Riconoscimento della detrazione per acquisto di autorimessa pertinenziale in favore del coniuge convivente

La Redazione
05 Luglio 2024

È possibile usufruire della detrazione in caso di pagamento di un box auto pertinenziale all'abitazione di proprietà del coniuge convivente?

Il caso di specie

Il contribuente, quale coniuge convivente, intende acquistare un'autorimessa di nuova costruzione che sarà pertinenziale all'abitazione in cui vive ma di proprietà della moglie. Premesso ciò, l'Istante ha posto il seguente interrogativo: è possibile usufruire della detrazione provvedendo al pagamento con bonifico bancario della fattura a me intestata?

Aspetti normativi

In argomento, si osserva che l‘art. 16-bis del Tuir (comma 1, lett. d) comprende tra gli interventi ammessi a fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. In particolare, l'agevolazione viene riconosciuta: per gli interventi (di nuova costruzione) effettuati per realizzare parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare abitativa; per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall'impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. In tema di agevolazione da ristrutturazione (50% fino alla fine del 2024), si osserva che con il d.l. n. 39/2024 (convertito con la l. n. 67/2024), la detrazione sarà del 36% dal 2025 fino al 2027; dopo, riduzione dal 36 al 30% l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.

La Soluzione del Fisco

Gli esperti in materia (soluzione fornita dal FiscoOggi dell'8 maggio 2024), hanno precisato, in merito agli adempimenti da osservare per avere diritto all'agevolazione per l'acquisto di un box auto, il bonifico deve essere eseguito, in linea generale, dal proprietario o dal titolare del diritto reale dell'unità abitativa sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box. Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale, che deve risultare dall'atto di acquisto, la detrazione può essere riconosciuta anche al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa. In tal caso, è necessario che nella fattura sia attestato che le spese agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a suo carico (Circolare n. 11/2014, risposta 4.6).

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