Federica Perli
27 Febbraio 2017

L'IRPEF è un'imposta ad aliquota progressiva, ossia che aumenta in maniera più che proporzionale all'aumentare del reddito sulla base del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione; diretta ossia che colpisce direttamente il reddito prodotto dai soggetti residenti in Italia e il reddito prodotto in Italia dai soggetti che risiedono all'estero; personale, cioè che considera, ai fini del calcolo, situazioni di natura personale e familiare come ad esempio il numero dei familiari a carico o alcune tipologie di spese quali ad esempio le spese sanitarie, le spese legate all'acquisto della prima casa ecc...; è, infine, un'imposta periodica in quanto dovuta con riferimento a ciascun anno solare.
Inquadramento

L'IRPEF, è un'imposta ad aliquota progressiva, ossia che aumenta in maniera più che proporzionale all'aumentare del reddito sulla base del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione; diretta ossia che colpisce direttamente il reddito prodotto dai soggetti residenti in Italia e il reddito prodotto in Italia dai soggetti che risiedono all'estero; personale, cioè che considera, ai fini del calcolo, situazioni di natura personale e familiare come ad esempio il numero dei familiari a carico o alcune tipologie di spese quali ad esempio le spese sanitarie, le spese legate all'acquisto della prima casa ecc...; è, infine, un'imposta periodica in quanto, dovuta con riferimento a ciascun anno solare.

Presupposto dell'imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6 del T.U.I.R.

Il calcolo dell'Irpef prevede la possibilità di abbattere parte della base imponibile, mediante la deduzione di determinati oneri, appunto, deducibili (contributi Inps ecc…), e l'abbattimento dell'imposta per mezzo del meccanismo delle detrazioni d'imposta (detrazioni per carichi di famiglia, per spese sostenute ecc…).

Dall'imposta netta calcolata, verranno detratte le somme, eventualmente, trattenute a titolo di acconto dal sostituto d'imposta, quindi, dalla differenza emergerà il saldo dovuto a favore dello Stato o il credito spettante al contribuente.

Profili generali e presupposti

Come recita l'art. 1 del T.U.I.R.: “Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6”.

Di fatto secondo il legislatore l'indicatore di capacità contributiva è da individuarsi nel possesso di redditi in denaro o in natura che rientrano nelle categorie indicate nell'articolo 6 del T.U.I.R., ovvero:

  1. Redditi fondiari;
  2. Redditi di capitale;
  3. Redditi di lavoro dipendente;
  4. Redditi di lavoro autonomo;
  5. Redditi di impresa;
  6. Redditi diversi.

Soggetti passivi d'imposta

Ai sensi dell'art. 2 del Tuir sono considerati soggetti passivi Irpef:

  1. le persone fisiche residenti in Italia per i redditi ovunque prodotti;
  2. le persone fisiche residenti all'estero per i redditi prodotti in Italia.

In evidenza: concetto di residenza

Si considerano residenti in Italia, ai sensi dell'art. 2 del T.U.I.R. commi 2 e 2-bis i soggetti – persone fisiche – che, per la maggior parte dell'anno (giorni 183 o 184 sulla base del fatto che l'anno abbia 365 o 366 giorni, anche non continuativi) siano iscritti nelle anagrafi dei residenti in Italia, o, abbiano il domicilio nello Stato, ossia abbiano stabilito in Italia il centro dei loro affari e interessi, o, hanno la residenza nello Stato pur non essendo iscritti nelle anagrafi dei non residenti.

Infine sono considerati residenti i soggetti che sono emigrati in paesi a fiscalità privilegiata, ossia coloro i quali si siano cancellati dall'anagrafe dei residenti in Italia per trasferirsi in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni salvo, ovviamente, prova contraria.

Base imponibile

Ai sensi dell'art. 3 del T.U.I.R. l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto passivo d'imposta determinato:

  • residenti: sommatoria di tutti i redditi posseduti meno gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del T.U.I.R.;
  • non residenti: sommatoria dei redditi prodotti nello Stato.

L'imposta si applica, con riferimento ai redditi elencati nell'art. 17 del T.U.I.R., separatamente, si parla in questo caso di redditi soggetti a tassazione separata.

In evidenza: redditi esclusi dalla base imponibile

Sono esclusi dalla base imponibile Irpef:

  • redditi esenti e soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
  • assegni periodici di mantenimento dei figli spettanti al coniuge separato;
  • assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare;
  • gli

    emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati;
  • maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
  • somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano

    a

    cittadini

    stranieri

    in

    forza di accordi e intese internazionali.


Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo e, quindi, il reddito tassabile è determinato come sommatoria di tutti i redditi derivanti dalle varie categorie reddituali di cui all'art. 6 del T.U.I.R., come sopra elencate, posseduti dal soggetto passivo d'imposta.

In evidenza: i redditi familiari

Ai fini dell'imputazione del reddito si consideri quanto segue:

  • comunione legale dei coniugi: i redditi che formano oggetto di comunione legale sono imputati al 50% a ciascuno dei due coniugi. I proventi che derivano dall'attività separata di ciascun coniuge sono imputati al 100% al coniuge che li produce;
  • fondo patrimoniale: i redditi dei beni che formano oggetto del fondo

    patrimoniale

    di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono

    imputati

    al 50% del loro ammontare netto a ciascuno

    dei

    coniugi;
  • figli minori soggetti ad usufrutto legale dei genitori: i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto

    legale dei genitori sono imputati per metà

    del

    loro

    ammontare

    netto

    a

    ciascun genitore.
Categorie reddituali

Come più volte detto, il reddito complessivo è dato dalla somma dei redditi facenti parte delle sei categorie reddituali di cui all'art. 6 del T.U.I.R.:

  1. Redditi fondiari (art. 25 T.U.I.R.): redditi riguardanti terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere nel catasto terreni o nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una rendita. Questi redditi vengono distinti in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati. In linea di massima l'Irpef colpisce il reddito fondiario. Con l'avvento dell'IMU (imposta municipale propria) vale il principio dell'alternatività tra le due imposte (Irpef e Imu) con riferimento a questa categoria reddituale.
  1. Redditi di capitale (art. 44 T.U.I.R.): i redditi di capitale comprendono diverse fattispecie reddituali elencate appunto nell'art. 44 del Tuir. Esse sono accomunate dal fatto che scaturiscono dall'impiego di capitale o altri beni a qualsiasi titolo purché riguardanti redditi percepiti al di fuori dell'attività d'impresa.
  1. Redditi di lavoro dipendente (art. 49 T.U.I.R.): Redditi derivanti da un rapporto contrattuale che prevede la prestazione di lavoro svolto alle dipendenze di altri e sotto la direzione di altri. Sono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati e i redditi assimilati a lavoro dipendente di cui all'art. 50 del T.U.I.R..
  1. Redditi di lavoro autonomo (art. 53, T.U.I.R.): i redditi di lavoro autonomo sono quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, ossia dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusivo, di attività di lavoro autonomo. Il lavoro autonomo si differenzia dal lavoro dipendente perché non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione e si differenzia dall'attività d'impresa per la mancanza di organizzazione dei fattori lavoro e capitale, nonché, per il fatto che, nel lavoro autonomo, è prevalente la componente lavoro rispetto alla componente capitale.
  1. Redditi di impresa (art. 55 T.U.I.R.): redditi d'impresa sono quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali. Dove per esercizio di impresa commerciale deve intendersi l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività di cui all'art. 2195 del codice civile, ossia: attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi, attività di trasporto per terra, aria o acqua, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti. Inoltre ai sensi dell'art. 55 del T.U.I.R., sono considerati redditi d'impresa anche quelli derivanti da: attività organizzate in forma d'impresa dirette alla produzione di servizi; attività di sfruttamento delle cave, delle miniere, delle saline, delle torbiere, dei laghi degli stagni, delle altre acque interne; attività agricole.
  1. Redditi diversi (art. 67 T.U.I.R.): i redditi diversi rappresentano una categoria residuale rispetto alle precedenti e sono rigidamente elencati nell'art. 67 del T.U.I.R..

Redditi prodotti in forma associata

I redditi prodotti dalle società di persone, redditi prodotti in forma associata, sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Questi vengono imputati proporzionalmente ai soci della società e quindi tassati in capo a questi ultimi, indipendentemente dal fatto che siano o meno materialmente percepiti. Le eventuali perdite conseguite dalle medesime società di persone sono, al pari degli utili, ripartite proporzionalmente tra i soci.

Detrazioni d'imposta (Art. 12, 13, 15, 16 e 16-bis T.U.I.R.)
Le detrazioni d'imposta abbattono l'ammontare dell'imposta calcolata sul reddito imponibile. Per fare un esempio numerico se la base imponibile è pari a euro 15.000 e l'imposta è pari al 23% e la detrazione d'imposta è pari a euro 500, avremo:

15.000,00 x 23% = 3.450,00 - 500,00 = 2.950,00

Si parla infatti di imposta lorda (al lordo delle detrazioni d'imposta) e di imposta netta (al netto delle detrazioni d'imposta. Si ricordi che le detrazioni d'imposta sono fruibili fino a concorrenza dell'imposta lorda.

Le detrazioni d'imposta possono essere concesse in ragione di:

- familiari a carico;
- svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo o d'impresa e la presenza di altri redditi particolari;
- sostenimento di determinate spese, ad esempio spese mediche o interessi su mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione principale.

In evidenza: differenza tra detrazioni e deduzioni

Le detrazioni d'imposta si differenziano dalle deduzioni, poiché queste ultime rappresentano oneri sostenuti che, in quanto deducibili, abbattono la base imponibile Irpef. Per fare un esempio numerico se la base imponibile è pari a euro 15.000, gli oneri deducibili sono paria ad euro 1.000 e l'imposta è pari al 23%, avremo:

15.000,00 – 1.000,00 = 14.000,00 X 23% = 3.220,00

Un esempio di oneri deducibili sono i contributi versati da parte dei lavoratori autonomi alle casse di previdenza, oppure i contributi INPS a carico dei lavoratori dipendenti.

N.B. Si ricorda che il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (cosiddetto “Decreto bonus IRPEF”) convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto, inserendo il comma 1-bis all'art. 13 del T.U.I.R., per i redditi di lavoro dipendente nel caso in cui l'imposta lorda sia superiore alle detrazioni spettanti, un credito pari a:

  • 960 euro qualora il reddito complessivo sia inferiore o uguale a euro 24.000 annui;
  • 960 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a euro 24.000 e inferiore o uguale a 26.000 annui, parametrati al rapporto tra la differenza fra 26.000 – il reddito complessivo e 2.000.
Aliquote d'imposta

Come più volte detto Irpef è un'imposta progressiva per scaglioni di reddito, ovvero che aumenta più che proporzionalmente all'aumentare del reddito. Di seguito gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote, di cui all'art. 11 del T.U.I.R.:

  1. fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  2. oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
  3. oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
  4. oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
  5. oltre 75.000 euro, 43 per cento.

In evidenza: esclusioni dal pagamento dell'imposta

L'imposta non sarà dovuta quando (art. 11 commi 2 e 2-bis del T.U.I.R.):

  • alla formazione del

    reddito complessivo concorrono

    soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per

    l'intero

    anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
  • alla formazione del reddito complessivo

    concorrono

    soltanto redditi

    fondiari

    di

    cui

    all'articolo

    25 di importo

    complessivo

    non superiore a 500 euro.
Crediti d'imposta e periodicità

I crediti d'imposta quali le ritenute d'acconto trattenute dal sostituto d'imposta o altri crediti a titolo di acconto vanno dedotte dall'imposta netta.

Periodicità

L'imposta

IRPEF

viene liquidata e versata per anno solare a seguito della compilazione di regolare dichiarazione dei redditi, attraverso la quale il contribuente ne calcola l'ammontare. Il versamento avviene, in linea di massima e salvo proroghe, entro il 30 di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, o nei trenta giorni successivi questa data con maggiorazione dello 0,4%.

Gli importi delle imposte che risultano dalla dichiarazione si versano arrotondati all'unità di euro e attraverso il modello di versamento F24. Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti.

Versamento dell'acconto

All'atto del versamento del saldo è richiesto anche il versamento dell'acconto per l'anno successivo, calcolato, salvo modifiche, nella percentuale del 100% dell'imposta da versare a saldo nell'anno di riferimento (rigo differenza del modello Unico) a patto che quest'ultima superi l'importo minimo di euro 51,65.

L'acconto così determinato può essere versato: in unica soluzione entro il 30 novembre, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, la prima, nella misura del 40 per cento, entro il medesimo termine previsto per il versamento del saldo e la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre.

Gli aspetti contabili non sono trattati poichè l'

IRPEF

è un'imposta che colpisce il cumulo dei redditi delle persone fisiche che, in quanto tali, non assoggettate ad obblighi di natura contabile.

Riferimenti

Normativi:

D.L. 24 aprile 2014, n. 66

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

Art. 53, Cost.

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