Raccolta differenziata: il condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e sul contenuto
05 Settembre 2024
Massima Il Condominio non è responsabile della violazione dell'ordinanza comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale. Il caso Un Condominio e il proprio amministratore proponevano opposizione avverso un'ordinanza, emessa dalla polizia municipale di Siracusa, che ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione di una disposizione dell'ordinanza sindacale, avendo - i condomini del Condominio - conferito rifiuti indifferenziati “nel carrellato del vetro”. Il Giudice di Pace di Siracusa, in primo grado, aveva rigettato l'opposizione, rilevando l'infondatezza delle censure articolate dagli opponenti, e confermato il provvedimento impugnato. Avverso la sentenza veniva proposto appello dinanzi al Tribunale di Siracusa. Il Comune di Siracusa, regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva. La questione Si tratta di stabilire nello specifico se il Condominio sia o meno obbligato a vigilare sui bidoni della raccolta dei rifiuti condominiali e sul contenuto conferito all'interno. Le soluzioni giuridiche Il Tribunale di Siracusa, ritenendo fondato l'appello proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Siracusa, annulla l'ordinanza - ingiunzione emessa dalla Polizia Municipale dello stesso Comune, nonché il prodromico verbale di accertamento e contestazione, e condanna dunque il Comune al pagamento delle spese processuali in favore degli appellanti. Osservazioni Gli agenti accertatori avevano contestato all'amministratore condominiale la violazione dell'art. 8 dell'ordinanza sindacale del Comune di Siracusa n. 1/2019, secondo il quale, in particolare, si prevedeva il divieto di conferire i rifiuti nei contenitori e/o sacchi diversi da quelli per i quali sono destinati o con modalità diverse di conferimento. Già in primo grado dinanzi al Giudice di Pace gli odierni appellanti avevano evidenziato il fatto che i carrellati a disposizione del Condominio per la raccolta dei rifiuti erano allocati in un'area aperta al pubblico, non recintata. Ciò comportava la possibilità per chiunque transitasse di lì di abbandonare in maniera indiscriminata i rifiuti, anche indifferenziati, o di conferire gli stessi in contenitori sbagliati. Per il Tribunale siciliano, nel caso in esame manca la prova della materiale riferibilità dell'infrazione a qualche condomino del Condominio appellante, non essendoci stata una contestazione immediata. In difetto di tale specifica prova, la sanzione amministrativa è stata emessa a carico del Condominio esclusivamente sulla base della presunzione di una responsabilità oggettiva, per il solo fatto di essere fruitore dei carrellati. Deve osservarsi che questa attribuzione arbitraria di responsabilità confligge con l'art. 3 della l. n. 689/1981, secondo il quale nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Alla luce di tale disposizione, dunque, la responsabilità dell'illecito amministrativo è personale. Ai fini della legittimità e validità di una sanzione non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa (Trib. Palermo 22 ottobre 2020, n. 3335). Il Comune, quindi, prima procedere all'irrogazione di una sanzione per violazioni legate alla raccolta dei rifiuti, dovrebbe provvedere all'individuazione del responsabile della violazione amministrativa. Pertanto, valendo il principio della responsabilità personale dell'illecito amministrativo, deve escludersi la responsabilità oggettiva del Condominio in quanto la sanzione amministrativa è imputabile soltanto all'effettivo trasgressore. Neppure può parlarsi di una posizione di garanzia del Condominio, che è un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi condomini. Pertanto, il Condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa viene conferito all'interno di essi. L'unico obbligo previsto per il Condominio è quello di individuare le aree adatte al posizionamento e all'utilizzo da parte dei condòmini dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, rispettando le regole di igiene e garantendo l'accessibilità ai mezzi di raccolta. Nel caso in esame, peraltro, non è contestato al Condominio il posizionamento dei bidoni, né l'accessibilità ai mezzi di raccolta. Oggetto della sanzione è invece la condotta - peraltro non riconducibile ad uno specifico autore - consistente nell'aver conferito rifiuti non differenziati nel carrellato del vetro. Con riguardo all'onere della prova, il giudice siciliano si richiama al consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo la quale nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice. Incombe pertanto, a carico della stessa, ex art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi. L'Amministrazione, peraltro, può avvalersi di presunzioni (essendo, anche queste, mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria (Cass. civ., sez. VI/II, 23 febbraio 2018, n. 4424). Difettando, nel caso in esame, l'identificazione della persona responsabile dell'errato conferimento dei rifiuti - che potrebbe ben essere un soggetto estraneo alla compagine condominiale - il Tribunale di Siracusa ritiene che l'amministrazione comunale non abbia assolto all'onere probatorio, sulla stessa gravante, in merito ai fatti costitutivi della violazione contestata. Inoltre, osserva - come già precisato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 29511; Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2023, n. 4561) - che l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6 della l. n. 689/1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale. È pur vero che l'amministratore deve ricevere e custodire i contenitori e informare i condomini in merito alle regole della raccolta differenziata, comunicando il calendario di raccolta, le modalità di conferimento dei rifiuti e eventuali variazioni o novità introdotte dal Comune, così come dovrà curare la manutenzione e il lavaggio dei contenitori assegnati e assicurarsi che i cassonetti siano posizionati in un'area idonea individuata dall'assemblea, all'interno dei cortili o degli altri spazi condominiali. Tuttavia, nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all'amministratore di condominio violazioni poste in essere dai singoli condomini. L'amministratore di condominio, dunque, non può essere chiamato a rispondere, per il solo fatto di rivestire tale qualità, della violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani, per la presenza - all'interno dei bidoni per la raccolta differenziata assegnati al condominio - di rifiuti irregolarmente conferiti, occorrendo al contrario dimostrare una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni (Cass. n. 14 febbraio 2023, n. 4561, cit.). In definitiva, la questione che è oggetto di odierna discussione, si pone in seno ad un dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in merito al regime di responsabilità in caso di errata raccolta di rifiuti. Sul tema, si sono fronteggiate due diverse posizioni. Quella che prende le mosse dal principio di responsabilità personale, che esclude in capo al Condominio una responsabilità di tipo solidale in caso in mancata individuazione del trasgressore (Trib. Palermo 22 ottobre 2020, n. 3335; Trib. Torino 1° marzo 2018, n. 1027), e quella diversa secondo la quale la sanzione amministrativa può essere comminata al Condominio, non tanto in qualità di trasgressore persona fisica, quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 della l. n. 689/1981 (Trib. Milano 13 febbraio 2018, n. 1047). Ciò perché il Condominio viene ritenuto soggetto che svolge l'attività di raccolta dei rifiuti dei singoli condomini ed è proprietario dei cassonetti nei quali viene conferito il materiale per la raccolta differenziata. A parere della scrivente, risulta preferibile seguire la prima strada - quella già tracciata dal Tribunale di Torino e di Palermo e ribadita dal Tribunale di Siracusa - che, prendendo le mosse dal citato principio di responsabilità personale ex art. 3 della l. n. 689/1981, esclude che vi possa essere in capo al Condominio una responsabilità di tipo solidale nell'ipotesi in cui non venga individuato il reale trasgressore. Riferimenti Bordolli, La raccolta differenziata in condominio: analisi dei principali problemi, in Immob. & proprietà, 2023, fasc. 6, 364; Genovese, Condominio: irregolare conferimento dei rifiuti e responsabilità, in Giur. it., 2023, 747; Tarantino, L'amministratore di condominio non è tenuto a vigilare e ispezionare sul conferimento dei rifiuti, in Immob. & proprietà, 2020, fasc. 3, 144; Martino, Il regime di responsabilità nella raccolta differenziata, in Consulenza.it, 5 luglio 2021; Ficco, Differenziata in condominio, tribunali divisi sull'identificazione del trasgressore, in IlSole24Ore.com, 22 marzo 2023. |