Locazione breve: gli adempimenti del contribuente in presenza degli intermediari

La Redazione
29 Maggio 2024

Con il contratto di locazione breve, quali sono le attività del contribuente in presenza degli intermediari?

Aspetti normativi

Il legislatore (legge di Bilancio 2024) interviene sulla formulazione dell'art. 4, d.l. n. 50/2017 allo scopo di coordinare detta disposizione con la nuova misura dell'aliquota d'imposta, applicabile ai redditi derivanti dalle locazioni brevi in caso di opzione per il regime dell'art. 3, d.lgs. n. 23 del 2011 (cedolare secca). Il comma 2 dell'art. 4 stabilisce che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'art. 3, d.lgs. n. 23 del 2011 in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. La normativa in esame attribuisce un ruolo particolare ai soggetti che svolgono la funzione d'intermediazione nella conclusione del contratto o che intervengono nella fase del pagamento. La ritenuta operata dagli intermediari immobiliari/soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di incasso/intervento nel pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai suddetti contratti, rimane invariata nella misura del 21%. Come già precisato dalla circolare n. 24/E del 2017, trattasi di soggetti tenuti, ai sensi dei commi da 4 a 5-ter dell'art. 4, d.l. n. 50 del 2017, a effettuare determinati adempimenti. Quindi, se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati a essi relativi (art. 4 comma 4 d.l. n. 50/2017); se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare una ritenuta, effettuare il relativo versamento e rilasciare la certificazione ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 322/1988 (art. 4, comma 5, d.l. n. 50/2017).

La Soluzione del fisco

Come precisato con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024, qualora i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni, il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d'imposta, a determinare l'imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, e a versare l'eventuale saldo dell'imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d'acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Al riguardo, i dati dell'imposta dovuta, delle ritenute subite e dell'imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi.

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