Locazione breve con l’intervento degli intermediari stranieri

La Redazione
06 Giugno 2024

Per lo svolgimento dell'attività ricettiva, cosa accade se il contribuente si avvale di intermediari stranieri?

Aspetti normativi

Il legislatore (legge di bilancio 2024) sostituisce il comma 5-bis dell'art. 4 d.l. n. 50/2017. La modifica normativa in commento ha la finalità di adeguare l'ordinamento tributario nazionale alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 dicembre 2022, causa C-83/2021, Airbnb. Il Legislatore conferma la previsione già contenuta nell'originario enunciato, secondo cui i soggetti non residenti (residenti UE ed extra-UE), che hanno una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell'art. 162 del TUIR, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano gli adempimenti previsti dall'art. 4 (d.l. n. 50/2017) tramite la stabile organizzazione.

La soluzione del fisco

Come precisato con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024, occorre distinguere i soggetti residenti e non residenti nell'UE. Nel primo caso (residente UE), se con una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi in esame tramite la stabile organizzazione; se privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere gli obblighi in esame direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale. Nel caso di soggetto extra UE, se con una stabile organizzazione in Italia/in uno Stato UE, possono adempiere i predetti obblighi tramite la stabile organizzazione; se privi di stabile organizzazione in Italia/in uno Stato UE, possono adempiere gli obblighi in esame tramite un rappresentante fiscale. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti appartenenti al gruppo del soggetto non residente senza stabile organizzazione, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione/versamento della ritenuta.

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