Un po’ di chiarezza sull’elenco unico nazionale dei c.t.u.

11 Ottobre 2024

La legge delega di riforma del processo civile ha previsto la creazione di un albo nazionale unico dei c.t.u. che sostituisca gli albi esistenti presso i singoli Tribunali. Il contributo analizza e commenta tale previsione alla luce del d.lgs. n. 149/2022 e delle ulteriori normative sul conferimento degli incarichi ai c.t.u.

L'indicazione della legge delega e la scelta del decreto legislativo

La legge delega di riforma del processo civile è intervenuta anche sulla normativa in materia di consulenti tecnici d'ufficio, stabilendo, tra i principi e criteri direttivi, all'art.1, comma 16, lett. c), anche la «creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso», che avrebbe dovuto sostituire gli albi esistenti presso i singoli tribunali.

Tale criterio, a ben vedere, è strettamente connesso a quello di cui alla lett. d) che prevede l'agevolazione della mobilità dei professionisti tra le diverse corti d'appello e l'esclusione di obblighi di cancellazione da un distretto all'altro.

L'istituzione dell'albo unico nazionale mirava infatti a consentire non solo la scelta degli esperti da nominare al di fuori dei circondari in cui esercitano, ma anche la unificazione delle modalità della sua tenuta.

Il d. lgs. n. 149/2022 si è però discostato dalla predetta indicazione poiché ha introdotto, a chiusura delle disposizioni in materia di consulenti tecnici nei procedimenti ordinari, un nuovo art. 24-bis disp. att. c.p.c., con cui è stata prevista, al primo comma, l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco nazionale degli iscritti agli albi dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Si è altresì stabilito che nell'elenco confluiscano, automaticamente, le annotazioni dei provvedimenti di nomina, tramite i sistemi informatici di cui all'art. 23, comma 2 (si tratta dei non meglio definiti i «sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione») e, all' art. 24-bis, comma 2 disp. att. c.p.c., che esso sia tenuto con modalità informatiche e che sia accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Ulteriore norma che viene in rilievo, raccordandosi alle predette, è ultimo comma dell'art. 13 disp. att. c.p.c. che prevede che, con decreto del Ministero della Giustizia, sono indicati i criteri per l'iscrizione all'albo (rectius: agli albi) nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco unico nazionale.

Il decreto in questione, avente il n. 109 e recante la data del 4 agosto 2023, è entrato in vigore il 23 agosto 2023 (D.M. n. 109/2023).

Nella relazione al d.lgs. n. 149/2022 viene precisato che si tratta di un elenco con funzioni meramente ricognitive e in questo sta la grossa differenza rispetto all'albo unico nazionale, che «dovrebbe riportare, seguendo la struttura degli albi presso ciascun tribunale, l'indicazione completa dei consulenti tecnici presenti sul territorio nazionale, suddivisi in categorie ed eventuali specializzazioni».

La scelta di non attenersi al principio della legge delega è stata spiegata alquanto apoditticamente dalla relazione ove si legge che si è ritenuto che «un elenco potesse rispondere in maniera più semplice, ma altrettanto efficace, all'esigenza di rendere pubblicamente e immediatamente consultabili, da giudici e avvocati, i nominativi e le competenze dei consulenti tecnici a livello nazionale».

A ben vedere forse essa è stata in realtà determinata dai condivisibili dubbi che una parte della dottrina aveva sollevato sulla concreta realizzabilità di un albo unico nazionale.

Era stato infatti giustamente notato che l'attuazione della legge delega avrebbe posto al legislatore delegato una notevole mole di problemi da risolvere, tutti direttamente riconducibili alle dimensioni di un albo nazionale, che sarebbe risultato composto da  oltre centomila iscritti, quali: l'individuazione dell'organo deputato ai controlli (è noto che alla vigilanza sugli albi circondariali o deputati ai Presidenti dei tribunali competenti alla loro tenuta ai sensi dell'art. 23 disp. att. c.p.c.), sia in ingresso che in uscita che periodici su un numero così elevato di iscritti, le difficoltà di gestione di un concorso unico nazionale per l'iscrizione ad esso e la necessità di modificare anche le norme sul procedimento disciplinare verso gli iscritti.

L'opzione del decreto ha quindi lasciato immutato il sistema vigente con la conseguenza che la valutazione delle domande di iscrizione, il procedimento disciplinare e la revisione periodica dell'albo rimangono affidati al comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c., istituito, o che dovrebbe essere istituito, presso ogni tribunale.

Ciò si desume chiaramente anche dagli artt. da 6 a 8 del D.M. n. 109/2023 che contengono una disciplina specifica della tenuta degli albi.

Ai singoli albi locali è stato però ora aggiunto l'elenco nazionale che ha una esclusiva finalità informativa anche nei confronti dei cittadini che possono accedere al portale.  

Contenuti e modalità di funzionamento dell'elenco unico nazionale

In attuazione dell'art. 13, ultimo comma, disp. att. c.p.c. e dell'art. 8, comma 2, del D.M. n. 109/2023 ha stabilito che l'elenco unico nazionale contiene «per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all'albo, i provvedimenti di conferimento dell'incarico e gli eventuali provvedimenti di  revoca».

Il decreto delegato non ha fissato le modalità di realizzazione dell'elenco nazionale.

L'art. 39 del d. lgs. n. 149/2022, facente parte del regime transitorio, invece ha affidato la disciplina della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco ad un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Occorre peraltro tener presente che l'art. 16-nonies del d.l. n. 179/2012, convertito con legge 17 dicembre 2012, aveva già stabilito che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio ex art. 13 disp. att. c.p.c. e all'albo dei periti presso il tribunale ex art. 67 disp. att. c.p.p. fossero inserite con modalità telematiche e che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, siano ottenuti con modalità esclusivamente informatiche.

Al contempo l'art. 8, comma 1, del D.M. n. 109/2023 ha ribadito che «Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica».

Il 5 dicembre 2023 vi è stata la pubblicazione delle predette specifiche sul sito internet del ministero della giustizia e pertanto, decorsi trenta giorni da tale pubblicazione, le disposizioni sulla tenuta informatica degli Albi CTU sono divenute efficaci.

Al fine di consentire la tenuta con modalità esclusivamente informatiche dei singoli albi e dell'elenco unico nazionale si è previsto che coloro che risultavano già iscritti agli albi dei CTU e dei periti, dovessero presentare una nuova domanda di iscrizione in via telematica ai singoli albi circondariali entro il 4 marzo 2024, tramite l'apposito collegamento presente nel Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di  concessione governativa.

La mancata reiscrizione nel registro telematico avrebbe comportato la cancellazione dall'Albo circondariale.

Questa disciplina implica che l'elenco, grazie al collegamento diretto degli albi telematici di tutti gli uffici giudiziari al portale del Ministero della Giustizia, raccolga anche le nomine effettuate di volta in volta nei singoli uffici giudiziari, aggiornando così il dato, particolarmente rilevante, del numero degli incarichi conferiti a ciascun professionista, che, secondo le specifiche tecniche, dovrebbe essere accessibile anche al pubblico.

Non è stato invece precisato quale siano la frequenza e le modalità di inserimento di tali provvedimenti, come anche dei provvedimenti di revoca (rectius sostituzione) dei c.t.u., essendo evidente peraltro che tale attività non può che competere al personale dei singoli uffici giudiziari.

L'elenco nazionale consente una ricerca dei c.t.u. iscritti negli albi circondariali per nominativo, tribunale o specializzazione.

La sostanziale inutilità dello strumento

Anche l'istituzione dell'elenco unico nazionale, sebbene non esattamente aderente all'indicazione della legge delega, rispondeva ad una esigenza effettiva quale quella di fornire a giudici e difensori delle parti un più ampio novero di specialisti da scegliere come c.t.u.

E' noto infatti che in molti albi locali, soprattutto rispetto ad alcune specializzazioni, è iscritto un numero di professionisti insufficiente a far fronte alle esigenze di giustizia, cosicché spesso è necessario ricorrere a c.t.u. di altri circondari o addirittura di altri distretti (si rammenti che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, «la mancanza o l'invalidità dell'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità», così ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 6 luglio 2011, n.14906).  

L'intervento si coordina poi ad altre norme che rispondono alla medesima esigenza di favorire la nomina di esperti residenti o domiciliati fuori dal circondario dove si svolge il giudizio.

Si tratta del secondo comma dell'art. 193 c.p.c., che consente al giudice di sostituire all'udienza di comparizione per il giuramento del c.t.u. l'assegnazione di un termine per il deposito, da parte del medesimo, di una dichiarazione di accettazione incarico e giuramento, sottoscritta con firma digitale, e al nuovo art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c., che ha sostituito all'obbligo per il giudice che conferisca un incarico a un consulente iscritto nell'albo di un altro tribunale della richiesta di autorizzazione preventiva al dirigente dell'ufficio quello di una comunicazione successiva al conferimento dell'incarico.

Deve peraltro evidenziarsi che allo stato lo strumento non è idoneo ad assolvere la funzione per cui è stato creato.

E ciò perché la scelta, nell'ambito dei professionisti esercenti fuori circondario ma inseriti nell'elenco nazionale, del singolo esperto da incaricare avverrebbe necessariamente “al buio” in difetto di elementi significativi che possano indirizzarla, quali i loro curricula, atteso che, stando alla disciplina in esame, essi non vanno resi noti nemmeno a giudici e difensori.

Infatti, come si è già detto, dall'elenco nazionale deve risultare il dato del numero degli incarichi già svolti, che non necessariamente è un indice di competenza.

Peraltro, al momento tale rilevante dato non è nemmeno disponibile, come può verificare chiunque accedendo al portale, e ciò, con tutta probabilità, è dovuto al fatto che l'attività di inserimento dei provvedimenti di nomina e di quelli di revoca, che compete al personale di cancelleria, risulta gravosa comprendendo anche quella di oscuramento dei dati sensibili. 

Parimenti non è stato previsto che siano registrati nell'elenco gli esiti conciliativi favoriti dai c.t.u. nonostante a costoro, al momento di richiedere l'iscrizione nei singoli albi, sia prescritto di indicare le specifiche competenze in ambito conciliativo.

Si noti che per converso le specifiche tecniche suggeriscono anche che sia disponibile il dato dei compensi percepiti dai c.t.u. sebbene nessuna norma di rango primario richieda l'inserimento anche di tale notizia che peraltro non ha nessuna utilità ai fini della scelta del professionista da incaricare.

E' infine opportuno sgombrare il campo da un equivoco che si sta diffondendo ossia che l'inserimento nell'elenco unico nazionale sia presupposto indispensabile per la nomina di un professionista come c.t.u.

In realtà è tuttora possibile officiare dell'incarico anche una persona non iscritta in nessun albo, alle condizioni di cui all'art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c.,, che non è stato modificato.

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