Superbonus: riconoscimento dell’agevolazione per immobili inagibili a causa di danni sismici

La Redazione
25 Luglio 2024

Oggetto della presente soluzione operativa è l'applicazione dell'art. 119, comma 8-ter, del d.l. n. 34/2020 nel caso di interventi su immobile parzialmente inagibile oggetto del contributo per la ricostruzione per i danni conseguenti agli eventi sismici del 2016.

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, l'istante è comproprietario, insieme con il coniuge, di un immobile composto da un'unità immobiliare in categoria catastale A/3 (abitazione) e due unità pertinenziali in categoria catastale C/2 (magazzino) e C/6 (autorimessa).  A seguito degli eventi sismici del 2016, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione ha suddiviso l'intero fabbricato (composto dall'abitazione e dalle due pertinenze) in due parti strutturalmente autonome (''Blocco A'' e ''Blocco B'') per le quali sono state redatte due schede AEDES. L'Istante, che intende demolire e ricostruire l'intero edificio effettuando interventi antisismici e di efficientamento energetico, rispettando la volumetria esistente e il numero di unità immobiliari attualmente presenti, presentando un unico progetto e un'unica pratica edilizia, chiede chiarimenti sulla applicazione del c.d. Superbonus e se si applichi il termine previsto dal comma 8­-ter del citato art. 119.

Aspetti fiscali

Con la circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione. Con riferimento specifico agli interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici, come illustrato dalla citata circolare n. 23/E del 2022 (che richiama i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022), l'art. 119 del decreto Rilancio prevede specifiche disposizioni stabilendo, in particolare, al:­ comma 1-ter, che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»; comma 4-quater prevede che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. La normativa, pertanto, sancisce il richiamato principio, affermato in via interpretativa, che è possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

La soluzione del Fisco

Secondo l'Agenzia dell'Entrate, la proroga, attualmente prevista al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura ''piena'' del 110% o delle spese sostenute, riguarda, nello specifico gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel comma 8­-bis del medesimo art. 119 e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari. Nel caso di specie, secondo quanto dichiarato, l'unità immobiliare oggetto degli interventi, ubicata in un Comune interessato dagli eventi sismici del 2016, è destinataria di contributi per la ricostruzione e, pertanto, l'Istante potrà beneficiare del Superbonus, entro i più estesi termini (31 dicembre 2025) previsti dal comma 8­-ter del medesimo art. 119. Si fa presente, infine, che come sopra specificato il Superbonus spetta per la parte di spesa effettivamente rimasta a carico; pertanto, l'istante dovrà sottrarre i contributi ricevuti dall'ammontare di spesa su cui applicare la detrazione.

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