Diffamazione e risarcimento del danno

06 Marzo 2015

La diffamazione consiste nella manifestazione di un pensiero, rivolto ad una pluralità di consociati e da questi percepito, di contenuto offensivo dell'onore e della reputazione di un soggetto cui vengono attribuiti qualità o fatti riprovevoli secondo il comune sentire. Attraverso la previsione di una responsabilità sia civile, sia penale, nonché disciplinare, azionabile dal soggetto che ritenga di essere stato diffamato allo scopo di ottenere riparazione della lesione conseguente all'illecito commesso, si vuole tutelare due differenti beni giuridici: il diritto all'onore ed il diritto alla reputazione, costituenti diritti fondamentali della persona e garantiti sia dall'art. 21 Cost. sia dall'art. 10 Cedu.

Inquadramento

La diffamazione consiste nella manifestazione di un pensiero, rivolto ad una pluralità di consociati e da questi percepito, di contenuto offensivo dell'onore e della reputazione di un soggetto cui vengono attribuiti qualità o fatti riprovevoli secondo il comune sentire.

Attraverso la previsione di una responsabilità sia civile, sia penale (attivabile su querela nel sistema italiano), nonché disciplinare, azionabile dal soggetto che ritenga di essere stato diffamato allo scopo di ottenere riparazione della lesione conseguente all'illecito commesso, si vuole tutelare due differenti beni giuridici, il diritto all'onore ed il diritto alla reputazione, costituenti diritti fondamentali della persona e garantiti sia dall'art. 21 Cost. sia dall'art. 10 Cedu.

Per quanto riguarda il diritto all'onore, esso è riferibile all'oggettivo apprezzamento compiuto dall'individuo in relazione alle proprie doti personali in seno all'ambiente di appartenenza, sinteticamente ricomprese nell'insieme delle qualità morali della persona, in alcuni casi sintetizzate anche nel concetto di “decoro”, e, dal punto di vista soggettivo, al sentimento che un individuo ha del proprio valore sociale.

Per reputazione, invece, si intende la stima di cui gode un individuo all'interno del contesto sociale di riferimento, forgiata sulla posizione sociale o professionale dell'offeso e, comunque, inclusiva di tutti gli elementi soggettivamente identificativi del soggetto leso.

Corre l'obbligo di ricordare che è assegnata una soglia minima di offensività al di sotto della quale non può configurarsi una lesione dei beni tutelati; ne consegue che l'infrazione alla suscettibilità e alla ombrosa gelosia della propria persona da parte del soggetto passivo non sono sufficienti per ritenere configurata una lesione giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. pen., n. 37383/2011).

D'altro lato, viene riconosciuta una soglia minima dei beni tutelati in favore di ogni consociato; in altri termini, si riconosce a ciascuno l'esistenza di un minimum di personalità costituito da una soglia indefettibile di dignità sociale che rende doveroso corrispondere un correlato rispetto minimo nei confronti di ogni persona, non essendo tollerate ingiustificate aggressioni alla reputazione di soggetti che, pur essendo già compromessi per altre ragioni, non possono vedere lesa la propria residua dignità personale o professionale, in applicazione del principio di cui all'art. 3 Cost. (cfr. Cass. pen., sez. V, sent., n. 37383 del 16 giugno 2011).

Anche in assenza di lesioni all'onore o alla reputazione, dalla veicolazione di notizie può infine essere leso il diritto all'identità personale, estranea al perimetro della diffamazione, definita come il diritto del singolo ad una fedele proiezione di se nell'ambito dei rapporti sociali, ossia il diritto ad una corretta rappresentazione della sua individualità, oggi impropriamente definita come “immagine sociale”, suscettibile di essere infranta anche in assenza di lesioni all'onore o alla reputazione (cfr. Cass. n. 10690/2008).

Il necessario bilanciamento del diritto alla reputazione ed all'onore con il diritto ex art. 21 Cost.

La tutela dei beni suindicati comporta un potenziale conflitto con il diritto di libera manifestazione del pensiero, riconosciuto a livello sovranazionale dall'art. 10, comma 1, Cedu e sul piano nazionale dall'art. 21 Cost. La natura di quest'ultimo diritto come “individuale di libertà” ne consente, in campo penale, l'evocazione per il tramite dell'art. 51 c.p. (come causa di giustificazione) ed in sede civile quale elemento elidente il carattere antigiuridico del fatto lesivo regolato dall'art. 2043 c.c.

Per quanto riguarda la diffamazione a mezzo stampa, casisticamente la più diffusa, il diritto alla libertà di espressione è esplicitamente disciplinato dalla legge n. 47/1948 (c.d. Legge Stampa), la quale riconosce a ciascuno il diritto di diffondere tramite la stampa notizie e commenti, garantendo il diritto di utilizzare ogni mezzo di comunicazione al fine di portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone (Corte cost. nn. 1/1956; 105/1972; 225/1974; 94/1977; 1/2001).

Nell'ipotesi di conflitto è necessario operare un equo bilanciamento tra i diritti contrapposti (diritto all'onore e alla reputazione, da un lato, diritto alla libertà d'espressione, dall'altro), da considerarsi di pari rango costituzionale.

La C.S., con giurisprudenza costante dagli anni '80, ha delineato i requisiti e i presupposti su cui operare il bilanciamento dei contrapposti diritti.

La principale esimente della responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore e alla reputazione è il diritto di cronaca, il quale, avuto riguardo all'analisi testuale dell'articolo in tutti gli elementi formanti il contesto della comunicazione (contenuto, corpo, titolo, fotografie ecc.), legittima la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione ed onore laddove vengano rispettate le seguenti condizioni (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14822 del 22 giugno 2012; Cass., sez. III, sent. n. 22190 del 20 ottobre 2009; Cass. civ., sez. III, sent. n. 25157 del 14 ottobre 2008):

  1. La verità oggettiva della notizia pubblicata;
  2. L'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza);
  3. La correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza).

Il primo requisito si declina nella verità storica dei fatti narrati.

La verità delle notizie diffuse può assumere rilievo scriminante anche sotto il profilo putativo, costituito dall'oggettiva sussistenza di circostanze tali da ragionevolmente fondare in capo all'autore una convinzione, seppure erronea, di operare in presenza di una causa di giustificazione.

Nella diffamazione a mezzo stampa assume specifico rilievo l'onere per il giornalista di pubblicare esclusivamente fatti e circostanze della cui verità è certo perché acquisite da fonti intrinsecamente attendibili e verificabili e solo in esito all'esecuzione di ogni necessaria verifica (Cass. civ, sez. III, sent. n. 11259 del 16 maggio 2007; Cass. civ., sez. III, sent., 1205 del 19 gennaio 2007).

La notizia, in secondo luogo, deve rispondere ad un pubblico interesse; la diffusione deve quindi soddisfare un interesse collettivo alla conoscenza dei fatti.

Ove la pubblicazione abbia ad oggetto l'esercizio di pubbliche funzioni, tanto più elevato è il rilievo sociale delle funzioni esercitate, tanto maggiore deve essere la capacità di penetrazione del controllo della collettività nelle attività istituzionali del pubblico ufficiale, attuato, anche, attraverso gli organi di comunicazione.

La sussistenza dell'interesse pubblico alla cognizione di un fatto di cronaca trova un limite nel c.d. diritto all'oblio, ricorrente ove «le notizie per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati» e non sussista una interesse effettivo ed attuale del pubblico alla loro conoscenza (Cass. civ., sez. II, sent. n. 16111 del 9 maggio 2013); per contro, se un nuovo fatto di cronaca «trovi diretto collegamento» con le vicende passate «e ne rinnovi l'attualità» l'interessato non potrà invocare il diritto all'oblio (Cass., sent. 1611/2013 cit.).

La ratio sottesa è quella di salvaguardare la proiezione sociale del soggetto passivo, il quale deve essere «tutelato dalla divulgazione di informazioni lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità» (Cass. civ., sez. III, sent. n. 5525 del 5 aprile 2012).

L'ultimo dei presupposti necessari, infine, affinché prevalga il diritto di cronaca sui diritti all'onore e alla reputazione è la c.d. continenza formale, ossia la correttezza dell'esposizione narrativa scelta dagli autori, che non deve mai trasmodare in espressioni intrinsecamente ingiuriose o in modi verbali costituenti una gratuita aggressione personale (Cass. civ., sez. III, sent., n. 4545 del 22 febbraio 2012).

Altra causa di giustificazione basata su un diritto tutelato dall'art. 21 Cost. è il c.d. diritto di critica.

Qualunque critica espressa «è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione»; tuttavia, «escludere il diritto di critica ogni qualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero» (Cass. 4545/2012, cit.). Ne consegue che l'esercizio del diritto di critica presenta uguale effetto scriminante del diritto di cronaca, purché le opinioni espresse trovino rispondenza in fatti realmente accaduti e le modalità della critica non esorbitino il rispetto della verità oggettiva della notizia, risolvendosi in un'inammissibile aggressione al decoro dell'offeso (Cass. n. 4545/2012, cit.).

Va segnalato un orientamento giurisprudenziale parzialmente difforme (Cass. civ., sez. III, sent., n. 20361 del 26 febbraio 2013) dove si afferma che il diritto di critica non deve necessariamente fondarsi sulla esposizione di tutti i fatti del caso per ottenere una funzione scriminante, ma può consistere nella parziale rappresentazione della realtà attraverso l'esposizione «di un giudizio di valore e di apprezzamenti che … se funzionali alla formazione della pubblica opinione, possono anche non rispettare l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate, perché per sua natura la critica è ideologicamente orientata e tesa a evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare».

In ogni caso l'esercizio del diritto di critica consente la formulazione di giudizi anche fortemente corrosivi ed impietosi e può essere esercitato, anche utilizzando espressioni lesive della reputazione altrui, su fatti e soggetti di rilievo sociale purché rispondano al requisito della pertinenzialità al dato di cronaca, ossia siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira, e di proporzionalità, e non si risolvano, quindi, in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 15443 del 24 aprile 2013; Cass. civ, sez. III, sent. n. 12420 del 14 marzo 2008).

Casi particolari di bilanciamento

Va sottolineato che i giornalisti costituiscono uno strumento diretto a garantire il controllo della collettività sul corretto operato delle istituzioni: maggiore è il valore istituzionale e sociale dell'attività esercitata, tanto più grande è l'imprescindibilità del dibattito pubblico.

Particolare menzione deve essere fatta per la cronaca e la critica dell'attività giudiziaria. In questo caso il requisito della verità della notizia deve essere individuato in relazione non alla verità storica del fatto oggetto di indagine o di processo, ma all'esistenza ed ai risultati dell'attività giudiziaria; inoltre, in caso di attività di indagine ovvero di pronunce non definitive, bisogna indicare in chiaro al lettore che la notizia riguarda un'attività sub iudice.

Quanto alla critica dell'attività svolta da uno specifico magistrato, essa deve essere sviluppata in relazione al rispetto delle regole di diritto la cui stretta osservanza costituisce il limite di esigibilità della condotta di chi amministra giustizia, sia nell'esercizio delle funzioni propriamente giurisdizionali, sia nel compimento di attività non processuali comunque poste dal Legislatore obbligatoriamente a carico dei magistrati.

Rilievo peculiare assume poi anche il diritto di cronaca e di critica politica.

In particolare, la c.d. critica politica può assumere toni più aspri rispetto a quelli consentiti tra privati cittadini, non richiedendosi all'orientamento politico di essere super partes e nemmeno obiettivo. Ciò vale soprattutto in caso di competizione elettorale, sempre che le critiche rispondano al requisito della pertinenza all'attività politica e ai programmi dell'opposta fazione, e sempre che non trascendano nell'attacco personale, nella mera ingiuria o nella lesione all'altrui diritto all'integrità morale (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 23576 del 18 settembre 2013).

Infine, merita menzione il diritto di satira, la quale spesso costituisce una modalità corrosiva e impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'accentuata alterazione dei tratti morali e delle condotte dei soggetti cui essa si riferisce. Per tali ragioni, «la satira è sottratta al parametro della verità»; tuttavia, resta illegittima la rappresentazione che, non risultando ancorata alla verità dei fatti o alle caratteristiche del soggetto preso di mira, si riveli funzionale all'esclusiva lesione della dignità di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 14822/2012, cit.).

L'art. 68, comma 1, Cost. e le dichiarazioni offensive eventualmente rilasciate da membri del Parlamento

L'art. 68, comma 1, Cost. dispone che i membri del Parlamento «non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni», introducendo una causa di esclusione soggettiva della punibilità. La legge n. 140/2003, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68» prevede all'art. 3 che l'immunità prevista dall'art. 68 Cost. si applichi anche «per ogni altra attività di ispezione, divulgazione, critica, denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletate anche fuori dal Parlamento» con conseguente configurabilità dell'esimente anche per attività svolte extra moenia.

L'esimente si applica solo il deputato/senatore, non estendendosi a soggetti terzi eventualmente concorrenti nelle dichiarazioni.

Affinché la dichiarazione diffamatoria del parlamentare sia insindacabile, deve sussistere un nesso funzionale con l'esercizio della funzione parlamentare e delle attività consequenziali e presupposte.

La dichiarazione deve identificarsi come «divulgativa all'esterno di attività parlamentari», ossia deve esservi una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche, ed essere in connessione temporale con il compimento degli atti parlamentari, manifestandosi come un esercizio delle attribuzioni proprie di quella funzione (cfr.: Corte cost. sentenze nn. 521/2002, 294/2002, 509/2002, 329/2006, 317/2006, 152/2007 e C. cost. sent. n. 62 del 2010 e Corte. cost., ord. n. 130 del 2010).

Sul piano processuale l'immunità in esame si risolve in una preclusione, non essendo consentito al giudice, dinnanzi al quale sia stata proposta domanda di responsabilità, compiere accertamenti al riguardo in presenza di una deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza del convenuto, né rigettare l'eccezione di insindacabilità da questi proposta, ma dovrà attendere la relativa deliberazione parlamentare a mente dell'art. 3 L. n. 140/2003. Il giudice ordinario adito dovrà prendere atto della determinazione adottata dall'organo legislativo e potrà definire il procedimento con una pronuncia in rito di insindacabilità oppure, sussistendone gli estremi, sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale (cfr. C. Cost. sent. n. 124/2004 e 28/2005).

A tal proposito la Corte di Strasburgo ha avuto modo di affermare che deve sussistere per il danneggiato una possibilità chiara e concreta di adire l'autorità giudiziaria, dovendosi ritenere un'ingerenza ingiustificata nel diritto di accesso alla giurisdizione ogni pronuncia parlamentare che non si trovi in un rapporto strettissimo di proporzionalità con le finalità tipiche servite dall'istituto dell'immunità parlamentare e dove sia demandato al solo giudice a quo il potere di sollevare conflitto di interessi (cfr. Cedu n. 10180/2006; Cordova c. Italia del 20 aprile 2006 e De Jorio c. Italia del 30 gennaio 2003).

Quanto all'immunità riconosciuta al potere di esternazione del Presidente della Repubblica, si ricorda che per costante orientamento di giurisprudenza e dottrina il Capo dello Stato gode di un immunità sostanziale (civile, penale ed amministrativa) solo per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (con eccezione delle ipotesi in cui gli stessi integrino le fattispecie delittuose di «alto tradimento» o di «attentato alla Costituzione»), mentre risponde come ogni cittadino per ogni condotta od atto non funzionale indipendentemente dal tempo di esecuzione dello stesso.

Compete all'autorità giudiziaria sindacare la sussistenza di un nesso funzionale tra eventuali dichiarazioni diffamatorie pronunciate dal Presidente della Repubblica e l'esercizio delle funzioni presidenziali, fermo restando la facoltà del titolare della carica di reagire sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinnanzi alla Corte Costituzionale.

Il Presidente della Repubblica gode, quindi, della suddetta immunità nei casi in cui le dichiarazioni siano strumentali o accessorie ad una della funzioni presidenziali, ovvero quando avvengano per «autodifesa dell'organo costituzionale» nelle limitate ipotesi in cui l'ordinamento non assegni detta difesa alle funzioni di altri organi (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 4325 del 23 febbraio 2010).

Aspetti processuali

La legittimazione attiva ad instaurare un procedimento per diffamazione spetta al soggetto che assume di essere stato leso dalle dichiarazioni diffamatorie.

Per costante giurisprudenza e dottrina, soggetto passivo di una diffamazione può essere tanto la persona fisica, quanto una persona giuridica. Infatti il danno non patrimoniale causato da diffamazione e risarcibile in via giudiziaria comprende effetti lesivi che prescindono dalla personalità giuridica del danneggiato e possono riferirsi anche ad enti e persone giuridiche in ordine a quei diritti immateriali della personalità, compatibili con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono i diritti all'immagine, alla reputazione e all'identità (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 4542 del 22 marzo 2012,; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 22396 del 1 ottobre 2013; Cass. civ., sez. III, sent., n. 14766 del 26 giugno 2007; Cass. civ., sez. III, sent., n. 2367 del 3 marzo 2000).

Secondo il disposto di cui all'art. 74 c.p.p., l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui all'art. 185 c.p., può essere esercitata nel processo penale, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali. Tale norma fonda la legittimazione attiva di questi stessi soggetti per l'azione di risarcimento del danno da fatto illecito proposta in sede civile, distinguendo il diritto al risarcimento iure proprio, ovvero quello del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno, dal diritto al risarcimento iure successionis, che spetta solo ai successori universali e sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento.

Peculiare disciplina in tema di legittimazione attiva spetta, infine, ai prossimi congiunti del “diffamato”: infatti, i successibili che siano anche prossimi congiunti possono agire iure proprio per il ristoro dei danni, patrimoniali e non, sofferti quale conseguenza diretta del fatto criminoso (Cass. pen., sez. II, sent., n. 14251 del 11 aprile 2011; Cass. civ., sez. IV, sent., n. 38809 del 2005); inoltre, gli stessi prossimi congiunti possono proporre azione risarcitoria nell'ipotesi del venir meno dell'offeso durante il termine di legge per proporre querela o azione innanzi al giudice civile, nonché in caso di offese arrecate alla memoria del defunto, come testualmente previsto dall'art. 597, commi 2 e 3, c.p.

La ratio della scelta normativa suddetta è quella, in primo luogo, di assicurare la tutela dell'onore e della reputazione del soggetto anche post-mortem; in secondo luogo, si è voluto tutelare anche il sentimento di pietà che i familiari più stretti nutrono nei confronti dell'estinto, venendo colpito con l'offesa al deceduto non solo un diritto personale di quest'ultimo, bensì anche dei prossimi congiunti stessi.

Quanto al termine di decorrenza dell'esercizio del diritto al risarcimento, va osservato che questo deve essere individuato nella data di divulgazione/pubblicazione della dichiarazione diffamatoria, essendo del tutto irrilevante il momento di effettiva conoscenza del testo da parte del soggetto diffamato (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 21255 del 17 settembre 2013).

Il termine di prescrizione, sulla base di quanto disposto dall'art. 2947 c.c. per l'azione di risarcimento del danno, è di cinque anni dalla data in cui il fatto si è verificato.

Ove il fatto costituisca reato per il quale è previsto un termine di prescrizione più lungo ed il giudizio penale non sia stato promosso, si applicherà il termine più lungo anche nell'eventuale azione civile, che decorrerà pur sempre dal momento di commissione del fatto criminoso (cfr. Cass. S.U. civ., sent., n. 27337 del 18 novembre 2008; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 20609 del 3 febbraio 2011). Nel caso in cui, invece, l'azione penale sia stata promossa si applicherà il comma 3 dell'art. 2947 c.c., per cui nel caso in cui il reato sia estinto per causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati con decorso, tuttavia, dalla data di estinzione del reato o dalla data di irrevocabilità della sentenza penale.

Diritto al risarcimento dei danni subiti

Tra i rimedi che l'ordinamento mette a disposizione del soggetto che assume di essere stato leso dalla condotta diffamatoria di un terzo assume fondamentale rilievo il diritto a chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Vertendosi in tema di illecito aquiliano, ai fini del riconoscimento di un danno risarcibile il giudice deve accertare il nesso causale esistente tra la condotta o l'omissione illecita ed il danno ingiusto inteso quale fatto materiale (c.d. nesso di causalità materiale ai sensi di cui agli artt. 40 e 41 c.p.), verificando altresì, per meglio circoscrivere l'area del danno risarcibile, il legame causale tra il fatto dannoso nella sua materialità e le conseguenze che ne sono derivate (c.d. nesso di causalità giuridica ai sensi di cui agli artt. 1223,1226 e 1227 c.c.). Una volta accertato il nesso causale il giudice deve esaminare l'esistenza dell'elemento soggettivo, che a differenza di quanto disposto in campo penale, nella responsabilità civile sussiste anche in presenza di fattispecie di illecito ex art. 2043 c.c. fondate sulla sola colpa (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., n. 5259 del 18 ottobre 1984).

Il danno prodotto può essere sia patrimoniale, sia non patrimoniale.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il risarcimento può in astratto essere riconosciuto tutte le volte in cui il danneggiato provi la sussistenza di un nesso causale tra la pubblicazione di notizie idonee a ledere la propria reputazione e la successiva perdita patrimoniale subita (non vi sono precedenti noti nella giurisprudenza di legittimità delle sezioni civili relativi al danno patrimoniale conseguente a condotta diffamatoria).

Il danno non patrimoniale è risarcibile in tutte le fattispecie di reato ex art. 185 c.p., nonché in ogni altra ipotesi specificatamente prevista dalla legge ai sensi di cui all'art. 2059 c.c.; inoltre, è liquidabile in tutti i casi in cui l'evento lesivo afferisca diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti (Cass. civ. S.U., sent. nn. 26972 e 26973 del 11 novembre 2008; Cass. civ., sez. III, sent., nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003), laddove ci sia un interesse leso apprezzabile, ovvero venga superata una soglia minima di tollerabilità, ed il danno provocato non risulti futile (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 20891 del 12 settembre 2013; Cass. civ., sez. III, sent. n. 25157 del 14 ottobre 2008).

In applicazione dei principi costantemente enunciati dalla Corte di Cassazione, a far tempo dalle pronunce a sezioni unite nn. 26972 e 26973 del 2008, si afferma che il danno non patrimoniale costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, nella fattispecie in esame anche tramite prova presuntiva, attenendo il pregiudizio ad un bene immateriale.

Provata l'esistenza di un danno non patrimoniale, la liquidazione di esso viene disposta in via equitativa ex art. 1226 c.c..

L'operazione può essere effettuata con riferimento a precisi parametri costantemente utilizzati dalla giurisprudenza di merito secondo le seguenti tabelle orientative:

  1. Il tipo di condotta, ovvero di qualificazione offensiva attribuita alla parte lesa con la notizia veicolata (eventuale rilievo penale dei fatti pubblicati, uso di espressioni intrinsecamente ingiuriose ecc.); particolare rilievo assumerà la natura sensazionale della notizia diffamatoria e la sua capacità di incidere sul mercato dei media, suscitando e veicolando una vera e propria campagna di stampa.
  2. La condotta degli autori ed in particolare l'intensità dell'elemento psicologico, posto che alla maggiore intensità del dolo corrisponde usualmente una più acuta sofferenza del danneggiato.
  3. Il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale; anche se il giudice di legittimità nega l'automatica equiparazione tra minor tiratura e minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che, seppur di distribuzione “locale”, risulti di elevata penetrazione proprio nel ristretto territorio di vita e di relazione del danneggiato.
  4. Il rilievo all'interno del quotidiano o del periodico attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie ed i segni grafici caratterizzanti l'articolo.
  5. Lo spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo (o trasmissione) in questione.
  6. Il ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal danneggiato all'epoca dei fatti, e la correlazione tra notizie diffamatorie ed esercizio delle pubbliche funzioni proprie della carica esercitata, ovvero del ruolo professionale svolto.
  7. L'incidenza della notizia sulla vita di relazione del diffamato.
  8. La reiterazione della condotta lesiva, come nel caso della campagna denigratoria attuata mediante pubblicazioni succedutesi nel tempo (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 23144 del 11 ottobre 2013).
  9. La capacità economica dell'obbligato laddove coincida con l'assunzione di una posizione di preminenza nel campo della comunicazione, “corrispondendo ciò alla capacità diffusiva del mezzo, con conseguente possibilità di colpire con maggiore immediatezza ed incisività il soggetto preso di mira con possibilità inversamente proporzionale di quest'ultimo di difendersi dalla diffusione massiva della notizia diffamatoria” (Cass., n. 23144/2013, cit.).

Casi peculiari previsti dalla L. 47/1948

Una previsione speciale contenuta nella c.d. Legge Stampa (L. n. 47/1948) si rinviene all'art. 9, riproducente quanto disposto dall'art. 120 c.p.c., ovvero la possibilità su richiesta dell'interessato di fare pubblicare la sentenza di condanna del diffamante, integralmente o per estratto, su uno o più organi di stampa.

Una simile misura rischia di apparire come sanzionatoria; tuttavia, in sede civile la pubblicazione della sentenza ai sensi di cui all'art. 120 c.p.c. costituisce per legge una riparazione del danno in forma specifica e partecipa quindi delle funzioni reintegratorie proprie del risarcimento richiesto, concorrendo con la liquidazione del danno non patrimoniale, specie nei casi in cui funga da “controinformazione” ufficiale rispetto a una precedente notizia diffamatoria.

La giurisprudenza afferma che la misura della pubblicazione della sentenza anche ai sensi di cui al'art. 9 L. 47/1948 deve conservare la sua natura “riparatoria”, dovendo essere concessa purché l'offesa «sia suscettibile di riparazione mercé la detta pubblicazione» (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 16078 del 20 dicembre 2001) e sempre che non sia «trascorso un significativo lasso di tempo tra la pubblicazione dell'articolo e la data della sentenza» (cfr. Trib. Milano sent. del 17 dicembre 2002 e 12 febbraio 2014; Trib. Roma sent. del 25 settembre 2012).

Ulteriore istituto con funzioni potenzialmente riparatorie sotto forma di reintegrazione in forma specifica è la pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche, introdotto dall'art. 8 L. 47/1948, come modificato dalla L. 416/1981, che - garantendo all'interessato il diritto di accesso agli organi di informazione - consente alla persona lesa da pubblicazioni diffamatorie apparse su un organo di stampa di far inserire, gratuitamente, il proprio pensiero nella medesima pubblicazione in cui sono apparse le frasi incriminate.

Il diritto di rettifica costituisce uno strumento fondamentale per la tutela del diritto all'onore e alla reputazione ed è riconosciuto come un diritto potestativo, finalizzato, oltre che a tutelare il soggetto danneggiato, anche a garantire la massima completezza dell'informazione.

La richiesta di pubblicazione di rettifica deve pervenire necessariamente dalla persona interessata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale; il contenuto della pubblicazione è limitato nel quantum in trenta righe, che dovranno però corrispondere all'evidenza grafica presentata dall'articolo che si ritiene diffamatorio. Il direttore responsabile dello stampato non ha alcun sindacato sostanziale sulla rettifica, se non quello di verificare che non abbia contenuto tale da poter dar luogo ad azione penale.

La C.S. (Cass. civ., sez. III, sent., n. 10690 del 24 aprile 2008) ha osservato, tuttavia, che, pur non costituendo un obbligo per il danneggiato, l'esperimento del diritto di cui sopra deve essere tenuto in doveroso conto nella quantificazione del danno, ritenendo che l'avvenuta rettifica può persino essere suscettibile, laddove nel caso specifico abbia una forte funzione riparatoria, di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile.

In dottrina è stata ipotizzata la possibilità di richiedere la rettifica anche al titolare del sito web che ha diffuso la notizia diffamatoria.

Altra misura, infine, è prevista dalla legge 47/1948 all'art. 12, il quale dispone la possibilità, su istanza della persona offesa da condotta lesiva della sua reputazione a mezzo stampa, di chiedere, oltre al risarcimento dei danni exartt. 185 c.p. e 2043 c.c., anche un'ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria.

La riparazione pecuniaria non è assimilabile ad una pena accessoria, in quanto non è conseguenza ipso iure di una pronuncia di condanna; al contempo, non funge da duplicazione inutile del risarcimento del danno non patrimoniale, ma è una vera e propria sanzione privata agente con funzioni dissuasive della condotta; infatti, i parametri applicati in giurisprudenza per il computo della somma da irrogare sono la falsità, la natura della notizia disonorevole o ancora lo sfruttamento strumentale e sistematico del fatto diffamante per fini ulteriori (es. politici o economici).

Sino in tempi recenti la giurisprudenza maggioritaria tendeva a riconoscere la riparazione pecuniaria solamente a chi subiva una condotta diffamatoria di tipo doloso; recentemente, invece, alcune pronunce hanno riconosciuto suddetta misuraa chiunque abbia concorso nel cagionare l'evento tipico del reato, quindi anche, ad esempio, al direttore del giornale per omesso controllo (cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 13198 del 8 aprile 2010). Si ricordi che la riparazione pecuniaria non si applica nei casi di diffamazione operata tramite mezzi televisivi (Cass. civ., sez. III, sent., n. 6490 del 17 marzo 2010).

Infine, va definito se ed in quali casi trovi applicazione in tema di risarcimento dei danni da diffamazione la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., u.c.. Si è osservato che l'istituto può trovare applicazione, a favore dell'attore, quando quest'ultimo dispieghi una domanda risarcitoria congrua nel quantum, mentre il convenuto utilizzi difese inconsistenti sull'an; mentre, potrà essere riconosciuta responsabilità aggravata a favore del convenuto, nel caso in cui l'attore dispieghi una richiesta risarcitoria caratterizzata da una quantificazione del danno di carattere emulativo, a fronte di una sua azione che poi si riveli inconsistente nell'an.

Diffamazione via web

Per quanto attiene alla diffamazione via web, ovvero alla condotta diffamatoria attuata attraverso la rete informatica in vari modi (veicolazione online di testate giornalistiche, dichiarazioni pubblicate sui social network ecc.), la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di occuparsene sotto un molteplice ordine di profili.

In primo luogo, un orientamento ormai consolidato ha individuato, con riferimento ai mezzi di comunicazione di massa diversi dalla carta stampata, il locus commissi delicti nel luogo di residenza o domicilio della vittima (cfr. Cass. civ. S.U., ord., n. 21661 del 13 ottobre 2009; Cass. sez. III, ord., nn.4186 e 4185 del 22 febbraio 2010; Cass. civ., sez. VI, ord., n. 10594 del 26 giugno 2012).

Accanto alla personale responsabilità dell'autore delle dichiarazioni diffamatorie, poi, sorge la questione sulla responsabilità dei prestatori di servizi web per le condotte diffamatorie commesse a mezzo della rete.

Il tema può trovare la soluzione nella responsabilità dei prestatori di servizi per prestazioni non conformi alle norme del D.lgs. n. 196/2003 come delineati dalla suddetta normativa, con particolare riferimento al controllo sugli utenti, alla liceità del trattamento dei dati e alle misure di sicurezza da applicare alla rete a tutela degli utenti. Il testo indicato trova applicazione sia al ruolo del titolare del trattamento dei dati, sia alla figura dell'internet hosting provider; solo questo ultimo, di regola, non contribuisce alla scelta, alla ricerca o alla formazione del file che contiene i dati memorizzati, in quanto tali dati sono interamente ascrivibili all'utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma messa a disposizione dal gestore. Viene, dunque, a configurarsi a lato dell'autore delle dichiarazioni diffamatorie, una potenziale concorrente responsabilità del titolare del trattamento dei dati, trattandosi di soggetto che ha la capacità di concretamente incidere su tali dati, capacità che non può di regola prescindere dalla conoscenza dei dati stessi e della loro natura lesiva.

Deve poi essere considerato che in conformità della direttiva 2000/31/CE, il legislatore ha inteso limitare la responsabilità del provider in tema di trattamento dei dati all'ipotesi di sua effettiva conoscenza dei dati immessi dall'utente e all'eventuale inerzia nella rimozione delle informazioni da lui conosciute come illecite. Ne consegue che solo in quanto il provider sia a conoscenza del dato illecito e non si attivi per la sua immediata rimozione o per renderlo comunque inaccessibile, esso assume a pieno titolo la qualifica di titolare del trattamento ed è, dunque, tenuto a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla pubblicazione della notizia diffamatorie diffuse, ivi inclusa l'obbligazione risarcitoria del danno causato.

Infine, la diffusione via web di notizie lesive della reputazione e dell'onore di un individuo ed il correlato diritto all'oblio dell'interessato sono stati esaminati in una recente pronuncia del giudice di legittimità sotto il differente profilo dell'illecito trattamento dei dati.

E' stato affermato che costituisce illecito trattamento del dato personale, con specifico riferimento a notizie di cronaca giudiziaria, la presenza on line dell'archivio storico di un organo di stampa contenente “notizie di cronaca” non aggiornate con gli eventuali sviluppi favorevoli all'interessato.

La permanenza in rete le pone «a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone» e il responsabile del trattamento (direttore del quotidiano od editore) è tenuto ad evitare che, «attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all' oblio delle persone che vi furono coinvolte» ed è per ciò tenuto «a garantire contestualmente agli utenti un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda, a nulla rilevando che essa possa essere reperita aliunde» (Cass. civ. sez. III, sent., n. 5525 del 5 aprile 2012).

Rapporti tra azione per il risarcimento del danno dispiegata in sede civile e nel correlato procedimento penale

Il rapporto tra giudizio civile e giudizio penale è ispirato al principio della separatezza dei due procedimenti.

Il codice di procedura penale del 1988 detta la regola, innovativa e generale, dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale; regola rispetto alla quale le norme di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p. costituiscono, pertanto, altrettante eccezioni. Esse, unitamente con i successivi artt. 653 e 654 c.p.p., individuano, in realtà, tre categorie di giudizi, quello (civile e amministrativo) di danno, quello disciplinare, ed infine, genericamente, «altri giudizi civili e amministrativi». Ne consegue che, se nell'ambito degli «altri giudizi civili o amministrativi» la sentenza di assoluzione o di condanna fa indifferentemente stato sui fatti accertati dal giudice penale e rilevanti ai fini della decisione, quanto, invece, al giudizio civile per danni:

  1. la sentenza di condannadi cui all'art. 651 c.p.p. ha efficacia di giudicato solo con riferimento all'accertamento del fatto reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell'imputato, ma non fa stato su tutti i fatti accertati nel corso del processo penale;
  2. la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato solo con riferimento all'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che è stato compiuto in presenza dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.p. (non anche, pertanto, con riferimento alle altre ipotesi assolutorie);
  3. la sentenza di non doversi procedere (che ha per oggetto esclusivamente l'accertamento di una situazione processuale di inesistenza di una condizione di procedibilità, ex art. 529 c.p.p., ovvero di esistenza di una causa di estinzione del reato, ex art.531 c.p.p.) non ha mai efficacia di giudicato nei confronti dell'imputato (né a suo favore, né contro di lui), in quanto l'oggetto della decisione non è il previo accertamento del fatto-reato, bensì l'accertamento dell'inesistenza di una condizione di procedibilità o di estinzione del reato stesso (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 14770 del 2 agosto 2004).

Ulteriore espressione di autonomia è stata individuata dalla giurisprudenza che ha avuto modo di affermare che il giudizio civile di risarcimento del danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado(art. 75 c.p.p.), in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto. Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale costituisce fatto che - sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del primo processo, ovvero estintivo dello stesso - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, perché comporta, a norma dell'art. 75 c.p.p., la rinuncia agli atti del giudizio civile, sempre che si accerti l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione ("personae", "petitum" e "causa petendi") delle medesime.

Nell'ipotesi contraria in cui il giudizio civile sia iniziato anteriormente alla pronuncia della sentenza penale di primo grado e l'azione civile non sia stata medio tempore trasferita nel giudizio penale, nell'esercizio di una libera facoltà del soggetto danneggiato, non ricorre alcun obbligo di sospensione del procedimento civile (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., n. 22463 del 1 ottobre 2013).

All'indirizzo di legittimità volto a caratterizzare nel senso della più ampia autonomia il giudizio civile si iscrive una recente pronuncia del giudice di legittimità statuente che anche in presenza di un eventuale esito assolutorio del giudizio penale, quand'anche definitivo, non si configura l'influenza in campo civile di un eventuale esito assolutorio del giudizio penale, sempre che l'azione civile sia iniziata anteriormente alla pronuncia della sentenza penale di primo grado e non sia stata trasferita nel giudizio penale (Principio enunciato con riferimento ad un giudizio civile di risarcimento per danni da diffamazione a mezzo stampa, i cui autori erano stati assolti, in sede penale, dall'imputazione elevata a loro carico, in virtù del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica; Cass. civ., sez. III, sent., n. 15112 del 17 giugno 2013).

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