale Condominio.

Questa tesi rievocava le vicende delittuose attribuite al suddetto amministratore, che aveva sottratto somme ingenti, condotte per le quali è stato condannato in sede penale: si assumeva, in particolare, che il Condominio X non aveva effettuato alcun pagamento, lamentandosi solo di aver subìto un'appropriazione indebita da parte del suo ex amministratore, e che il conto corrente, su cui si erano prelevate le somme de quibus, non erano del Condominio X.

Ad avviso dei magistrati del Palazzaccio, il motivo di gravame rivela, innanzitutto, profili di inammissibilità, in quanto, benché prospettato come violazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in realtà, invocava una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie, contestando che il Tribunale, nel valutare le prove proposte dalle parti, avesse attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, e chiedendo al giudice di ultima istanza una rilettura complessiva delle allegazioni difensive svolte nei gradi di merito, per inferirne l'erronea attribuzione delle qualità di solvens e di accipiens alle parti di causa.

Tuttavia, tale operazione è estranea alle regole del giudizio di legittimità, in quanto suppone un accesso diretto agli atti ed una delibazione degli stessi in via inferenziale.

L'essenziale motivazione del Tribunale poteva essere così riassunta: a) era documentale che le somme, che il Condominio X aveva reclamato con il ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di ripetizione dell'indebito, risultavano uscite dal conto corrente che l'amministratore utilizzava per la gestione di tale Condominio, come risultava anche dall'intestazione degli estratti conto prodotti nella fase monitoria ed a prescindere dalla formale intestazione del conto medesimo; b) era, altresì, documentale e non contestato che tali somme erano entrate nel conto corrente del Condominio Y; c) non era stato dimostrato il titolo che giustificasse lo spostamento patrimoniale in favore di quest'ultimo Condominio; d) il Condominio Y era, quindi, obbligato a ripetere quanto indebitamente conseguito.

In punto di diritto, il Supremo Collegio rammenta che il pagamento dell'indebito fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che, di fatto, si avvalga di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire quanto acquisito.

Dimostrata la qualità di accipiens del Condominio Y, in base all'apprezzamento delle risultanze documentali, ed esclusa l'esistenza del vincolo, i giudici di merito avevano, poi, accertato in fatto - con valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità per violazione di norma di diritto - che, per l'azione di ripetizione di indebito, avesse la legittimazione in qualità di solvens il Condominio X, in quanto tali somme erano riferibili al patrimonio di quest'ultimo, giacché prelevate da un conto corrente di gestione intestato all'amministratore (v., in proposito, Cass. civ., sez. VI/II, 17 gennaio 2019, n. 1186).

Il fatto, poi, che tale amministratore erogasse, per conto del Condominio X, somme che faceva transitare su un conto corrente non intestato a detto Condominio, ma che erano comunque di pertinenza dello stesso, in violazione dell'art. 1129, comma 7, c.c., è cosa che rileva ai fini delle “gravi irregolarità” perseguibili nell'àmbito dell'inadempimento del contratto di amministrazione, ma non esclude che il Condominio acquisisse la qualità di solvens ove - come accertato nella specie - l'amministratore, tradendo il vincolo fiduciario in ordine alla gestione del conto, procedesse ad indebiti pagamenti in favore di terzi.

L'ordinanza in commento conclude enunciando il principio di diritto, secondo cui la ripetizione di indebito oggettivo, che configura un'azione di natura restitutoria a carattere personale, è circoscritta tra il destinatario del pagamento, ossia l'accipiens, ed il solvens, sia che quest'ultimo lo abbia effettuato personalmente, sia che il pagamento sia avvenuto a mezzo di rappresentante, conseguendone che va esclusa la legittimazione attiva, in proprio, del suddetto rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate dal medesimo in tale specifica qualità, spettando detta legittimazione esclusivamente al rappresentato (argomentando, sia pure riguardo alla legittimazione passiva, da Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2011, n. 7871, e Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2004, n. 13829).

Osservazioni

Il fenomeno - oggetto della fattispecie analizzata dalla pronuncia in commento sul versante civilistico - di un amministratore che fa indebitamente transitate, sul conto corrente di un Condominio, somme provenienti dal conto corrente relativo ad altro Condominio, ma gestito dallo stesso amministratore, è purtroppo non raro, anche se la riforma della normativa condominiale vi ha in parte posto rimedio, specie laddove ha prescritto espressamente il divieto di confusione dei rispettivi “patrimoni” (in disparte i risvolti penalistici della relativa condotta, segnatamente riguardo ai reati di truffa ed appropriazione indebita).

Invero, in forza del comma 7 dell'art. 1129 c.c. - così come novellato dalla l. n. 220/2012 - tutte le somme ricevute dall'amministratore, a qualunque titolo, da condomini e da terzi, nonché quelle in uscita per conto del condominio devono “transitare” per un conto corrente bancario o postale, intestato al Condominio, che può essere in qualunque momento controllato dai condomini previa presa visione, tramite l'amministratore stesso, della rendicontazione periodica ed estrazione di relative copie a proprie spese.

La norma de qua ha il chiaro intento di porre fine a tutti quei comportamenti, del tutto illegittimi, degli amministratori che, non dotando ogni Condominio di un proprio conto corrente, facevano affluire tutti i pagamenti su conti correnti intestati a sé medesimi: ciò creava non solo una confusione di patrimoni tra tutti i Condominii, impedendo di verificare la tracciabilità dei movimenti, ma poneva anche ulteriori problemi riferibili alla persona dell'amministratore ed alla sua posizione nei confronti del Condominio.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di morte dell'amministratore, in cui si potevano aprire scenari di portata non valutabile qualora il conto corrente fosse stato intestato al medesimo, non come “amministratore di Condominii” - e già solo questo fatto era foriero di notevoli problemi - ma come persona semplice.

A ben vedere, anche prima della suddetta riforma, si registravano numerose pronunce della giurisprudenza di merito, le quali avevano costantemente affermato che l'amministratore fosse tenuto ad aprire un conto corrente per ogni Condominio.

In particolare, si era ritenuto l'obbligo dell'amministratore, anche in assenza di specifica norma coercitiva, di far affluire i versamenti delle quote condominiali su di un apposito e separato conto intestato a ciascun Condominio da lui amministrato, al fine di evitare confusione tra il patrimonio personale del medesimo e quello dei diversi Condominii, nonché tra questi ultimi.

Un tale comportamento, inoltre, che ingenerava non solo confusione contabile ma l'impossibile controllo da parte dei condomini, rappresentava una “irregolarità gestionale” tale da portare, di per sé, alla revoca dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria (v., tra le tante, Trib. Salerno 3 maggio 2011; Trib. Roma 29 agosto 2009; Trib. Torino 3 maggio 2000).

Tuttavia, in assenza di una prescrizione normativa in tal senso, la decisione, relativa all'apertura di un conto corrente intestato al Condominio, veniva rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che, peraltro, poteva deliberare a maggioranza semplice, trattandosi di affare attinente alla corrente gestione condominiale e che non poteva che risolversi in una misura di sicurezza e di maggior controllo dell'operato dell'amministratore, il che - ovviamente, anzi auspicabilmente - non escludeva che fosse anche lo stesso amministratore a determinarsi per l'apertura del conto bancario.

Di contro, riguardo al nuovo obbligo imposto dalla norma attualmente vigente, si deve ritenere che l'assemblea non abbia il potere di esonerare l'amministratore da un incombente che gli spetta per legge: trattasi, infatti, di attribuzione che rientra nei compiti in capo a quest'ultimo, pur precisandosi che una movimentazione diretta del conto corrente a cura dell'amministratore è limitata alla gestione ordinaria, laddove operazioni di carattere straordinario possono essere effettuate solo con l'approvazione dell'assemblea.   

Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità, nel regime ante riforma, aveva sostanzialmente confermato l'opportunità della scelta di aprire un contro corrente intestato al Condominio, nell'ottica del rispetto del principio di trasparenza e di informazione nei confronti dei condomini, ai quali veniva data la possibilità di avere conoscenza, facile e comprensibile, dell'intera gestione condominiale (Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2012, n. 7162).

Al contempo, sempre con riferimento al previgente regime, si era stato affermato che, in sede di impugnativa ai sensi dell'art. 1137 c.c., non era suscettibile di controllo da parte del giudice l'operato dell'assemblea in relazione alla mancata apertura di un conto corrente intestato al Condominio, attenendo la decisione all'opportunità o alla convenienza dell'adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2012, n. 10199, sul fondante assunto per cui il sindacato del magistrato non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale esercitato dall'assemblea dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro di legittimità).

Attualmente, l'art. 1129, comma 7 c.c. esclude, dunque, che uno stesso conto corrente possa valere contestualmente per due Condominii, anche se amministrati dallo stesso soggetto - come nel caso di specie analizzato dalla pronuncia in commento - mentre, tra le ipotesi tipizzate di gravi irregolarità, legittimanti la revoca giudiziale dell'amministratore, figurano, conseguentemente, i casi della “mancata apertura ed utilizzazione del conto intestato al condominio”, o anche “la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini” (art. 1129, comma 12, nn. 3 e 4, c.c.).

In proposito, stante che il “fondo speciale” per manutenzione straordinaria ed innovazioni, previsto dal riformato art. 1135, n. 4, c.c., servirebbe a garantire la trasparenza attraverso una contabilità separata nel bilancio condominiale, si è opinato che l'amministratore possa aprire un “autonomo” conto corrente su cui far confluire i contributi afferenti allo stesso fondo speciale; di contro, si è sostenuta l'inopportunità di tale iniziativa, perché il menzionato art. 1129, comma 7, c.c., suppone solo “uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”, sul quale devono transitare “le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini”, nonché “quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio”, per cui tale unicità del conto corrente condominiale è data per scontata dal summenzionato n. 3 del comma 12 dell'art. 1129 c.c., il quale prevede, come grave irregolarità legittimante, la revoca la mancata apertura ed utilizzazione di “quel” conto.

Riferimenti

Amendolagine, La revoca dell'amministratore di condominio: profili sostanziali e processuali, in Corr. giur., 2018, 1432;

Zuddas, Revoca giudiziale dell'amministratore di un condominio per gravi irregolarità nella gestione, in Riv. giur. sarda, 2016, I, 518;

Celeste, Il “patrimonio comune” dei condomini secondo la Suprema Corte, in Immob. & proprietà, 2015, 687;

Manassero, Conto corrente bancario condominiale: accesso del condomino alla rendicontazione periodica, in Immob. & proprietà, 2015, 429;

Scarpa, Il conto corrente del condominio, in Immob. & proprietà, 2014, 625;

Gallucci, Il pignoramento del conto corrente condominiale: rilievi critici e conseguenze pratiche, in Immob. & diritto, 2014, 561;

Scarpa, L'apertura del conto corrente condominiale è opportuna o obbligatoria?, in Immob. & proprietà, 2012, 490;

Scripelliti, La revoca giudiziale dell'amministratore condominiale inadempiente, in Corr. merito, 2012, 471;

Bellante, La revoca giudiziale dell'amministratore del condominio, in Giust. civ., 2010, II, 167;

Nicoletti, La revoca giudiziale dell'amministratore, in Rass. loc. e cond., 1995, 7.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.