Il reato commesso dal danneggiante non esclude l’operatività dell'assicurazione per la responsabilità civile
26 Agosto 2024
Massima Nell'assicurazione della responsabilità civile, poiché il rischio garantito consiste nella salvaguardia del patrimonio dell'assicurato contro i danni arrecati a terzi o a loro cose dalla condotta colposa del danneggiante, il fatto che quest'ultima integri anche gli estremi di un reato non rileva ai fini dell'esclusione della garanzia assicurativa e non determina la nullità del contratto poiché l'illiceità di tale condotta non incide sulla sua causa né sul suo oggetto. Il caso Un istruttore conveniva in giudizio la Federazione Nuoto al fine di ottenere la copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni cagionati, in occasione di un allenamento, ad un allievo che aveva colpito in viso, venendo condannato per il delitto di lesioni personali. La Corte di appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, riteneva pienamente operativa la copertura assicurativa, condannando la Federazione convenuta a risarcire i danni provocati dal suo istruttore. La convenuta proponeva ricorso in Cassazione, eccependo l’operatività della copertura assicurativa, essendo stato condannato il danneggiante per il delitto di lesioni, perché diversamente opinando il responsabile di un fatto penalmente rilevante potrebbe essere sostituito dall’assicuratore chiamato in manleva a farsi carico delle conseguenze della sua condotta illecita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, osservando che non ha alcun rilievo il fatto che l’illecito integri anche gli estremi di un reato: l’illiceità della condotta dannosa, infatti, non incide sulla causa del contratto di assicurazione né sul suo oggetto. La questione La questione in esame è la seguente: l'illiceità penale della condotta dannosa incide sulla operatività del contratto di assicurazione per la responsabilità civile? Le soluzioni giuridiche L'assicurazione della responsabilità civile è sussunta, secondo la sistematica del codice (art. 1917 c.c.) nella sezione dedicata all'assicurazione contro i danni, di cui costituisce una species, in quanto finalizzata a prevenire rischi che possano diminuire il patrimonio. Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore si obbliga a tener indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo sia costretto a pagare a terzi a seguito di fatto colposo a lui addebitabile a titolo di inadempimento o di illecito aquiliano: dunque questa assicurazione presuppone l'addebitabilità del fatto dannoso. Invero, a norma dell'art. 1917 comma 1 c.c., sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, ma non certamente quelli colposi, anche se dovuti a colpa grave, in quanto l'assicurazione per la responsabilità civile presuppone ontologicamente una colpa dell'assicurato e, cioè, un'imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa come fondamento dell'obbligazione di risarcire il danno. Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato si tutela contro il rischio dell'alterazione negativa del suo patrimonio ponendo in essere con l'assicuratore un contratto in base al quale quest'ultimo si impegna a tener indenne ed a reintegrare il patrimonio dell'assicurato attraverso il pagamento di una somma di danaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato stesso. Sicché dalla garanzia assicurativa ex art. 1917 c.c. sono esclusi unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, ma non certamente quelli colposi, anche se dovuti a colpa grave, in quanto l'assicurazione per la responsabilità civile presuppone ontologicamente una colpa dell'assicurato, un'imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa come fondamento dell'obbligazione di risarcire il danno: altro è l'interesse dell'assicurato nell'assicurazione responsabilità contro i danni, altro l'interesse nell'assicurazione sulla responsabilità civile. Inoltre, è costante la Giurisprudenza di legittimità che afferma come l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi (Cass. civ., sez. VI, 11 agosto 2017, n. 20070). Detta interpretazione, d'altra parte, è pienamente conforme al dettato normativo, che all'art. 1917 c.c. distingue, dettando i principi generali sulla assicurazione della responsabilità civile, il fatto colposo, di norma assicurato, dal fatto doloso, di norma escluso. Osservazioni La responsabilità civile è assicurabile, nei limiti dell'atto colposo, in quanto si tratterebbe di un sistema di tutela contro gli illeciti finalizzato alla compensazione del pregiudizio patito dalla vittima. In tale logica, il contratto di assicurazione della responsabilità civile sarebbe lecito, ponendosi a completamento della funzione della tutela risarcitoria, come strumento di ristoro del pregiudizio subito dal terzo. Al contrario, la responsabilità penale non potrebbe essere assicurata in quanto non già diretta a compensare la perdita subita dalla vittima ma a colpire l'azione antigiuridica dell'imputato, attraverso l'irrogazione della pena. È evidente, quindi, la nullità per contrarietà ai principi di ordine pubblico di un contratto di assicurazione della responsabilità civile che coprisse il rischio di irrogazione di pene, violando i principi del sistema sanzionatorio come l'effettività e la personalità della pena, comportando una spersonalizzazione della pena attraverso il trasferimento del rischio di una sua irrogazione sull'assicuratore, determinando uno svilimento dell'efficacia della sanzione punitiva, in quanto l'impresa assicuratrice assumerebbe il relativo rischio a costo parziale, attraverso una sua redistribuzione all'interno della comunione degli assicurati. Tuttavia, la pronuncia in commento osserva che non ha alcun rilievo il fatto che l'illecito integri anche gli estremi di un reato: l'illiceità della condotta dannosa, infatti, non incide sulla causa del contratto, né sul suo oggetto. Tale soluzione, del resto, si pone in sintonia con l'atipicità che governa il sistema degli illeciti civili, coprendo in maniera completa il variegato agire antigiuridico. Sarebbero agevolate istanze di conciliazione tra la vittima ed il reo, valorizzando la posizione della vittima del reato attraverso il perseguimento di finalità retributive in luogo di quelle repressive. In conclusione, la soluzione oggi prospettata rafforza la tutela civile in ottica di alternatività rispetto al sistema punitivo penale, specie in quelle ipotesi in cui le istanze di ristoro del pregiudizio subito dalla vittima risultano prevalenti rispetto alle finalità repressivo-punitive. Riferimenti S. Landini, Assicurazione responsabilità, Milano, 2004, 3 ss. |