Raccolta dei rifiuti e legittimazione ad agire in giudizio dell’associazione degli amministratori

Vito Amendolagine
07 Agosto 2024

La pronuncia dei giudici amministrativi si sofferma sulla questione riguardante l'estensione della legittimazione ad agire dell'associazione rappresentativa degli amministratori di condominio, distinguendone la posizione e la correlata rappresentanza rispetto a quella facente capo alle categorie dei condomini e dei condominii, trattandosi quest'ultimi di enti privi di soggettività giuridicamente autonoma, e, nel merito, confermando la tesi recentemente emersa nella giurisprudenza di legittimità circa l'inapplicabilità all'amministratore pro tempore a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni al regolamento comunale concernenti la raccolta dei rifiuti, per il solo fatto di rivestire detta qualità, laddove non sussista una sua responsabilità diretta. 

Massima

L'associazione rappresentativa degli amministratori di condominio è legittimata ad agire in difesa dei soli interessi facenti capo all'intera categoria professionale, e non anche per quanto attiene alla difesa degli interessi riguardanti i singoli condomini ed i condominii considerati nel loro complesso.

Il caso

La quaestio juris sottoposta all'esame del giudice amministrativo attiene al ricorso proposto dall'associazione rappresentativa degli amministratori di condominio riguardante le disposizioni contenute nell'ordinanza del Comune di Catania relativa al servizio di raccolta dei rifiuti, contenenti l'imposizione dell'obbligo, a carico del singolo proprietario o dell'amministratore, laddove nominato, od ai condomìni, in solido fra loro, di esporre i contenitori carrellati posizionati in luoghi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabiliti, sul tratto viario adiacente l'immobile di pertinenza.

I motivi di doglianza si fondano sul fatto che i suddetti oneri e obblighi anziché porli - nel rispetto del principio “chi inquina paga” - soltanto a carico di chi produce, possiede o detiene rifiuti e, in concreto, occupa, in forza di un diritto reale o personale, l'immobile ove si producono i rifiuti, si finisce con il farli gravare sull'amministratore di condominio, nonché a carico del condominio.

La questione

Con riferimento all'ordinanza sindacale impugnata, la principale questione scrutinata dai giudici amministrativi attiene alla legittimazione passiva dell'associazione rappresentativa degli amministratori di condominio in ordine alla sussistenza o meno, in capo alla medesima, della rappresentatività riguardante l'intera categoria sotto il profilo dell'interesse ad agire.

Le soluzioni giuridiche

I giudici amministrativi, non ravvisando una disomogeneità degli interessi rappresentati nel giudizio, sulla scorta del rilievo che è stata contestata la configurabilità della responsabilità dell'intera categoria degli amministratori di condominio in relazione alle incombenze riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai residenti in edifici condominiali, pervengono sotto tale aspetto, al rigetto dell'eccepita carenza di legittimazione ad agire, ritenendo detto vizio invece sussistente in relazione alla posizione dei singoli condomini, e dei condomìni, intesi anche come categoria a sé stante, dal momento che l'ente ricorrente rappresenta soltanto gli amministratori di condominio, e non, invece, la categoria dei condomini o quella dei condomìni, essendo quest'ultimi enti privi di soggettività giuridica

Osservazioni

La pronuncia che si annota riguarda l'individuazione del perimetro normativo, entro il quale può ritenersi esistente la legittimazione processuale dell'associazione degli amministratori di condominio ad agire per la tutela degli interessi facenti capo agli appartenenti alla categoria rappresentata, al fine di tutelarne la figura dalle sanzioni previste nell'ordinanza sindacale di cui si discute, in caso di sua inosservanza, con particolare riferimento alle pene detentive conseguenti all'assunzione di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, ritenute nella presente fattispecie scrutinata dai giudici amministrativi contrastanti con il generale principio di legalità immanente all'ordinamento giuridico, atteso che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ad essere punibile dovrebbe ritenersi l'autore materiale dell'abbandono di rifiuti, non anche in solido l'amministratore di condominio non essendo quest'ultimo riconducibile alle differenti figure del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area interessata dalla violazione.

A riguardo, i giudici di merito pervengono alla conclusione che il ricorso, riguardando la contestazione inerente una pretesa configurabilità della responsabilità dell'intera categoria degli amministratori di condominio in relazione alle incombenze riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai residenti in edifici condominiali, rientra certamente nell'alveo della rappresentatività dei relativi interessi, poiché la suddetta questione accomuna tutta la categoria professionale rappresentata.

Il collegio giudicante perviene, invece, a diversa conclusione con riferimento alle questioni riguardanti la posizione dei singoli condomini e dei condomìni complessivamente considerati, perché sotto tale specifico aspetto, è evidente il difetto di rappresentatività dell'associazione, non estendendosi a quest'ultime categorie.

La distinzione è necessaria perché la questione posta dall'ordinanza sindacale impugnata, vertendo sul servizio di raccolta dei rifiuti - con particolare riferimento all'imposizione dell'obbligo, a carico del singolo proprietario o dell'amministratore, laddove nominato, od ai condomini, in solido fra loro, di esporre i contenitori carrellati posizionati in luoghi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabiliti, sul tratto viario adiacente l'immobile di pertinenza - coinvolge interessi riconducibili alla posizione di differenti soggetti, soltanto in parte rappresentati dall'associazione.

In buona sostanza, è soltanto la tutela degli interessi facenti capo alla figura dell'amministratore di condominio, in sé considerata a rientrare nell'ambito della legittimazione ad agire dell'associazione - per effetto della relativa rappresentatività dei medesimi interessi direttamente imputabili all'anzidetta figura professionale - non anche quella che invece riguarda gli interessi dei condomini e della rispettiva associazione di categoria.

In ciò la pronuncia in commento, nel richiamare l'orientamento già formatosi in seno alla stessa giurisprudenza di merito (Tar Catania 16 novembre 2021, in cui, tra le altre cose, si è precisato che l'espressione utilizzata nel regolamento comunale riferita alla persona dell'amministratore di condominio deve essere correttamente intesa alla luce delle disposizioni civilistiche che disciplinano tale figura), accoglie in parte motiva, il ricorso, limitatamente alla sola questione pertinente la tutela degli appartenenti all'associazione degli amministratori di condominio, ribadendo il principio di diritto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendo tale responsabilità essere ricondotta al disposto dell'art. 6 della l. n. 689/1981, avendo l'amministratore di condominio la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale (Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 29427; Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2023, n. 4561). 

Tale assunto muove, infatti, dalla premessa che l'amministratore di condominio svolge l'incarico, riconducibile alla figura del mandato ex art. 1129, comma 15, c.c., di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità ai sensi dell'art. 1130 c.c., ragione per cui soltanto nell'ambito di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l'esterno per effetto di quanto dispone l'art. 1131 c.c.

In buona sostanza, nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione cui è pervenuta l'amministrazione comunale catanese di imputare a titolo di responsabilità solidale all'amministratore di condominio violazioni poste in essere dai singoli condomini.

Conseguentemente, l'amministratore non può essere chiamato a rispondere delle violazioni al regolamento comunale concernenti la raccolta dei rifiuti, per il solo fatto di rivestire detta qualità, salva l'ipotesi in cui sia dimostrata una sua responsabilità diretta per avere materialmente concorso nella produzione dell'evento vietato contemplato dalla norma in parola.

A ben vedere, l'obbligo di esporre i contenitori carrellati posizionati in luoghi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabiliti, sul tratto viario adiacente l'immobile di pertinenza si risolve in obblighi di custodia e di utilizzazione, da cui emerge che la responsabilità dell'amministratore per la loro violazione può configurarsi soltanto in via diretta e non in via solidale, proprio per il mancato o non corretto adempimento dei doveri di custodia e di utilizzazione.

Nello specifico, con riferimento all'utilizzazione ed alle violazioni contestate, la norma regolamentare sembrerebbe colpire fatti propri, senza prospettare alcun collegamento a carico dell'amministratore in termini di solidarietà con l'autore della non corretta utilizzazione, risultando così confermato che l'amministratore di condominio non può essere chiamato a rispondere, per il solo fatto di rivestire tale qualità, delle violazioni per cui è causa, occorrendo al contrario dimostrare una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni in parola.

Ciò in quanto una siffatta norma creerebbe una nuova forma di responsabilità oggettiva dell'amministratore di condominio (Giud. pace Brescia 7 novembre 2018).

Tuttavia, si tratta di un principio non del tutto condiviso nella giurisprudenza di merito, essendosi anche affermato che può ragionevolmente ritenersi che laddove il cassonetto risulti di proprietà del condominio esso risponde solidalmente ex art. 6 l. n. 689/1981 con il trasgressore anche se rimasto ignoto (Trib. Milano 13 febbraio 2018).    

A diversa conclusione perviene, però, la stessa giurisprudenza di merito con riferimento alla figura del condominio che - sebbene sfornito di una propria soggettività giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli partecipanti alla gestione della res comune - viene comunque individuato quale obbligato in solidoex art. 6 della l. n. 689/1981 con il trasgressore a sua volta inteso come l'autore materiale della violazione, senza che la mancata identificazione di quest'ultimo possa impedire la legittimità della comminazione della sanzione all'ente di gestione (Trib. Roma, 21 febbraio 2020; contra, Trib. Palermo 22 ottobre 2020, laddove invece afferma che il comune prima di irrogare la sanzione deve procedere all'individuazione del responsabile della violazione amministrativa, posto che una responsabilità solidale del condominio non potrebbe farsi discendere dalla norma secondo cui il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore, se i bidoni della raccolta differenziata non costituiscono lo strumento utilizzato per commettere la violazione).

Tale principio di diritto risale ad un'ormai storico orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il singolo condomino risponde verso gli altri condomini dei danni causati da guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva, e deve perciò sostenerne la relativa spesa, ove la responsabilità venga dal medesimo riconosciuta ovvero sia stata accertata in sede giudiziale.

In mancanza del riconoscimento espresso o dell'accertamento giudiziale, l'assemblea non può porre a carico del singolo condomino alcun obbligo risarcitorio, né a tale titolo imputargli alcuna spesa, la quale, va allora provvisoriamente ripartita secondo gli ordinari criteri tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell'amministratore, contro il condomino da essi ritenuto effettivamente obbligato, per ottenere da lui il rimborso di quanto indebitamente anticipato (Cass. civ., sez. II, 22 luglio 1999, n. 7890).

Fino a quando l'obbligo risarcitorio del singolo non risulti accertato - il che si verifica, per effetto del riconoscimento dell'interessato oppure a seguito della pronunzia del giudice - l'assemblea non può disattendere l'ordinario criterio di ripartizione nè disapplicare la tabella millesimale, ma è tenuta ad osservare la regola generale stabilita dall'art. 1123 c.c., secondo cui ogni addebito di spesa deve essere effettuato in base alla quota di partecipazione di ciascun condomino alla proprietà comune, e cioè in base ai millesimi (Cass. civ., sez. II, 22 luglio 1999, n. 7890, cit.).

In tale ottica, si è quindi affermato che una diversa lettura del dettato normativo in materia, con specifico riferimento all'art. 3 della l. n. 681/1981  si rivelerebbe contraria al principio di personalità della responsabilità sotteso a quest'ultima norma, laddove si consideri che nel prevedere la responsabilità dell'intero condominio - e quindi di tutti i condomini e di ciascuno di loro per quanto incolpevole - nelle ipotesi in cui non siano individuabili i singoli trasgressori, sancisce un'ipotesi di responsabilità per il fatto del terzo che non trova titolo né nella restante disciplina della l. n. 689/1981, né nell'inosservanza dei doveri di controllo correlati ad una posizione di garanzia (Trib. Torino 1° marzo 2018).

Ciò non toglie però - che debbasi opportunamente considerare che - in tema di sanzioni amministrative, l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono un requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di quest'ultimo non è quella di fare fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente, a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 689/1981 (Cass. civ., sez. II, 13 maggio 2010, n. 11643).

Riferimenti

Salciarini, Multa raccolta differenziata: attenzione alla responsabilità solidale, in Ntpluscondominio.Ilsole24ore.com, 9 luglio 2023;

Bordolli, La raccolta differenziata in condominio: analisi dei principali problemi, in Immob. & proprietà, 2023, 364;

Longhi, Le guide: la raccolta differenziata in condominio, in Ntpluscondominio.ilsole24ore.com, 9 marzo 2023;

Di Rago, Rifiuti, l'amministratore è salvo, in Italiaoggi.it, 6 marzo 2023;

Bordolli, Violazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti: no a sanzioni illecite all'amministratore, in Condominioweb.com, 16 febbraio 2023;

Tarantino, Errata raccolta differenziata e responsabilità del condominio, in Ius Condominio e locazione.it, 26 maggio 2021;

Frivoli, Multe e rifiuti: un condomino non fa la raccolta differenziata? paga tutto il condominio, in Corriere.it, 20 febbraio 2020;

Mangiardi, La Riforma del condominio. Le sanzioni amministrative e il condominio, in Camcom.it, 21 novembre 2013.

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