Personalizzazione del danno non patrimoniale: la Suprema Corte “bacchetta" la tabella milanese

01 Luglio 2024

La questione principale che la Corte di cassazione si pone nella pronuncia in commento è se sia possibile applicare un aumento, nella liquidazione del danno biologico non lieve, in misura superiore al 30%, limite previsto dall'art. 138, comma 3, del Codice delle assicurazioni.

Massima

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio.

Il caso

Nell'ambito di un investimento di pedone su strada, le corti di merito avevano riconosciuto la misura della responsabilità della sua dinamica in misura paritaria in capo al conducente del veicolo e alla vittima che aveva attraversato fuori del perimetro delle strisce pedonali, sebbene a distanza di soli 12 metri da queste. La ricorrente danneggiata ha contestato anzitutto il suddetto riparto delle responsabilità ex artt. 2054, comma 2 e 1227 c.c.; ha poi lamentato una insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale (segnatamente, biologico) sotto il profilo della personalizzazione, effettuata nella misura del 25%. La Corte d'Appello de L'Aquila aveva infatti (confermando la sentenza di primo grado) ritenuto che non esistevano ragioni obiettive per disporre una diversa e maggiore personalizzazione nella liquidazione del danno, sottolineando peraltro che la misura applicata era persino superiore a quella che si sarebbe ottenuta applicando -  per la percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal CTU nel 65% - il punto-base «danno non patrimoniale» (comprensivo del danno morale soggettivo: per intendersi, indicato nella tabella dell'ufficio milanese alla colonna A+B) anziché, come effettivamente avvenuto, il «punto danno biologico» con aumento personalizzato.

La questione

La questione principale che la Corte di cassazione si pone nella pronuncia in commento è se sia possibile applicare un aumento, nella liquidazione del danno biologico non lieve, in misura superiore al 30%, limite previsto dall'art. 138, comma 3 del Codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005, modificato dall'art. 1, comma 17 della legge n. 124/2017, applicabile nella specie nella formulazione anteriore all'ultima modifica apportata dalla legge n. 15/2022 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 228/2021). Tale norma, come noto, prevedeva l'adozione con decreto del Presidente della Repubblica (nella versione del 2022 “entro il 1.05.2022”), di una specifica tabella, unica per tutto il territorio nazionale, per le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti, con individuazione del valore pecuniario del singolo punto; il comma 2 offre una definizione del danno biologico e detta alcuni parametri di cui la normativa secondaria dovrà tenere conto nello stabilire il valore del punto (ad es. funzione crescente in relazione all'invalidità, decrescente in funzione dell'età del danneggiato) ed il menzionato comma 3 stabilisce che, qualora la menomazione accertata «incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati», l'ammontare del risarcimento «può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento». Come accennato, la tabella unica nazionale per le c.d. macrolesioni da circolazione stradale (applicabile, peraltro, anche in caso di danni conseguenti a responsabilità sanitaria ex art. 7, comma 4, legge n. 24/2017) non è stata ancora adottata e, pertanto, i giudici – considerato che il criterio per la liquidazione del danno non patrimoniale è l'equità ai sensi degli artt. 2056,1223 e 1226  c.c. – sono liberi di adottare quelle elaborate dai diversi Tribunali italiani (come noto, la maggioranza si avvale di quella milanese); tuttavia per la Cassazione «​il tetto del 30% fissato per la personalizzazione del danno biologico è assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge», con rigorosa esclusione di qualsiasi legame tra tale aumento massimo e l'adozione effettiva della tabella unica nazionale. In altre parole, l'obbligatorietà di tale previsione non è in alcun modo condizionata dal venire in essere o meno dei D.P.R. che disciplineranno in concreto il punto variabile (ed il suo valore): il tetto del 30%, qualunque tabella il giudice scelga, è già applicabile.

Le soluzioni giuridiche

È opportuno un breve excursus al fine di comprendere il ragionamento che la Suprema Corte ha seguito nella pronuncia in commento. Nel caso di specie i giudici del merito avevano applicato, nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, le Tabelle di Milano che, come noto, prevedono il «punto danno biologico» ed il «punto danno non patrimoniale». Sono, infatti, concettualmente distinti il danno c.d. biologico (dinamico-relazionale) da quello c.d. morale, ovvero la sofferenza interiore patita, come spiegato con massima chiarezza dalla Suprema Corte, sezione terza, nella fondamentale ordinanza n. 23469/2018, con la conseguenza che è da tempo abbandonato ogni automatismo (prima: la liquidazione del danno morale veniva quantificata in automatico in un terzo del danno biologico liquidato: cfr. Cass. civ., sez. III, del 10 novembre 2020, n. 25275). Tuttavia, ai fini della unitaria quantificazione del danno non patrimoniale, ove sia accertata la lesione sia del bene salute che di quelli sottesi alla «categoria» del danno morale, allora del tutto correttamente il risarcimento sarà quantificato applicando i valori tabellari che contemplano entrambe le voci di danno (per intenderci: nella tabella milanese il punto «A+B danno non patrimoniale»). Ove, invece, si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce (nel caso della tabella milanese, il solo «punto danno biologico A»); tuttavia resta salva la possibilità di procedere all'aumento fino al 30% del valore del danno permanente alla salute, qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio. Tali presupposti sono individuati per giurisprudenza ormai costante non nelle «conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire)», bensì non devono essere «generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto…non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21939; Cass. civ., sez. III, sent., 7 novembre 2014, n. 23778)» (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988in motivazione). Tali conseguenze anomale o del tutto peculiari devono essere «tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (così Cass. civ., sez. VI-3, ord., 4 marzo 2021, n. 5865, che aggiunge «E' necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura» . Il giudice deve, a sua volta, offrire una motivazione analitica e non stereotipata che giustifichi l'incremento delle somme dovute a titolo risarcitorio.

Osservazioni

La pronuncia in commento non è innovativa in merito alla distinzione ontologica del danno morale rispetto a quello biologico, né alla loro possibile liquidazione congiunta e complessiva, né all'onere probatorio che deve riguardare tutti i danni subìti senza che possano essere ritenuti in re ipsa (prova delle circostanze necessarie a personalizzare, con conseguente aumento del quantum), né al fatto che le circostanze per personalizzare il danno alla salute devono essere  specifiche ed eccezionali  in relazione al suo aspetto dinamico relazionale: tutti principi già da tempo affermati dai giudici di legittimità. Appare, invece, innovativo l'avere dichiarato in modo stavolta perentorio che il tetto del 30% fissato per la personalizzazione del danno biologico è insuperabile, essendo il comma 3 dell'art. 138 cod. ass. norma di legge già cogente, a prescindere dall'attuazione delle altre sue previsioni, in primis dall'approvazione della tabella unica nazionale.

Cosa desumerne? A mio giudizio, si tratta dell'(ennesimo) appunto della Suprema Corte alla tabella milanese, che prevede invece nell'ultima versione la possibilità di aumento personalizzato, ove l'invalidità sia fino a 9 punti, anche del 50%, per poi decrescere dal decimo punto al centesimo (per il quale l'aumento massimo è, comunque, del 25%). Ad opinione di questo commentatore l'esigenza di porre un tetto generale all'aumento massimo da parte del giudice in base al criterio dell'equità può rinvenirsi nella (non espressamente dichiarata) circostanza che gli importi liquidati sono già elevati (ancor più in raffronto con gli altri Paesi europei) per poi aumentarli ancora di più ove il giudice ritenga provate (fermo il suo obbligo motivazionale) particolari condizioni soggettive del danneggiato. E, in effetti, verrebbe da chiedersi quale «margine» delle conseguenze dannose rimanga non coperta, ove si consideri che, in base alle evoluzioni del giudice di legittimità, tutte le specifiche attività dinamico-relazionali del danneggiato, ove lese, sono risarcite con il riconoscimento del danno biologico per il quale viene effettuata una CTU che già tiene conto del facere di cui egli è stato deprivato (con conseguente aumento dei punti di invalidità), nonché che l'aspetto della sofferenza morale interiore è risarcibile, in aggiunta, anche sulla base di ragionamenti presuntivi (ad es., a un alto grado di invalidità si presume consegua una maggiore sofferenza interiore, vergogna, dolore etc., elevate). Il margine che residua, proprio alla luce della giurisprudenza italiana che ha elaborato un concetto «inclusivo» dei vari aspetti del «danno non patrimoniale», deve essere eccezionale e «controllato» nel limite massimo del 30%. 

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