Ritardo del volo aereo: responsabilità del vettore e condizioni per la compensazione pecuniaria

29 Luglio 2024

Il presente commento illustra le condizioni per la compensazione pecuniaria, così come recentemente individuate dalla Suprema Corte, in caso di ritardo di volo aereo.

Massima

In tema di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al regolamento CE n. 261/2004 (come interpretato dalla CGUE nella sentenza Sturgeon, Corte Giust. UE, Grande sez., 23 ottobre 2013, n. 581) presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all'orario originariamente stabilito, dal momento che scopo della misura indennitaria non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennizzo ai passeggeri di un volo intercontinentale, nonostante questi fossero stati preavvisati del ritardo il giorno precedente e avessero, quindi, atteso il nuovo orario di partenza presso il luogo di villeggiatura).

Il caso

Il fatto in sé è tanto semplice quanto ricorrente: vi è la richiesta della compensazione ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 per ritardo di oltre 3 ore di un volo prenotato. La particolarità sta nel fatto che i passeggeri erano stati preventivamente avvisati del ritardo e non si erano presentati all'accettazione nell'orario prestabilito.

Il giudice di pace rigettava la domanda, sulla scorta del fatto che i passeggeri non si erano presentati all'imbarco all'ora inizialmente indicata.

Il tribunale riformava integralmente la decisione gravata.

La questione

La questione riguarda i presupposti per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7. del Reg. CE n. 261/2004.

In particolare, occorre domandarsi se tale disciplina si applichi anche ai passeggeri che non si sono presentati all'accettazione all'orario stabilito, poiché l'art. 3 §2 del regolamento prevede la condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne i casi di cancellazione, si presentino all'accettazione secondo le modalità e all'ora indicate per iscritto dal vettore, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato.

Le soluzioni giuridiche

Il regolamento (CE) n. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

A seconda dei casi, al passeggero è riconosciuto il diritto al rimborso del costo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria di importo crescente in proporzione alla gravità del ritardo.

Con particolare riferimento all'ipotesi del ritardo, la normativa comunitaria identifica diverse ipotesi di gravità del ritardo, commisurate alla lunghezza della tratta. Quindi, dal punto vista oggettivo, il Regolamento introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l'inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene "grave" e genera obblighi risarcitori e compensativi.

La giurisprudenza comunitaria ha in più occasioni affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento (Corte Giust. UE, 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432-07; Corte Giust. UE, Grande Sez., 26 febbraio 2013, C-11/11, con riferimento al volo con una o più coincidenze; Corte Giust. UE, 23 ottobre 2012, C-581/10 e C-629-10).

In caso di cancellazione del volo, l'art. 5, comma 3, regolamento (CE) n. 261/2004 prevede che il vettore non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria se ha tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione ovvero se dimostra che la stessa è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (v., in tema di onere della prova in caso di ritardo aereo, Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1584).

Dunque, la responsabilità del vettore viene meno solo dal caso fortuito o dalla forza maggiore, cui si aggiunge l'ipotesi particolare del congruo preavviso che consenta al passeggero di organizzarsi diversamente, così minimizzando le conseguenze del disagio.

Quanto al termine entro cui deve essere dato il preavviso per produrre effetti liberatori, l'art. 5, comma 1, lett. c) (ììì) del regolamento stabilisce che spetta la compensazione, a meno che i passeggeri interessati siano stati informati della cancellazione del volo «meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario previsto».

Nel caso in esame, in applicazione dei principi appena ricordati, si verte in tema di compensazione pecuniaria dovuta nell'ipotesi di ritardo del volo, in cui è riconoscibilein via interpretativa, in assenza di una specifica previsione (dettata espressamente solo nell'ipotesi di cancellazione del volo ai sensi dell'art. 5, regolamento (CE) n. 261/2004), la spettanza in capo ai passeggeri della compensazione pecuniaria a condizione che il ritardo ecceda le soglie di tolleranza previste dall'art. 7 (Corte Giust. UE, 19 novembre 2009, cause riunite C-402-07 e C-432-07), operando una «sostanziale equiparazione tra ritardo e cancellazione del volo ed estendendo alla prima ipotesi il rimedio compensativo previsto espressamente per la seconda» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Apparentemente si possono registrare due orientamenti contrastanti:

  • Da una parte, si può riconoscere che - per ottenere la compensazione pecuniaria forfettaria di un volo in ritardo - occorre presentarsi in tempo utile all'accettazione. I voli cancellati e i voli ritardati costituiscono due categorie di voli ben distinte, poiché, ai sensi dell'art. 2, lett. l), del regolamento (CE) n. 261/2004, la cancellazione, diversamente dal ritardo del volo, è la conseguenza della mancata effettuazione di un volo originariamente previsto. Quando un volo subisce un ritardo prolungato, se ne prevede l'esecuzione, di modo che le operazioni di accettazione debbano essere effettuate. Ne consegue che i passeggeri di un volo ritardato non possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi all'accettazione, come espressamente previsto all'art. 3, par. 2, lett. a), regolamento (CE) n. 261/2004. L'art. 3, par. 2, lett. a), regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, per beneficiare della compensazione pecuniaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento in caso di ritardo prolungato del volo, ossia di un ritardo di tre ore o più rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero del trasporto aereo deve essersi presentato in tempo utile all'accettazione o, se si è già registrato online, deve essersi presentato in tempo utile all'aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo (Corte giust. UE, sez. III, 25 gennaio 2024, n.474).
  • Dall'altra, il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 presuppone la sola oggettiva sussistenza di un ritardo di oltre tre ore nella partenza del volo, non essendo altresì necessaria la dimostrazione di aver subito uno specifico danno da parte del passeggero (Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6446; Cass. civ., sez. III, 09 aprile 2021, n. 9474): è indipendente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurando una disciplina speciale.

Quest'ultima è la soluzione offerta dalla sentenza in esame, che ha focalizzato l'attenzione su un diverso angolo di visuale.

In particolare, ha richiamato quanto chiarito dalla CGUE con la citata sentenza "(Omissis)" e cioè che «gli art. 5 e 7 del regolamento (Ce) 261-2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria in forza di tale regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo; tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo». Pertanto, il giudice d'appello ha riconosciuto il diritto alla compensazione dei passeggeri nel caso, come quello di specie, di ritardo, nonostante che i predetti non si fossero presentati al banco dell'accettazione e che Ne. Spa li avesse avvisati del ritardo il giorno prima.

Scopo della compensazione pecuniaria, infatti, non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, ma di compensare la perdita di tempo rispetto alla programmazione originaria del volo.

Pertanto, ai fini della compensazione non è tanto il ritardo dell'orario di partenza del volo a rilevare, come ci si potrebbe aspettare ove la compensazione fosse volta a ristorare l'attesa snervante in aeroporto, bensì il ritardo all'arrivo, posto che proprio sul ritardo all'arrivo viene calibrato l'ammontare dovuto a titolo di compensazione (art. 7 del regolamento (Ce) 261-2004)".

Osservazioni

Indubbiamente, per avere diritto alla compensazione di cui si discute occorre che il passeggero si presenti all'accettazione: se egli rinuncia al viaggio, non presentandosi all'imbarco, non può successivamente avvantaggiarsi della disciplina speciale.

Diverso, però, è il caso in esame, ove il passeggero è stato avvisato del ritardo e non si presenta all'accettazione prevista originariamente, preferendo attendere presso il luogo di villeggiatura.

Innanzitutto, occorre sottolineare il dato testuale, che a monte può agevolare le ricostruzioni sistematiche.

Da una parte, il citato art. 3 del regolamento prevede che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presenti all'accettazione.

È evidente che, nel caso di avviso di ritardo, la prenotazione non è confermata. Rectius, la accettazione di cui alla prenotazione originariamente confermata ha subito una successiva modifica da parte del vettore/operatore turistico/agente di viaggio. Pertanto, era originariamente esistente, ma non lo è più nel momento dell'orario di accettazione.

Dall'altra, è proprio l'inciso «tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5» che rende non necessaria la presentazione all'accettazione all'ora prestabilita, proprio in forza dell'assimilazione interpretativa tra cancellazione e ritardo.

Certamente le ipotesi di “cancellazione” e di “ritardo” del volo sono ipotesi diverse poiché, ai sensi dell'art. 2, lett. l), del regolamento (CE) n. 261/2004, la cancellazione, diversamente dal ritardo del volo, è la conseguenza della mancata effettuazione di un volo originariamente previsto. Quando un volo subisce un ritardo prolungato, se ne prevede l'esecuzione, di modo che le operazioni di accettazione debbano essere effettuate. Ne consegue che i passeggeri di un volo ritardato non possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi all'accettazione, espressamente previsto all'art. 3, par. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 (v. Corte giust. UE, sez. III, 25 gennaio 2024, n.474).

Altra cosa è ritenere, appunto, che tale obbligo di presentazione debba essere riferito all'accettazione “utile”, ossia quella posticipata.

In secondo luogo, la pretesa di presentarsi ad un appuntamento “inutile” a causa del ritardo, di cui si è dato avviso da parte del vettore o dall'agente di viaggio, pare contrario a buona fede nell'esecuzione del contratto e nell'interpretazione del contratto.

In terzo luogo, pare confermare definitivamente tutte queste considerazioni proprio la soluzione offerta dalla sentenza della Suprema Corte in esame: ai fini della compensazione non è tanto il ritardo dell'orario di partenza del volo a rilevare, come ci si potrebbe aspettare ove la compensazione fosse volta a ristorare l'attesa snervante in aeroporto, bensì il ritardo all'arrivo, posto che proprio sul ritardo all'arrivo viene calibrato l'ammontare dovuto a titolo di compensazione.

Essendo rilevante il ritardo all'arrivo, è incompatibile ritenere che sia necessario presentarsi all'accettazione originaria, proprio perché viene in considerazione non la partenza originaria, ma l'arrivo che è legato ad una partenza ritardata.

L'impostazione della Cassazione potrebbe essere intesa come un'apertura notevole rispetto a quanto ritenuto in ambito comunitario (secondo cui non sussiste un diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria in caso di mancata presentazione all'imbarco di un volo arrivato con un ritardo prolungato, v. Corte giust. UE, sez. III, 25 gennaio 2024, n.474 cit.).

Nella sua assolutezza, la soluzione offerta dalla Cassazione potrebbe essere intesa come estendibile anche all'ipotesi di passeggero che, avvisato del ritardo superiore alle 3 ore, rinunci al volo e non si presenti all'accettazione utile.

Tale interpretazione è da escludere.

Innanzitutto, esula dal caso sottoposto alla Suprema Corte.

Nel caso di specie, i passeggeri avevano preferito attendere il volo nel luogo di villeggiatura. Avendo preso successivamente il volo ritardato, è puramente formalistico e contrario a buona fede ritenere che il passeggero debba presentarsi all'accettazione originariamente prefissata.

È, invece, diversa l'ipotesi di mancata presentazione alla successiva accettazione utile.

Non sembra comunque possibile estendere il diritto alla compensazione a questo caso e ritenere che il passeggero conservi il diritto alla compensazione pecuniaria.

La “fuga in avanti” della Cassazione è più apparente che reale, considerando con attenzione la motivazione fornita (oltre che la specificità del caso concreto di chi si presenta alla accettazione “ritardata”).

È la lettura attenta della motivazione che esclude l'estensione a casi diversi.

Infatti, la Suprema Corte fonda il suo ragionamento sulla considerazione che scopo della compensazione pecuniaria non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, ma di compensare la perdita di tempo rispetto alla programmazione originaria del volo e il ritardo all'arrivo.

Nel caso in cui il passeggero non si presenti all'accettazione “utile”, è evidente che viene a mancare il presupposto della compensazione della perdita di tempo rispetto alla prenotazione iniziale, oltre che difettare a monte la condizione di legge, di cui all'art. 3 del regolamento in esame, della presentazione all'accettazione nell'orario indicato, aspetto per nulla di trascurabile rilevanza.

Concludendo, il ritardo di un volo aereo costituisce un disagio e non un danno ed è compensato in modo forfettario e standardizzato; di conseguenza, gli artt. 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 prevedono una specifica tutela, in favore del passeggero, che si esplica nel riconoscimento del diritto ad un ristoro di tipo indennitario, erogato indipendentemente dalla prova della concreta esistenza di un danno e del relativo nesso causale fra quest'ultimo e la condotta del debitore.

Tale disciplina, tuttavia, proprio in ragione della sua eccezionalità, può essere utilizzata solo all'interno del ristretto ambito applicativo, delineato dall'art. 3 di detto regolamento, ricorrendone tutte le condizioni, tra cui la presentazione all'accettazione “utile”.

Una cosa è riconoscere un ristoro in favore del passeggero di natura indennitaria, prescindendo dalla dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno e del relativo nesso di causalità fra quest'ultimo e la condotta del debitore (per inciso, art. 3 comma 6 del regolamento fa salvo il risarcimento del danno), altra cosa è svincolare tale indennizzo dalle condizioni testuali previste dal Regolamento.

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