Il singolo condomino è legittimato ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio?
03 Settembre 2024
Massima Il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, in quanto, in tale giudizio, oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei riguardi dell'ingiunto, sicché, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro il quale essa è diretta, regola, questa, che non trova eccezione riguardo al condominio. Il caso La causa - posta all'attenzione del Supremo Collegio - originava da un'opposizione, proposta da un condomino, nei confronti di un decreto ingiuntivo, che intimava al Condominio, di cui faceva parte l'attore, il pagamento della determinata somma, in favore di una Società, a titolo di prezzo per l'esecuzione di lavori dati in appalto. L'atto di opposizione veniva notificato, oltre che alla Società ingiungente, che si era costituita in giudizio, anche al medesimo Condominio ed agli altri condomini, che, però, erano rimasti contumaci. Il Tribunale adìto aveva rigettato, nel merito, l'opposizione. Interposto gravame, la Corte d'Appello aveva, in via preliminare, dichiarato il difetto di legittimazione dell'attore alla domanda, affermando che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del Condominio, il quale era l'unico legittimato ad opporvisi e che ai singoli condomini può essere riconosciuta una legittimazione processuale autonoma soltanto “nelle controversie in materia di diritti reali concernenti le parti comuni dell'edificio condominiale”; di conseguenza, veniva annullata la decisione impugnata e il decreto ingiuntivo era dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione. Per la cassazione di questa sentenza, proponeva ricorso il condomino soccombente. La questione Si trattava di verificare se la presenza dell'amministratore privasse o meno i singoli partecipanti della facoltà di agire a tutela dei propri diritti, stante che essi non potevano considerarsi “terzi” rispetto a pretese vantate nei confronti del condominio, sostenendo il ricorrente - diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - che ciascun condomino fosse, invece, legittimato ad impugnare personalmente il provvedimento ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio, tanto più nell'inerzia di quest'ultimo. Le soluzioni giuridiche I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto tale tesi infondata, dando giuridica continuità ad un precedente (Cass. civ., sez. II, 13 giugno 2018, n. 15567), ad avviso del quale i singoli condomini non sono legittimati a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio. A fondamento della suddetta esclusione, sta la considerazione, fatta propria in più occasioni dalla giurisprudenza, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei confronti dell'ingiunto, con la conseguenza che, dal punto soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente, da un lato, colui che ha proposto la domanda e, dall'altro, colui contro cui tale domanda è diretta (v., tra le altre, Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2010, n. 22284; Cass. civ., sez. un., Cass. civ., sez.un., 15 novembre 2005, n. 23022; Cass. civ., sez. I, 18 agosto 2004, n. 16069). Questa regola - ad avviso degli ermellini - “non trova eccezione con riguardo al condominio”. Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che il credito vantato in via monitoria dal terzo riguardava somme per l'esecuzione di lavori sulle parti comuni dell'edificio, in forza - deve presumersi, in mancanza di indicazioni contrarie - di una regolare delibera da parte dell'assemblea condominiale e di un contratto di appalto concluso dall'amministratore. La posizione debitoria del condominio vantata in via monitoria atteneva, pertanto, a spese per la manutenzione di beni comuni, assunte nell'interesse dei condomini. Ferma, in tal caso, la legittimazione dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c., ad agire ed essere convenuto in giudizio in dipendenza del rapporto contrattuale intrattenuto dal Condominio con il terzo, la questione se, in tale evenienza, possa essere riconosciuta una legittimazione autonoma, concorrente o sostitutiva, dei singoli condomini va risolta in senso negativo. I magistrati del Palazzaccio danno atto che ormai la giurisprudenza è orientata nel senso che, nelle controversie condominiali, la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa “il diritto degli stessi sulle parti comuni dell'edificio”, nei cui confronti il condomino vanta la posizione di comproprietario pro quota e, quindi, è titolare di un'autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal Condominio, inteso come soggetto unitario, e dagli altri partecipanti (v., ad esempio, Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2019, n. 10934, in materia di ricorso incidentale tardivo). Viceversa, quando la controversia non ha ad oggetto la tutela o l'esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni, ma “posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale”, la legittimazione spetta al solo amministratore, potendo il singolo condomino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto il condominio soccombente. In particolare, si registrano pronunce del giudice di ultima istanza che negano la legittimazione concorrente del singolo condominio ad impugnare la sentenza di accoglimento di un'impugnazione di delibera dell'assemblea condominiale proposta da altro condomino, in giudizi, quindi, che vedono contrapposto il condomino che agisce ai sensi dell'art. 1137 c.c. ed il Condominio e, per esso, il suo amministratore (Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2017, n. 29748; Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2011, n. 19223). Tuttavia, si è posta la questione se la controversia, avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso a tutela del credito vantato da un terzo nei confronti del Condominio, abbia peculiarità tali da poter giustificare un approdo diverso, ossia riconoscendo al singolo condomino il potere di agire in via autonoma, sostituendosi al Condominio che, per il tramite del suo amministratore, tale opposizione non abbia proposto. Si è prospettato, al riguardo, che l'interesse diretto ed immediato del condomino discenderebbe dal fatto che il decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto nei confronti del Condominio, acquista natura di titolo esecutivo pro quota nei confronti del singolo condomino. Su questo terreno, va registrato che, con un recente arresto, la stessa II Sezione della Cassazione ha riconosciuto al condomino, al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del Condominio, la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto (Cass. civ., sez. VI/II, 22 febbraio 2022, n. 5811). Si è, però, successivamente precisato che tale riconoscimento non può equivalere ad ammettere la legittimazione autonoma del singolo condomino a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del Condominio per un debito dello stesso Condominio, essendo essa dichiarativa del solo fatto costitutivo dell'obbligazione dell'intera somma, senza fare stato sulla ripartizione tra i singoli condomini degli oneri da essa derivanti, con l'effetto che il singolo condomino non può far valere un autonomo interesse ad accertare l'insussistenza del proprio debito parziale, avendo, rispetto alla pronuncia di condanna, unicamente un “interesse adesivo a quello collettivo riferibile alla gestione del condominio” ed indistintamente rappresentato dall'amministratore (così Cass. civ., sez. II, 14 luglio 2023, n. 20282). Osservazioni Con la pronuncia in commento, il Supremo Collegio, nel dare atto dei summenzionati pronunciamenti e delle questioni sollevate, ha ritenuto di dover confermare il principio per cui il singolo condomino non ha autonoma legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del condominio per i debiti derivanti dalla gestione dei beni comuni, spettando essa unicamente all'amministratore. Depone in questo senso la già enunciata considerazione che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trova le sue parti necessarie nel creditore che agisce nella fase monitoria e nel destinatario dell'ingiunzione di pagamento. Né orienta, in senso diverso, l'osservazione che la mancata opposizione del decreto ingiuntivo da parte dell'amministratore di Condominio, rendendo definitiva la pretesa creditoria azionata in via monitoria, determina ripercussioni negative sulla situazione patrimoniale degli altri condomini, esponendoli, in caso di mancato pagamento dell'ente, all'azione esecutiva per il loro debito pro quota. Questi effetti sono, infatti, insiti nella scelta normativa di conferire “al Condominio una soggettività giuridica distinta dai singoli condomini”, attribuendo all'amministratore la rappresentanza unitaria dei suoi partecipanti, e, al contempo, ribadendo la soluzione che limita l'iniziativa autonoma dei condomini nei soli casi in cui essi facciano valere un “diritto proprio ed autonomo, distinto da quello del condominio”, come nel caso in cui la controversia incida sul loro diritto reale sui beni e servizi comuni. La pronuncia in commento, dunque, offre giuridica continuità alla sentenza del 2018 - in parallelo, già altri precedenti (Cass. civ., sez. VI/III, 29 marzo 2017, n. 8150; Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2012, n. 1289) avevano affermato che il decreto ingiuntivo esecutivo, formato nei confronti del Condominio, dovesse intendersi ottenuto nei confronti di “soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini”, con conseguente inoperatività dell'art. 654, comma 2, c.p.c. - e, di converso, si pone in consapevole contrasto con il precedente più in termini (Cass. civ., sez. VI/II, 22 febbraio 2022, n. 5811). Secondo quest'ultimo arresto, invece, tali precedenti non possono essere riaffermati ove fondati sul postulato di una distinzione soggettiva tra “parte Condominio” e “parte condomino”, avendo il supremo organo di nomofilachia (Cass., sez. un. n. 10934/2019, cit.) chiarito che, nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota, operando la regola sulla rappresentanza dell'amministratore di cui al art. 1131 c.c. al solo fine di agevolare l'instaurazione del contraddittorio. D'altro canto, sempre rispetto all'insegnamento recato dalla medesima sentenza, peculiare risulta il caso della controversia che sia stata promossa nei confronti del Condominio da un terzo creditore per ottenere il pagamento di un'obbligazione assunta dall'amministratore per conto dei partecipanti - nella specie, ai fini della prestazione di attività professionali in favore del Condominio - oppure per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2016, n. 16260). Qui si tratta - non di azione relativa alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, bensì - di controversia intesa a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale (Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2017, n. 29748; Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2005, n. 8286). La legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico del Condominio - nella specie, opposizione tardiva per l'assunta nullità della notificazione del decreto, giacché eseguita nei confronti di soggetto privo della rappresentanza processuale del Condominio - deve, tuttavia, discendere dalla considerazione che “il decreto stesso possa estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i condomini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del condominio la responsabilità dei singoli componenti in proporzione delle rispettive quote” (v. in tal senso, di recente, Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2021, n. 40857; Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2017, n. 22856). Così già Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4436, aveva statuito che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del Condominio, in persona del suo amministratore, non è impugnabile con l'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. dai singoli condomini, “non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti”. Al contrario, i condomini potrebbero intervenire nel giudizio intentato dal terzo nei confronti dell'amministratore o anche avvalersi, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione dell'appello o del ricorso per cassazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza di condanna pronunciata in danno del condominio rappresentato dall'amministratore. Secondo il precedente del 2022, dunque, in capo al condomino, al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del Condominio, va riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto; in particolare, debbono essere fatte valere, mediante opposizione, le ragioni di nullità del decreto, ossia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre devono essere fatte valere, con opposizione a precetto, le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo (argomentando da Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2001, n. 9205). Riferimenti Scarpa, Il condomino può impugnare la sentenza di condanna del condominio, in Quotidianogiuridico.it, 2015; Triola, Entro quali limiti un condomino può impugnare una sentenza sfavorevole al condominio?, in Amministr. immobili, 2015, fasc. 199, 7; Palombella, Il singolo condomino non può presentare querela per tutelare i beni comuni, in dirittoegiustizia.it, 2011; Gallucci, Opposizione a decreto ingiuntivo: l'amministratore è legittimato a resistere in giudizio senza autorizzazione assembleare, in dirittoegiustizia.it, 2010; Salciarini, Polizza assicurativa e legittimazione ad agire del singolo condomino, in Immob. & diritto, 2009, fasc. 5, 18; Guida, Sulla legittimazione del condomino nei procedimenti amministrativi per il rilascio del permesso in sanatoria, in Rass. loc. e cond., 2004, 515; Spagnuolo, La legittimazione dell'amministratore e la titolarità del diritto di ciascun condomino nelle azioni contro le immissioni, in Rass. loc. e cond., 2000, 179; Cantarella, Brevi note in tema di legittimazione processuale dell'amministratore del condominio: particolarità dell'intervento del singolo condomino, in Rass. loc. e cond., 1998, 263; Mirenda, Il condomino può opporsi autonomamente al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del solo condominio, in Rass. loc. e cond., 1997, 553; De Tilla, Le azioni giudiziarie che il singolo condomino può proporre per la tutela del bene comune, in Rass. loc. e cond., 1994, 235. |