Notifica telematica: il difensore domiciliatario può ricevere un'unica PEC con l’elenco dei propri assistiti?

La Redazione
23 Luglio 2024

È nulla la notifica effettuata inviando all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario una sola mail che contiene l'elenco di tutti i suoi assistiti?

Con il ricorso per Cassazione, il difensore del ricorrente lamentava la nullità della sentenza d'appello, per invalidità della notifica del decreto di citazione in appello, ai sensi degli artt. 601, commi 1 e 2, 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.

Il decreto era stato notificato, a mezzo PEC, al solo difensore domiciliatario comune a tutti gli imputati. Secondo la prospettazione del ricorrente, essa sarebbe stata rituale solo per uno solo di essi. Anche nei confronti di quest'ultimo, peraltro, la notifica sarebbe stata nulla per assoluta indeterminatezza del destinatario (ex artt. 148 e 171, lett. b), c.p.p.), dal momento che la PEC non riportava alcun nome nell'oggetto. Irrilevante sarebbe stata la circostanza che l'atto riportasse, invece, al proprio interno l'elenco dei nomi di tutti gli assistiti.

La Cassazione evidenzia, innanzitutto, come la trasmissione a mezzo PEC sia ormai divenuta modalità ordinaria di notifica, secondo quanto previsto dall'art. 148 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Unica peculiarità nel caso di specie è stata la trasmissione di una sola mail che riportava i nominativi di tutti gli imputati.

La stessa Corte di legittimità aveva in precedenza affermato che la trasmissione dell'atto in copia unica al difensore, sia in proprio, sia come domiciliatario dell'imputato, non dà luogo a nullità (sez. II, 17 gennaio 2019, n. 8887), considerando come l'utilizzo del mezzo informatico consenta allo stesso difensore un accesso pressoché illimitato all'atto notificato, nonché la sua ripetuta trasmissione ai singoli imputati senza oneri o costi aggiuntivi (sez. I, 29 gennaio 2018, n. 12309). Il principio può dirsi pienamente applicabile anche nel caso di specie, in cui vi sono più imputati che sono assistiti da un unico difensore, in quanto l'atto ricevuto dal legale reca l'espressa indicazione degli imputati cui si riferisce (sez. II, 18 luglio 2014, n. 38058). Non vi sono d'altronde dubbi circa la riferibilità di quello specifico atto a quello specifico procedimento, né circa l'identità degli imputati. 

Secondo la Corte, infine, la disposizione dell'art. 54 disp. att. c.p.p., in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, nella parte in cui stabilisce che debba essere formato un numero di copie corrispondente al numero dei destinatari, fa riferimento alle notifiche effettuate mediante ufficiale giudiziario o polizia giudiziaria e non rileva nella fattispecie della notifica telematica, dotata di caratteristiche ed esigenze peculiari. Né può ravvisarsi una nullità della notificazione “in via analogica”, alla luce del principio di tassatività ex art. 177 c.p.p.

Pertanto, il motivo è dichiarato manifestamente infondato.

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