Valida la notifica a mezzo pec di una cartella di pagamento anche se l’indirizzo di posta non è inserito nel registro INI-PEC nazionale
10 Settembre 2024
Massima In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate riscossione l'estraneità dell'indirizzo di posta del mittente dal Registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire; diversamente, è necessario che il contribuente al quale era diretta la notifica evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro generale. Il caso La questione posta al vaglio dei giudici di Legittimità è riconducibile nel caso di specie alla impugnazione di un preavviso di iscrizione di ipoteca riferito ad una serie di cartelle di pagamento miste prodromiche rispetto al preavviso di provvedimento cautelare notificato dall'AdER. In entrambi i gradi di giudizio riferiti al merito venivano rigettate le doglianze del contribuente ritenendo, i giudici tributari, regolarmente notificate le cartelle di pagamento prodromiche mediante posta elettronica certificata pur avendo il soggetto notificante (l'AdER) utilizzato una PEC non inserita nel registro INI-PEC nazionale; quindi, non quella “in uso” dal contribuente al momento della notifica. Avverso la sentenza di appello il contribuente presentava rituale ricorso per cassazione, ritenendo censurabile la pronuncia dei giudici di appello denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, 16-ter del d.l. n. 179/2012 in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. nonché per l'omessa valutazione di una circostanza determinante integrante motivazione apparente, in relazione all'art. 132 c.p.c. ed all'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. per essere stato omesso dal giudice di appello di pronunciarsi sull'eccezione di inesistenza/nullità della notificazione delle impugnate cartelle di pagamento a mezzo PEC non ufficiale, deducendo che la notificazione delle cartelle esattoriali è nulla poiché prodotta da un soggetto che non si conosce e cioè da un indirizzo EC diverso da quello ufficiale presente nel Registro INI-PEC nazionale. La questione Con la pronuncia sopra riportata, gli Ermellini hanno fatto chiarezza su una questione piuttosto diffusa in ordine alla quale si è sviluppata, in sede di contenzioso, una giurisprudenza di merito piuttosto difforme pur essendoci già pronunce della stessa Corte di cassazione che diversamente da quanto indicato nell'ordinanza in commento hanno disposto l'imprescindibilità dell'utilizzo per il soggetto notificante della PEC in uso da parte del soggetto che deve ricevere la notifica dell'atto; ossia, l'utilizzo da parte del soggetto notificante dell'indirizzo di posta elettronica certificato necessariamente presente nel Registro INI-PEC previsto in ambito ministeriale. Secondo la Suprema Corte, l'unica possibilità che può invalidare la notifica in questione è la prova evidente da parte del contribuente che ha ricevuto la notifica dell'atto che l'utilizzo di une PEC errata abbia inficiato il suo diritto di difesa irrimediabilmente compromesso dall'utilizzo di una PEC “non in uso” al momento della notifica. La questione affrontata dai Giudici di Palazzaccio non è di poco conto considerando che ormai gran parte delle notifiche vengono effettuate mediante posta elettronica certificata sia nei confronti delle società sia nei confronti dei professionisti e di chi risulta avere una PEC di riferimento per ricevere gli atti di spettanza. La soluzione giuridica La questione posta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza in commento è di indubbia rilevanza, considerando l'ampia diffusione della modalità di notificazione di atti, anche di una certa rilevanza, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata – PEC che ormai riguarda non solo le società, ma anche professionisti e chi comunque ne faccia espressa richiesta previo inserimento della propria PEC nell'INI-PEC nazionale, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973. Il fine, che ha portato negli ultimi anni ad una larga diffusione delle notifiche a mezzo PEC è sicuramente quello di migliorare l'efficienza delle procedure di notifica, potendo assicurare allo stesso tempo una riduzione dei costi amministrativi nonchè una tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente. Con riferimento al caso di specie, i giudici di Palazzaccio uniformandosi alle ultime pronunce degli stessi per casistiche analoghe, hanno respinto anche in sede di legittimità le doglianze del ricorrente precisando, nel caso de quo, che in tema di notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento da parte dell'AdER, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal Registro INI-PEC, non pregiudica comunque la presunzione di riferibilità della notifica dell'atto al soggetto da cui essa risulta provenire. Secondo i giudici della Suprema Corte la notifica in questione può essere messa in discussione solo nel caso in cui il contribuente riesce a dimostrare di aver subito un “grave pregiudizio” nell' esercizio del suo diritto di difesa, a seguito di una cartella di pagamento ricevuta da un indirizzo di posta elettronica diverso da quello presente nel registro UNI-PEC. In mancanza di tale prova la notifica della cartella esattoriale può dirsi valida. Non è una prova di facile soluzione in ambito processuale prevista a carico del contribuente quale soggetto destinatario della notifica. Osservazioni Ad avviso di chi scrive, si tratta indubbiamente di una pronuncia della Corte quanto meno discutibile poiché non in linea con la normativa che disciplina le notifiche a mezzo PEC, ma, soprattutto che delegittima la valenza dell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica (INI-PEC) che necessità, non a caso, di un continuo aggiornamento allorquando una società o un professionista o chi ha fatto richiesta di uso di posta elettronica certificata decidono, per ragioni diverse, di cambiare il proprio indirizzo di posta “in uso” cancellando quello precedente. Ragione per cui, spetta al soggetto notificante che decide per le motivazioni sopra richiamate, di avvalersi della notifica a mezzo PEC consultare prima della notifica il registro UNI- PEC nazionale, al fine di verificare l'indirizzo di posta elettronica “in uso” dalla società o dal professionista al momento della notifica dell'atto, scongiurando così possibili irregolarità della notifica che possono pregiudicarne l'efficacia pur considerando la sanatoria evidenziata dai giudici di legittimità nell'Ordinanza in commento. |