Revocare un affidamento (o un’adozione) ad una persona perché transgender viola la Cedu

12 Luglio 2024

Il ricorrente, uomo transgender, quando ancora era donna e non aveva iniziato la transizione e riassegnazione del sesso, aveva avuto in affido due minori disabili. Le autorità russe gli hanno revocato dopo 5 anni l’affidamento/adozione per il suo orientamento sessuale. Per la CEDU ciò viola l’art.8 Cedu […].

[…] C'è stata una mancanza di esame approfondito della situazione familiare nel suo complesso e di equo bilanciamento degli interessi. Infatti l'affidamento e l'interesse dei minori ad avere una famiglia predomina sull'impossibilità legale per le coppie dello stesso sesso di essere accettate come genitori affidatari, nonché sulla la mentalità della società russa che tutela solo la famiglia tradizionale. I legami affettivi con la famiglia affidataria/adottiva vanno tutelati in maniera assoluta.

È quanto deciso nel caso Savinovskikh ed altri c. Russia (ric.16206/19) del 9 luglio.

I ricorrenti sono la madre affidataria ed i due minori. Il ricorrente principale era nato donna e aveva già 3 figli naturali ed un regolare matrimonio quando nel 2014 e 2016 stipulò contratto di affidamento di due minori, nati nel 2012 come un suo figlio. I due minori, gli altri ricorrenti, sono affetti da gravi handicap neurologici ed intellettivi (uno ha una paresi celebrale) ed avevano vissuto sino ad allora in orfanotrofio, rifiutati dai loro genitori biologici. Avevano un legame affettivo forte con gli altri figli naturali del ricorrente che hanno sempre chiamato e continuato a chiamare “mamma”, malgrado la sua transizione e riassegnazione ad un'identità sessuale maschile.

Il 30/8/17, poche settimane dopo il completamento della transizione sessuale, i servizi sociali, informati di ciò, hanno rescisso il contratto di affidamento (molto simile ad un'adozione italiana). Vani i ricorsi, malgrado una sentenza interna avesse affermato che il transessualismo è un disturbo psichiatrico, ma che non ostacolava l'ottenere la custodia e l'affidamento di minori.

«Le autorità inquirenti hanno condotto un'indagine e hanno constatato che le condizioni di vita nell'appartamento del ricorrente erano soddisfacenti e che il ricorrente e il coniuge avevano adempiuto ai loro doveri genitoriali in conformità con la legge» (neretto, nda): non è stato avviato alcun procedimento penale nei confronti del ricorrente e del marito. Nelle sentenze interne si afferma che l'essere transgender influisce negativamente sullo sviluppo mentale, spirituale e morale dei minori affidati e si dubita delle condizioni igienico-sanitarie della casa dove viveva la famiglia. Si noti, però, che gli altri 2 figli naturali della stessa età (uno era un anno più grande) non sono stati tolti ai genitori.

Nessuna discriminazione tra famiglia tradizionale e quella arcobaleno. In primis «nelle sue risoluzioni 17/19 (2011), 27/32 (2014) e 32/2 (2016), il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ("HRC") ha "fortemente deplorato atti di violenza e discriminazione, in tutte le regioni del mondo, commessi contro individui a causa della loro ... l'identità di genere». Il CDU ha accolto con favore «gli sviluppi positivi a livello internazionale, regionale e nazionale nella lotta contro la violenza e la discriminazione basata su ... l'identità di genere"». Sulla stessa linea anche il SOGI ed i Commissari per i diritti umani dell'Onu e del COE: non si può discriminare una persona solo perché trans o gay etc.

La CEDU ricorda che nella nozione di vita familiare tutelata dall'art. 8 rientra anche l'affidamento e la custodia di minori, in quanto, nel nostro caso, è indubbio e in parte ammesso anche da alcune sentenze interne sul caso che i due ricorrenti avessero instaurato legami affettivi e vincoli con i genitori affidatari ed i loro figli biologici: uno è restato con loro 3 anni e l'altro, diversi mesi prima della loro ricollocazione in un istituto. I due abbandonati alla nascita perché disabili erano vissuti in orfanotrofio sino a quasi 3 anni e 5.

Per le autorità russe il fatto che la madre avesse mutato sesso e stesse procedendo alla riassegnazione dell'identità sessuale era una minaccia demografica e per gli interessi dei minori. Orbene non c'era alcuna evidenza che il ricorrente principale soffrisse di patologie che costituissero un rischio anche mortale per i bambini che aveva sempre accudito col marito come attestato da una perizia prodotta dallo stesso. Il fulcro era che non essendo una famiglia tradizionale non meritava tutela e il ricorrente non poteva essere un buon genitore perché trans.

La CEDU osserva che «la decisione in questione non è stata suffragata da alcun esame peritale individualizzato della ricorrente e dei bambini, né da alcuno studio scientifico relativo all'impatto di un cambiamento di identità di genere sulla salute e sullo sviluppo psicologico dei bambini. Il ragionamento dei tribunali nazionali al riguardo si basava principalmente sull'impossibilità giuridica delle coppie dello stesso sesso di essere accettate come genitori affidatari, nonché sulle tradizioni e sulla mentalità della società russa. Inoltre, non è stata presa in considerazione la conclusione delle autorità inquirenti, anche per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie asseritamente insoddisfacenti nell'appartamento del ricorrente, secondo cui il ricorrente e sua moglie avevano esercitato le loro funzioni genitoriali conformemente alla legge» (neretto, nda). Inoltre «le autorità nazionali sono venute meno al loro dovere di condurre un esame approfondito dell'intera situazione familiare e di effettuare una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuna persona, con la costante preoccupazione di determinare quale sarebbe la soluzione migliore per i figli».

Infine il ricorrente in quanto ex affidatario degli altri due minori ricorrenti aveva la piena legittimità ad agire in nome  e per loro conto, altrimenti sarebbe stato violato il diritto internazionale attribuendo, in base a quello interno, il potere di decidere le sorti dei ricorrenti ai servizi sociali, seppure avessero provocato questa ingerenza non necessaria in una società democratica in deroga all'art.8, che ha assorbito anche tutte le censure circa il divieto di discriminazione ex art. 14 Cedu. In breve in questi casi i diritti dei minori dati in affidamento prevalgono su tutti gli interessi, convenzioni socioculturali e tradizioni interne contrarie.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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