Redditometro
13 Giugno 2016
Inquadramento
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 22 del D.L. n. 78/2010 all' art. 38 d.P.R. n. 600/1973, è stata prevista la possibilità di determinare in maniera sintetica il reddito del contribuente sulla base delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che le relative spese siano state sostenute con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta stesso, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o esclusi per normativa dalla base imponibile, determinando quindi un confronto tra l'importo delle spese sostenute nel periodo ed il reddito dichiarato.
Inoltre, con la Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 , l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo strumento del redditometro verrà utilizzato per individuare le posizioni di maggior rischio di evasione, vale a dire, quei contribuenti che presentano scostamenti significativi tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa. Tra tutte le tipologie di spesa individuate dal Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2012, non tutte avranno la medesima rilevanza, in particolare, in relazione alle spese basate sulle statistiche Istat, la prova contraria per il contribuente potrà essere più agevole. Con il Decreto Ministeriale del 16 settembre 2015 veniva introdotta un'importante novità per la determinazione sintetica del reddito recentemente abrogato dall'art. 10, D.L. n. 87/2018 (cd. Decreto dignità) con effetto dagli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, salvo che non siano stati già notificati atti. Definizione
Il redditometro è uno strumento di accertamento di tipo sintetico che si basa sulla capacità di spesa di un individuo: si parte dall'elemento certo di spesa per arrivare all'elemento da determinare che è il reddito accertato. Inoltre, vi è l'elemento con contenuto induttivo dato dalle spese relative ai beni e servizi generici determinati in base all'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Motivazioni e presupposti
Al fine di combattere e prevenire l'evasione fiscale “spudorata” (per citare il termine usato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera), verranno individuati i cosiddetti “finti poveri” che dichiarano redditi esigui ed invece evidenziano una elevata capacità di spesa, usufruendo così di agevolazioni offerte dallo Stato sottraendo risorse a chi invece ne ha veramente bisogno perché con un tenore di vita più modesto.
Presupposti
art. 38 del d.P.R. n. 600/1973,entra in azione nel momento in cui lo scostamento tra il reddito complessivo rideterminato presuntivamente ed il reddito complessivo dichiarato sia pari ad almeno il 20% (ad esempio, posto 100 il reddito complessivo dichiarato più il 20% = 120, quindi 121), dedotti comunque gli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del TUIR, e fatte salve le detrazioni di imposta spettanti. Tale scostamento deve essere riferito al solo periodo di imposta osservato (non più per un biennio, come la precedente normativa). Il reddito di riferimento è dunque il reddito complessivo, quello indicato nel quadro RN del Modello Redditi al rigo RN1 colonna1 (o rigo 137 del Modello 730, o punto 1 del modello CUD), quindi al lordo degli oneri deducibili. Decorrenza - La nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo di imposta 2009 e per i seguenti (in quanto l'Agenzia sostiene che si tratta di una “aggiornamento” del precedente meccanismo di accertamento sintetico, e non di una revisione). Per i precedenti periodi di imposta si applica la previgente normativa (anche se buona parte della giurisprudenza è favorevole all'eventuale applicazione del nuovo strumento anche per i periodi di imposta precedenti il 2009, il cui termine di accertamento non è ancora scaduto, vista la tipologia di accertamento basato comunque su elementi di tipo “standardizzato”, come lo strumento degli studi di settore per le imprese e i professionisti, secondo cui come noto, vale la regola che la forma più evoluta dello strumento, ove più favorevole al contribuente, debba prevalere sulla precedente).
A conferma di tale orientamento, è intervenuta la CTR del Friuli Venezia Giulia con la sentenza 83/11/2015, che confermato la pronuncia di primo grado che ha annullato l'accertamento sintetico operato dall'ufficio per gli anni 2007 e 2008. Infatti, la metodologia di applicazione del “nuovo” redditometro (art. 22 del D.L. 78/2010), vale anche per gli accertamenti relativi a periodi di imposta anteriori al 2009, se richiesto dal contribuente, in sostituzione di quello precedente previsto dall'art. 38 del D.P.R. 600/1973. Tale posizione sarebbe, quindi contraria a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E/2013, che nega, sostanzialmente, il carattere “continuativo” della nuova metodologia che quindi, per questo motivo, non può essere applicata alle annualità precedenti il 2009. Tale indirizzo è stata spesso smentito dalla giurisprudenza di merito, in quanto il nuovo metodo del redditometro andrebbe visto come uno strumento per eliminare, in sede di contraddittorio, eventuali evidenti anomalie scaturite a seguito dell'utilizzo della precedente metodologia, che molto spesso porta a “grossolani” risultati di redditività presunta tali da condurre i giudici a procedere per l'annullamento dell'atto impugnato, non trattandosi di presunzioni legali ma semplici.
Clausole di salvaguardia - Oltre allo scostamento minimo del 20% sopraccitato, il Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 20 gennaio 2013 assicura che nella selezione dei contribuenti potenziali destinatari del questionario da Redditometro, non vi saranno i pensionati titolari della sola pensione, e coloro per i quali lo scostamento risulterà inferiore a 12.000. Inoltre, solo a partire dal periodo di imposta 2011, per i contribuenti soggetti agli studi di settore, esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, che risultano essere congrui e coerenti agli studi di settore, lo scostamento consentito aumenta ad un terzo (33%), aumentando, quindi la possibilità di essere esclusi dalla selezione per l'accertamento da redditometro (cosiddetta “norma premiale”).
I criteri di selezione
La molteplicità dei dati a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, relativi ai contribuenti, che pervengono da una vasta gamma di intermediari che per legge devono trasmettere determinate informazioni dei propri clienti, consentono alla stessa di poter individuare con una certa puntualità le posizioni più sospette.
La selezione del contribuente da controllare inizia con l'analisi delle spese effettuate durante il periodo di osservazione rapportate al reddito dichiarato. Gli elementi che vengono presi in considerazione in questa prima fase di valutazione sono sostanzialmente di quattro tipi:
Tali tipi di spese (oltre a quelle determinate con criterio induttivo di cui si dirà più avanti), riscontrabili in 56 diverse tipologie, sono state raggruppate in 11 macrocategorie: Le relative spese di gestione se non sono desumibili da dati certi, vengono determinate in riferimento ai valori medi ISTAT (tranne nel caso in cui si abbia la nuda proprietà o quando un terzo abbia l'uso esclusivo).
- Combustibili ed energia;
Tra queste, solamente 30 seguono le modalità di rilevazione effettiva in base al solo dato presente in anagrafe tributaria. Nel momento in cui l'Amministrazione verifica che il contribuente ha sostenuto nel periodo di imposta selezionato una spesa complessiva tale da dover determinare uno scostamento superiore al 20% (e comunque ad euro 12.000) rispetto al dichiarato, invierà allo stesso un questionario in cui vengono individuate le suddette spese e nel quale viene chiesto di fornire spiegazioni in relazione alle fonti di finanziamento della spesa indicata anche con altre tipologie di reddito non conosciute all'Amministrazione Finanziaria (redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte di imposta, redditi legalmente esclusi dalla base imponibile), per provare l'eventuale errata imputazione della spesa o l'inesattezza delle informazioni in possesso della stessa (caratteristiche e disponibilità dei beni, diversa intestazione delle contratti), per provare la formazione della provvista e l'effettivo utilizzo della spessa per quegli specifici investimenti, nonché la formazione dell'eventuale quota di risparmio con l'indicazione dei saldi finali e iniziali dei conti correnti bancari e postali e dei conti titoli.
A tale questionario il contribuente dovrà rispondere entro 15 giorni dalla data di notifica, personalmente o tramite un suo rappresentante, pena una sanzione variabile da euro 258 ad euro 2.065.
Inoltre, l'AF potrebbe valutare se sia il caso di intraprendere un'attività di indagine ancora più penetrante, anche attraverso le indagini finanziare, chiaramente a seconda dell'entità dello scostamento più o meno significativo, potendosi rendersi necessarie anche richieste di notizie e dati rilevanti a soggetti terzi. Nel caso in cui il contribuente abbia risposto al questionario ma l'AF non abbia ritenuto esaurienti le informazioni e le prove ivi addotte, entra in gioco anche l'elemento induttivo rappresentato dalle cosiddette “spese ISTAT”, (le rimanenti 26 tipologie) vale a dire le spese relative a beni e servizi generici quantificate in base ai valori medi mensili di spesa delle famiglie italiane per aree geografiche, determinate in base al valore più alto fra quello stimato ai fini ISTAT e quello effettivamente presente in anagrafe tributaria. Questa tipologia di spese tengono conto della tipo di gruppo familiare e dell'area geografica di appartenenza.
In assenza di redditi dichiarati la percentuale da applicare alla spesa media ISTAT viene determinata dal rapporto fra le spese intercettate o risultanti dai dati disponibili e le spese complessive sostenute dall'intero nucleo familiare.
A questo punto della procedura inizia la fase dell'accertamento con adesione previsto obbligatoriamente dal nuovo articolo 38 (d.P.R. n. 600/1973), con l'invio dell'invito al contraddittorio nel quale dovranno essere indicati il maggior reddito quantificato attraverso l'imputazione delle spese sopra descritte, le maggiori imposte che ne derivano, i motivi che hanno dato luogo alle maggiori imposte e la proposta di adesione per la definizione dello stesso.Nel caso in cui il contribuente aderisca nei 15 giorni precedenti la data fissata per l'incontro, saranno dovute le sanzioni in maniera ridotta di 1/6 del minimo. Altrimenti seguita la fase di contraddittorio con l'incontro tra AF e contribuente, nel quale quest'ultimo può ulteriormente produrre prove e documenti in difesa della pretesa del Fisco. Se al termine del contraddittorio si perviene ad un perfezionamento, le sanzioni sono dovute con la riduzione ad 1/3 del minimo. Se, al contrario, anche questo confronto non dovesse avere un risultato positivo o addirittura il contribuente non si presenta, l'ufficio emetterà l'avviso di accertamento al quale il contribuente potrà opporsi con le modalità previste dalla normativa sul processo tributario; reclamo - mediazione (se l'importo del contendere non è superiore ad euro 20.000) o ricorso.
Giurisprudenza rilevante
Il redditometro per i periodi di imposta 2011-2015
Con il D.M. 16 settembre 2015 sono state stabilite le direttive per la determinazione sintetica del reddito per i periodi di imposta a decorrere dal 2011. Tale provvedimento riprende sostanzialmente quello già emanato nel 2012, apportando però delle modifiche. In particolare, recependo le direttive del Garante della Privacy e della Circolare n. 6/E/2014: le spese medie Istat non saranno più utilizzabili per l'accertamento sintetico. La ricostruzione del reddito sarà quindi realizzata sulla base:
La possibilità di utilizzare le spese statistiche permane solamente nei casi espressamente previsti dalla Tabella A, che costituisce parte integrante del D.M. 16 settembre 2015, ossia: le spese relative all'acqua, al condominio e alla manutenzione dell'abitazione e dei mezzi di trasporto. Un'altra novità introdotta dall'ultimo decreto ministeriale riguarda la prevalenza dell'ammontare rilevato in base alle informazioni presenti in Anagrafe tributaria rispetto a quello determinato induttivamente. Precedentemente si utilizzava il dato più elevato tra quello presente in Anagrafe e quello determinato induttivamente. Tale decreto, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (salvo il caso in cui non sia stato già notificato l'atto), è abrogato a seguito delle disposizioni di cui all'art. 10 D.L. n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), convertito con modifiche dalla L. n. 96/2018, e sarà cura del MEF, di concerto con l'ISTAT e le associazioni di categoria dei consumatori, emettere un nuovo decreto che individui gli elementi indicativi della capacità contributiva del contribuente.
Per gli accertamenti sintetici ante 2009 il contradditorio preventivo tra Amministrazione e contribuente non era obbligatorio, ma l'orientamento consolidato dei giudici di merito affermava il contrario, pertanto i redditometri venivano dichiarati illegittimi.
Da ultimo, però, con l'Ordinanza n. 10394 del 19 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha invertito tale orientamento, affermando che per i “controlli a tavolino”, come i vecchi redditometri, non c'è un obbligo di contradditorio preventivo; inoltre, nella stessa ordinanza viene esclusa la possibilità di applicare il nuovo strumento, in luogo del redditometro ante 2009; in altre parole, secondo la Cassazione le nuove regole dell'accertamento sintetico non si applicano retroattivamente.
Si fa presente che comunque gli anni accertabili con il vecchio redditometro sono ormai decaduti e, quindi, si fa riferimento ai giudizi ancora pendenti. Riferimenti
Normativi
Giurisprudenza
Prassi
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