Cessione d'azienda e debiti tributari del cedente: la responsabilità del cessionario varia in base all'intento fraudolento delle parti
01 Ottobre 2024
Massima In tema di cessione d'azienda, l'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 prevede la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari del cedente. Tale responsabilità, se il cessionario agisce con diligenza, è limitata nel "quantum" e nell'oggetto. In caso di cessione fraudolenta, invece, la responsabilità del cessionario è illimitata e presunta iuris tantum. L'intento fraudolento dell'operazione societaria in questione deve essere oggetto di “una valutazione ponderata dal parte del giudice”. Il caso La vicenda giuridica in esame trae origine da tre avvisi d'accertamento relativi gli anni 2004, 2005 e 2006 notificati dall'Agenzia delle Entrate ad un imprenditore individuale. Gli accertamenti riguardavano imposte Irpef, Iva e Irap relative ad un'operazione di cessione d'azienda nella quale l'imprenditore risultava essere il cessionario. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto il cessionario solidalmente responsabile per le imposte dovute dalla società cedente. La prima fase del contenzioso si sviluppava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale la quale, dopo aver esaminato le ragioni del contribuente, le rigettava confermando la validità degli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate e confermando la responsabilità solidale del cessionario dell'azienda rispetto ai debiti tributari della società cedente. Non soddisfatto della decisione di primo grado, il contribuente proponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale competente la quale respingeva a sua volta le pretese del ricorrente. Il giudice regionale riteneva corretta la posizione dell'Agenzia delle Entrate, confermando integralmente la decisione di primo grado. In particolare il giudice regionale confermava che il contribuente era responsabile in qualità di obbligato solidale per i debiti tributari della società cedente. Questo punto veniva ulteriormente rafforzato dalla circostanza secondo la quale la cessione dell'azienda era finalizzata a frodare i crediti tributari. Pertanto, la responsabilità del cessionario risultava essere ancora maggiore. A seguito del rigetto dell'appello da parte della Commissione Tributaria Regionale, il contribuente decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a cinque motivi di censura. La Cassazione ha deciso con sentenza 7 giugno 2024, n. 15948, accogliendo alcuni motivi del ricorso, cassando la sentenza nei limiti di quanto accolto e rinviando alla Corte di Giustizia tributaria di II grado competente in diversa composizione. La questione Preliminarmente è utile ricordare, com'è noto, l'art. 2560 comma 2 c.c. sancisce che «Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori». Specificato quanto sopra, la questione giuridica alla base della sentenza in commento riguarda l'art. 14 d.lgs. n. 472/1997. Ai sensi del suddetto articolo «1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. 3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. 4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. 5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante». La Suprema corte ha ripetuto quanto già affermato in altre occasioni, ossia che anche dalla semplice lettura dell'articolo in questione risulta evidente come la singola operazione di cessione d'azienda possa essere valutata diversamente a seconda della presenza o meno dell'intento fraudatorio delle parti nei confronti del fisco. In un'operazione di cessione d'azienda, infatti, la responsabilità del cessionario varia radicalmente in base agli intenti perseguiti dalle parti stesse. Se da una successiva attenta analisi da parte del giudice dell'operazione societaria suddetta dovesse emergere un intento specificatamente fraudatorio in danno all'erario, la responsabilità del cessionario si amplierebbe in maniera notevole. Le soluzioni giuridiche La sentenza 7 giugno 2024, n. 15948 si è focalizzata – fra le altre cose – sul tema della responsabilità del cessionario a seguito di un'operazione di cessione d'azienda, o di ramo d'azienda. Riprendendo anche quanto già affermato dalla stessa corte in occasioni precedenti, è stato confermato che la responsabilità del cessionario aumenta di molto nel caso in cui la cessione venga fatta in frode al fisco. In quest'ultimo caso, infatti, la responsabilità del cessionario non ha limiti di tempo ed è presunta “iuris tantum”, nel caso in cui «il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante». La suprema corte ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 introduce misure antielusive a tutela dei crediti tributari, disposizioni speciali rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., dirette ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico. Ne consegue che, nell'ipotesi di cessione conforme a legge, viene valorizzata la diligenza del cessionario nell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, così assumendo il primo una responsabilità sussidiaria, con beneficium excussionis, limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione) e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative al triennio prima del contratto ovvero anche anteriori, ma irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari). Diversamente, nell'ipotesi di cessione in frode al fisco, la responsabilità del cessionario non ha limiti temporali ed è presunta iuris tantum, «quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante». La Cassazione ha specificato anche, però, che l'intento fraudolento dell'operazione di cessione d'azienda deve essere dimostrato da «una valutazione ponderata dal parte del giudice». Nel caso di specie non risulta possibile ricavare da quali elementi, anche solo accennati o anche solo riportati nell'esposizione del fatto, la commissione regionale abbia potuto affermare che l'operazione di cessione di un ramo d'azienda fosse connotata da finalità di frode fiscale e, per questo motivo, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla corte competente in diversa composizione. Osservazioni Le osservazioni derivanti dalla sentenza in commento riguardano la responsabilità del cessionario nelle operazioni di cessione d'azienda e sono così riassumibili:
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