Valida l'istanza di rimborso manifestata anche con integrativa «ultratardiva»

14 Agosto 2024

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza 11 marzo 2024, n. 745, ha fornito chiarimenti in merito al termine decadenziale previsto per l'istanza di rimborso contenuta in una dichiarazione integrativa presentata oltre i termini previsti dalla legge. 

Massima

Anche se il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa oltre i termini di legge, la domanda di rimborso in essa contenuta va comunque equiparata ad autonoma istanza di rimborso il cui termine decadenziale applicabile è quello di quarantotto mesi dalla data del versamento.

Il caso

Un contribuente impugnava la comunicazione con cui l'Agenzia delle Entrate gli aveva negato il rimborso richiesto con dichiarazione dei redditi del 2020 e relativo alle eccedenze maturate negli anni di imposta 2016 e 2017 in virtù della ricorrenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al cd. “regime impatriati”. L'operato dell'Ufficio si era conformato alla prassi (circolare 33/E/2020, paragrafo 6) secondo cui il termine ultimo per poter fruire dell'agevolazione in dichiarazione coincide con la presentazione di una “correttiva nei termini” e, pertanto, in costanza dei requisiti richiesti dalla norma agevolativa, aveva provveduto ad erogare il rimborso relativamente agli anni d'imposta 2018 e 2019 ma non per il 2016 e 2017 stante la tardività della richiesta. Il ricorrente riteneva di non essere decaduto dal diritto ai sensi dell'art. 38 d.p.r. n. 602/1973 a norma del quale il contribuente può chiedere il rimborso delle imposte dirette, oggetto di versamento diretto, ossia eseguito direttamente dal contribuente in base alle imposte autoliquidate e dai sostituti d'imposta, mediante apposita istanza presentata in dichiarazione oppure separatamente dalla stessa, a pena di decadenza, entro il termine di 48 mesi decorrenti dal versamento ovvero dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

La questione

Veniva, altresì, contestato il diniego sulla base della giurisprudenza di legittimità secondo la quale è possibile chiedere il rimborso delle imposte versate o trattenute mediante dichiarazione integrativa e tale opzione rimane valida anche ove espressa nella dichiarazione “ultratardiva” poiché l'istanza di rimborso mantiene una propria autonomia, non essendo legata ai termini decadenziali previsti per la dichiarazione ma a quelli di cui al citato art. 38.

L'Agenzia delle Entrate difendeva la legittimità del proprio operato in quanto il ricorrente non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi, relativamente agli anni d'imposta 2016 e 2017, né aveva provveduto ad emendare tali omissioni nei successivi novanta giorni. E ciò in considerazione del fatto che la circolare 33/E/2020 preclude l'accesso al regime impatriati per i periodi d'imposta in cui l'impatriato non abbia dato evidenza della richiesta del beneficio fiscale nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini risultino scaduti, in quanto, trattandosi di regime opzionale, non è possibile presentare la dichiarazione oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria. Sempre in virtù della medesima circolare veniva esclusa la possibilità di accedere all'istituto della remissio in bonis invocato dal ricorrente.

La soluzione giuridica

I giudici tributari hanno sottolineato che il termine decadenziale di novanta giorni invocato dall'Ufficio è strettamente connesso alla possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8-bis del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, ed è, pertanto, esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. Diversamente, il rimborso dei versamenti diretti di cui è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa. Il contribuente, hanno chiarito gli interpreti, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 comma 8-bis del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (fra le altre, Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 29651 del 14 novembre 2019).

Pertanto, anche se il contribuente ebbe a presentare tardivamente la dichiarazione integrativa, pur non dando valore alla stessa poiché presentata oltre il termine di novanta giorni, la domanda di rimborso in essa contenuta va comunque equiparata ad autonoma istanza di rimborso, il cui termine decadenziale applicabile è quello di quarantotto mesi dalla data del versamento.

Osservazioni

I giudici ambrosiani hanno ulteriormente precisato che, in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui al più volte citato art. 38 — che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi — si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine (fra le altre, Cass. civ., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32309). Nel caso di specie, infatti, non era stata posta in discussione la ricorrenza in capo al contribuente del diritto di fruire del regime "impatriati” (tant'è che erano stati erogati i rimborsi per le successive annualità), con la conseguenza che, non essendo dovuti i versamenti eccedenti sin dall'origine, il termine decadenziale applicabile era certamente quello previsto dalla citata disciplina.

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