Il danno da licenziamento illegittimo tra tutela indennitaria e risarcimento integrale del pregiudizio

16 Luglio 2024

La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sulla portata dell'indennità ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970, ossia se tale norma copra qualsiasi profilo risarcitorio spettante al lavoratore dipendente illegittimamente licenziato oppure se sono configurabili danni ulteriori rispetto a quelli inevitabilmente connessi alla mancata prestazione lavorativa.

Massima

L'indennità spettante ex art. 18, comma quarto, l. n. 300/1970, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa. Sicché la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione. Deve pertanto ritenersi ammessa la configurabilità di danni ulteriori rispetto a quelli inevitabilmente connessi alla mancata prestazione lavorativa e ciò all'unica condizione del rispetto dell'onere probatorio da parte del lavoratore, senza che rilevi la collocazione temporale dei medesimi danni rispetto alla pronuncia della sentenza di reintegra.

Il caso

M.B., dipendente con funzioni direttive di una società privata di logistica con un'anzianità di servizio di circa trent'anni, veniva licenziato nel lontano 2010 con l'infamante accusa di furto di beni aziendali. Da tale addebito il lavoratore usciva tuttavia integralmente indenne sia in ambito penale che nel parallelo giudizio civile di impugnazione del licenziamento, conclusosi nel 2013. In tale ultima sede M.B. otteneva, oltre alla reintegra nel posto di lavoro (peraltro di fatto avvenuta solo nel 2016, a ben tre anni di distanza dalla pronuncia del giudice del lavoro), anche la condanna della società datrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nella versione applicabile ratione temporis, nonché degli ulteriori pregiudizi professionali non patrimoniali - peraltro riconosciuti in relazione alla sola componente del danno morale - per perdita di chance e lesione di immagine.

Con la stessa decisione il Tribunale limitava tuttavia il riconoscimento di tali ultime ragioni di pregiudizio al solo periodo (2013-2016) decorrente dalla sentenza all'effettiva riammissione in servizio, escludendolo invece in relazione al periodo anteriore (2010-2013), corrispondente cioè al lasso di tempo tra il licenziamento e il provvedimento giudiziale di reintegra. Veniva invece del tutto rigettata dal primo giudice la richiesta di condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni morali ed esistenziali in riferimento alle modalità asseritamente ingiuriose del recesso. Il lavoratore impugnava la sentenza avanti alla Corte d'appello di Milano che tuttavia respingeva in toto il gravame, confermando la decisione di prime cure e condannando il ricorrente principale alle spese del grado. In particolare la corte lombarda, premesso che M.B. avrebbe già ottenuto una completa riparazione e ciò oltre che in forza della disposizione dell'art. 18 l. n. 300/1970, anche in relazione ai danni professionali e di immagine subiti per inadempimento dell'ordine di reintegra (ricordiamo nuovamente che il lavoratore, ancorché reintegrato giudizialmente, era stato dispensato dall'effettivo servizio per circa tre anni dal momento della decisione), negava la spettanza in capo al ricorrente di qualsivoglia altro danno di natura professionale in riferimento all'ulteriore triennio di forzata inattività subita anche nel periodo precedente, ovvero dal licenziamento al provvedimento giudiziale di reintegra. I giudici di appello fondavano nella specie il proprio ragionamento su un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo il ricorrente avrebbe intanto erroneamente richiamato a sostegno della propria tesi la giurisprudenza, alla quale aveva peraltro dato correttamente continuità il tribunale del lavoro, formatasi in relazione al risarcimento del danno alla professionalità per la diversa e più circoscritta ipotesi della mancata ottemperanza all'ordine di reintegra. Ma, per ciò che più conta, l'ulteriore risarcimento rivendicato dal lavoratore non avrebbe comunque potuto essere accordato per essere il medesimo già funzionalmente compreso nell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 l. n. 300/1970. Venivano poi parimenti respinte dai giudici del secondo grado non solo la richiesta di attribuzione di un ristoro correlato alla componente “esistenziale” del pregiudizio alla professionalità, ma anche la richiesta di risarcimento per licenziamento ingiurioso, anch'essa già disattesa dalla decisione gravata. Sarebbe infatti mancata nella specie la prova di particolari forme o modalità offensive del recesso datoriale né queste potevano identificarsi tout court con l'accusa di furto posta a base del provvedimento espulsivo.

Avverso la nuova pronuncia di rigetto il lavoratore soccombente interponeva quindi ricorso per Cassazione, al quale resisteva con proprio controricorso la società datrice di lavoro. Le censure avanzate da B.M. venivano affidate a quattro distinti motivi, l'ultimo dei quali pertinente al regolamento delle spese di giudizio. Mediante il primo dei motivi fatti valere il ricorrente deduceva in particolare la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 300/1970, anche in relazione all'art. 2103 c.c., essendo principio noto e ripetutamente enunciato dalla Corte di legittimità quello per cui nel regime di tutela reale la predeterminazione del danno risarcibile in favore del lavoratore licenziato, parametrato al quantum della sua retribuzione mensile, non preclude tuttavia a quest'ultimo il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal recesso datoriale dichiarato illegittimo. Ciò che secondo la ricostruzione del ricorrente gli avrebbe per l'appunto dovuto garantire copertura risarcitoria, non solo in relazione al danno sofferto nel corso della lunga fase in cui l'ordine di reintegra non veniva adempiuto, ma anche in riferimento al periodo precedente, nel corso del quale, a seguito del licenziamento e in attesa della pronuncia del giudice del lavoro, B.M. era parimenti rimasto forzosamente inattivo. Con il secondo motivo il lavoratore si doleva poi della circostanza che, nonostante l'ampia ed esaustiva deduzione in fatto sviluppata in proposito nel corso di entrambi i gradi di merito, il collegio milanese avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di ristoro della componente esistenziale del danno da licenziamento illegittimo, limitando invece la propria decisione al solo profilo morale del pregiudizio. Una censura di tenore in parte consimile veniva sviluppata con il terzo motivo di ricorso. In questo caso le doglianze di B.M si appuntavano sul capo della pronuncia gravata afferente al presunto danno da licenziamento ingiurioso. Sul punto la decisione di rigetto sarebbe stata infatti fondata su una motivazione insufficiente, apparente e sganciata, anche in questo caso, dalle ampie prospettazioni in fatto e dalle prove documentali offerte.

La questione

I temi portati all'attenzione del giudice di nomofilachia dal lavoratore lombardo sono molteplici e di particolare rilievo dogmatico e operativo, incidendo sul complessivo e fin qui in parte irrisolto statuto del danno correlato ai casi più gravi di licenziamento illegittimo, per i quali sia, cioè, prevista dall'ordinamento la c.d. tutela reale. Casi questi talora governati nella concreta prassi giudiziaria, come in quello che ci occupa, in un'ottica non sempre allineata con le peculiari categorie e sensibilità del più ampio sistema risarcitorio del danno alla persona. In questa prospettiva, la prima delle questioni presentata come controversa dal ricorrente attiene segnatamente all'assetto e dunque alla specifica disciplina del danno alla professionalità o all'immagine del lavoratore e soprattutto al suo rapporto funzionale con gli strumenti rimediali - di marca risarcitorio/indennitaria - di legge.

Da questa prima angolatura il quesito posto alla Suprema corte, in sé tutt'altro che inedito, ma in precedenza affrontato dalla giurisprudenza soltanto in relazione ad ipotesi più specifiche di inottemperanza all'ordine giudiziale di reintegrazione, verte più in particolare sulla possibilità che allo strumento risarcitorio/indennitario minimo apprestato dalla legge (vuoi dall'art. 18, l. n. 300/1970, vuoi anche in seguito dalle nuove norme teleologicamente affini, “a tutele crescenti”, introdotte dal c.d. Jobs Act e peraltro più volte rimaneggiate dal giudice delle leggi), si possa affiancare ed aggiungere - in presenza di ulteriori profili di pregiudizio eccedenti quelli legati alla continuità retributiva - un'ulteriore tutela risarcitoria di diritto comune, estesa però in questo caso anche al periodo intercorrente tra il licenziamento e la decisione di reintegra. Ciò in contrasto, appunto, con quanto opinato dalla decisione di merito gravata che, come abbiamo visto, aveva al contrario ritenuto esaustiva ed assorbente di ogni ragione di pregiudizio (quanto meno in relazione al periodo intercorso tra il licenziamento e il provvedimento giudiziale di reintegra) la copertura risarcitorio-indennitaria offerta dall'art. 18 l. n. 300/1970. 

Oltre a questo primo tema problematico, il ricorrente affida poi allo scrutinio degli Ermellini l'ulteriore e non meno delicata questione relativa, sempre nello specifico prisma del danno da licenziamento illegittimo, alla configurabilità e allo specifico spazio di operatività del c.d. danno esistenziale. Titolo di pregiudizio questo, come pure abbiamo visto, del tutto pretermesso dai giudici lombardi la cui decisione è stata invece risolta nella sola dimensione del danno morale. L'ultima questione prospettata dal lavoratore ricorrente, peraltro già ampiamente nota al dibattito dottrinale e giurisprudenziale, riguarda infine la ulteriore configurabilità, nella specie, di un danno da licenziamento “ingiurioso”, anch'essa negata dai giudici del merito.

Le soluzioni giuridiche

La relativa novità della vicenda portata al suo vaglio fornisce intanto alla Corte di legittimità il destro non solo di ribadire, ma soprattutto di ampliare il proprio insegnamento interpretativo, così colmando una possibile area di incertezza sistematica nel rapporto tra il dispositivo di riparazione risarcitorio/indennitario predisposto dal legislatore in relazione alle varie ipotesi di licenziamento illegittimo assistito da tutela reale e gli ulteriori istituti risarcitori di diritto comune.

Ricordiamo che sul punto i giudici territoriali, forse fuorviati dalla natura in parte inedita delle censure sviluppate dal lavoratore, hanno preferito attestarsi lungo lo stabile solco già tracciato in precedenti decisioni, confermando bensì la spettanza di una riparazione risarcitoria ulteriore rispetto a quella minima già assicurata dal meccanismo di tutela previsto dalla legge, ma ciò esclusivamente in relazione al periodo di estromissione successivo all'ordine giudiziale di reintegra e fino alla effettiva riammissione in servizio del dipendente.

Con la pronuncia che qui si annota i Supremi giudici, avvalendosi di un lineare quanto impeccabile percorso argomentativo, hanno invece ripudiato una siffatta limitazione, accogliendo dunque sul punto la doglianza del lavoratore e facendo soprattutto definitiva chiarezza su un tema rimasto in effetti sottotraccia nella prassi e dunque fin qui privo di un'appagante soluzione. La Corte esordisce richiamando intanto le note coordinate ermeneutiche già tracciate in argomento con altri precedenti (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 2013, n. 9073; Cass.civ., sez. lav., 4 aprile 2014, n. 8006), ricordando in particolare il principio di diritto secondo il quale nel regime di tutela reale «la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore … non esclude che questi possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal licenziamento». Tale postulato direttivo (in effetti ben noto anche ai giudici della decisione impugnata) prosegue però la Cassazione, così chiarendo ulteriormente il proprio pensiero e superando quindi l'opzione restrittiva adottata nella fase di merito, deve «valere per il periodo successivo alla reintegra come per il periodo precedente; a nulla rilevando che la giurisprudenza citata dal lavoratore si riferisca soltanto al periodo successivo».

Ed invero la pronuncia di annullamento del recesso illegittimo non può recare con sé alcuna “limitazione ontologica” rispetto all'astratta sussistenza del danno alla professionalità. Danno - come più volte predicato dalla giurisprudenza nomofilattica - ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello minimo già coperto dal dispositivo legale di tutela e il cui accertamento e la relativa riparazione devono dunque ritenersi condizionati esclusivamente dal rispetto dell'onere probatorio da parte del lavoratore: «Il problema è dunque di prova e non ontologico, posto che il risarcimento stabilito dall'art. 18 della l. n. 300/1970 non ha attinenza con gli altri danni, diversi dalla perdita della retribuzione globale di fatto che il lavoratore deduce di aver subito nel medesimo periodo di forzata inattività, sia patrimoniali che non patrimoniali … con l'unico onere di fornirne la prova». E ciò senza che su tale possibile riconoscimento eserciti alcuna influenza la collocazione temporale dei danni rispetto all'ordine di reintegra, come invece erroneamente stabilito dalla corte meneghina.

In senso nuovamente favorevole al lavoratore viene poi risolta dai giudici di piazza Cavour anche la seconda delle questioni prospettate con il ricorso, pertinente in questo caso alla risarcibilità dei profili esistenziali del complessivo pregiudizio alla persona correlato ad un licenziamento illegittimo, tema sul quale i giudici territoriali, ad onta delle ampie e concludenti deduzioni sviluppate sul punto dall'attore, avevano invece fatto calare un totale silenzio.

Il Supremo collegio, richiamato al riguardo un proprio precedente (Cass. civ., sez. lav., 13 gennaio 2015, n. 345), cassa ancora una volta la pronuncia milanese e, pur ribadito il tradizionale monito di non dare ingresso a possibili duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, invita allo stesso tempo il giudice del rinvio ad ampliare il proprio sguardo a tutte le possibili conseguenze in peius ascrivibili allo stesso evento di danno, nessuna esclusa. E ciò fa la Corte,  premettendo in un breve excursus la propria lezione interpretativa circa lo statuto del danno non patrimoniale alla persona, peraltro più volte enunciata e anche ribadita in suoi recenti arresti di attenzione giuslavoristica (si veda, in particolare, espressamente richiamata nella stessa pronuncia che qui si annota, la recente Cass. civ., sez. lav., 24 agosto 2023, n. 25191, al cui commento su questa stessa Rivista, A. Ferrario, “Malattia professionale: polifunzionalità valoriale del lavoro e risarcibilità del danno morale”, 16 ottobre 2023, mi permetto di rimandare).

Alla stregua di tale noto insegnamento, mentre all'interno della categoria – unitaria – del danno non patrimoniale, il danno morale dà rilievo ai pregiudizi incidenti sulla dimensione intima della persona e che attengono alla dignità e al dolore soggettivo, «rilevanti sotto il profilo del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione», il danno c.d. esistenziale si riferisce ad effetti dell'illecito che esplicano il loro effetto modificativo in peius sulla vita e sulle abitudini quotidiane e che si «dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne», sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare.

Nessuna limitazione e nessuna omissione, dunque, saranno consentite nell'accertamento e nella liquidazione del danno effettivamente comprovato in giudizio, sicché dovrà essere accuratamente indagata e governata dal giudice del lavoro la possibile autonomia dei titoli risarcitori «in riferimento alla sostanziale diversità del tipo di pregiudizio scaturito dalla lesione dei valori della persona determinata dal licenziamento». 

Non viene dato invece seguito dal Supremo Collegio alla terza delle censure del ricorrente, relativa al diniego di riconoscimento di un ulteriore danno morale, connesso in questo caso alle modalità asseritamente ingiuriose del recesso.

La Corte, pur confermando l'astratta configurabilità di tale autonomo profilo di pregiudizio, peraltro spesso prospettato nella prassi, ne nega tuttavia la concreta ricorrenza nel caso di specie. Come correttamente statuito dal collegio di merito, il lavoratore avrebbe infatti omesso di fornire una prova davvero persuasiva circa le particolari forme o modalità offensive del recesso. Né queste, soggiunge opportunamente la corte di legittimità, possono identificarsi sic et simpliciter con la dichiarata illegittimità del recesso come neppure con l'accusa di furto alla base dello stesso.

Osservazioni

La decisione qui commentata si evidenzia di particolare interesse, aprendo un nuovo varco interpretativo nella complessa e non del tutto stabilizzata tematica del danno da licenziamento illegittimo.

Come è noto, in questo delicato versante convergono e si giustappongono istanze multifattoriali di tutela risarcitoria del lavoratore veicolate vieppiù, nella prospettiva non patrimoniale del pregiudizio, da una sempre maggiormente diffusa percezione dell'accennata “polifunzionalità valoriale del lavoro”.

La soddisfazione di tali istanze è intanto affidata, da un lato e per quanto attiene eminentemente alla dimensione retributiva, a strumenti positivi di riparazione risarcitorio/indennitaria “minima”, a struttura predeterminata e variamente declinati nel tempo dal legislatore, anche assecondando esigenze di policy generale.

Ma in parallelo a questo primo livello di riparazione, evocando in ciò una qualche analogia con il meccanismo in parte affine del c.d. danno differenziale ordinato anch'esso all'obiettivo dell'integrale risarcimento, si pongono poi gli strumenti propri del sistema risarcitorio generale del danno alla persona, funzionali in questo caso ad assicurare protezione “minima” agli ulteriori diritti di rango costituzionale dell'individuo eventualmente incisi dall'illecito.

Tali strumenti, come ha ribadito il dictum in esame, restano dunque pienamente operanti, senza alcuna limitazione, in relazione ai profili di pregiudizio ulteriori e “ontologicamente” diversi rispetto a quelli - a connotazione prevalentemente patrimoniale - già presidiati dal meccanismo di legge, quindi in nessun modo assorbiti da questo. Fermo questo principio, declinato nella più ampia lettura di Cass. civ., sez. lav., 23 ottobre 2023, n. 29335, si è però già posto in dottrina (cfr. ad es., in una nota a commento della medesima decisione, S.P. Emiliani, “Inattività conseguente al licenziamento illegittimo e risarcimento del danno”, in Giurisprudenza Italiana, n. 3, 1 marzo 2024, p. 679 e ss.) il problema circa la sua persistenza anche in riferimento alle residue ipotesi di tutela reale regolate dalle nuove norme contro i licenziamenti illegittimi contenute entro il dispositivo di cui al d. lgs. n. 23/2015 “a tutele crescenti”, attuativo del c.d. Jobs Act e operante per i dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015.

La soluzione sembra dover ragionevolmente essere di segno affermativo, a fronte di un dispositivo di tutela che, seppur più circoscritto, appare tuttavia nella sua ridotta dimensione a tutela reale dogmaticamente e teleologicamente del tutto affine ai suoi precedenti, differenziandosi così dagli ulteriori e oggi prevalenti rimedi economici “onnicomprensivi” a connotazione schiettamente indennitaria e dunque esclusivi di ogni altra ragione di danno, riservati dal legislatore alle forme meno gravi di patologia del recesso datoriale.   

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