L’ordinanza di rilascio non è autonomamente appellabile

Vito Amendolagine
24 Ottobre 2024

La Corte d'appello di Genova dichiara inammissibile l'impugnazione proposta dal conduttore avverso l'ordinanza ex art. 665 c.p.c., richiamando, a tal fine, il conforme orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, sulla cui scorta il suddetto provvedimento non assume valore di giudicato sostanziale, in quanto destinato ad essere assorbito nella pronuncia di merito che definisce il grado di giudizio.  

Massima

L'appello proposto dal conduttore avverso l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. deve dichiararsi inammissibile, per l'effetto, rimanendo precluso anche l'esame delle doglianze di merito prospettate dal medesimo appellante, in quanto assorbite dalla stessa pronuncia.

Il caso

La controversia nasce dallo sfratto per morosità proposto dall'erede del locatore, al fine di sentire convalidare con ordinanza esecutiva l'intimato sfratto per morosità ed emettere ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio in relazione all'immobile.

Il conduttore si costituisce opponendosi alla convalida, proponendo altresì domanda riconvenzionale.

La questione

La quaestio juris sottoposta all'esame della Corte territoriale genovese riguarda l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza emessa ex art. 665 c.p.c. nel procedimento di sfratto per morosità dinanzi al giudice di prime cure, con il quale, da un lato, veniva ordinato il rilascio dell'immobile locato, ritenendo provata l'esistenza di un accordo tra le parti per la locazione, pur se non registrato, e dall'altro, non provato l'adempimento dell'obbligazione di pagare i canoni di locazione.

La soluzione giuridica

La Corte di merito dichiara l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. inammissibile  poiché detta ordinanza è espressamente qualificata dallo stesso art. 665 c.p.c. come non impugnabile, ragione per cui deve escludersi che avverso la stessa possa proporsi l'appello, a prescindere dai profili di illegittimità prospettati dall'interessato, trattandosi di ordinanza rientrante nell'ambito dei provvedimenti anticipatori di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, e, in quanto tale, inidonea al giudicato sostanziale, in quanto destinata ad essere assorbita nella successiva sentenza di merito all'esito del giudizio di cognizione.

Osservazioni

La sentenza in commento ribadisce l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. contiene un ordine di rilascio dell'immobile locato rivolto al conduttore, dotato di efficacia esecutiva, e, dunque, costituente titolo esecutivo.

Detta ordinanza ha, inoltre, natura di provvedimento decisorio temporaneo, dato che, in caso di accoglimento dell'istanza del locatore, essa incide sulla posizione del conduttore, il quale è tenuto al rilascio dell'immobile, mentre, nell'ipotesi di rigetto, il permanere del conduttore inadempiente nella detenzione dell'immobile arreca, nelle more del giudizio di merito, un danno al locatore. Costituendo una condanna con riserva delle eccezioni, poiché il giudice dispone il rilascio riservandosi di valutare, in un secondo momento, le eccezioni formulate dal medesimo conduttore, essa integra una ipotesi di tutela anticipatoria e sommaria, basata su una cognizione parziale ed incompleta, i cui effetti, afferenti alla cessazione o risoluzione della locazione e, conseguentemente, all'attribuzione del diritto al rilascio dell'immobile, attuabile in via esecutiva, permangono fino a quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione.

Infatti, nel caso in cui la domanda di risoluzione svolta dal locatore venga respinta all'esito del giudizio conseguente al mutamento del rito, l'ordinanza eventualmente emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. viene ad essere travolta dagli effetti della sentenza di rigetto, la quale regolerà definitivamente il rapporto controverso conformemente alle sue statuizioni (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2023, n. 13244; in senso conforme, v. Cass. civ., sez. VI, 19 luglio 2019, n. 19606).

Conseguentemente, l'ordinanza di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c., in quanto provvedimento provvisorio inidoneo al giudicato, è destinata a perdere efficacia all'esito del giudizio che prosegua ai sensi dell'art. 667 c.p.c., oppure di un distinto processo promosso tra le medesime parti ed avente ad oggetto il medesimo rapporto di locazione, e che, pertanto, avverso la stessa non può proporsi neppure ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2014, n. 10539).

La stessa giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che il provvedimento in parola, come non può considerarsi definitivo ai fini del merito, parimenti deve ritenersi privo dell'attitudine ad assumere rilievo decisorio sulla competenza, al riguardo evidenziandosi che, nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza finalizzata a conseguire l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale, sicché un'espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito e con la conseguenza che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento (Cass. civ., sez. VI/III, 5 marzo 2020, n. 6319).

In buona sostanza, la pronuncia in commento, si inserisce nel consolidato orientamento di legittimità, confermato anche da numerose pronunce di merito, tra cui App. Salerno 11 aprile 2024, in cui si è ribadito che l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. non è impugnabile non essendo idonea al giudicato, poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante ed intimato cristallizzano il thema decidendum, con la conseguenza che l'omessa pronuncia su domande od eccezioni sollevate nella fase sommaria od in quella di merito può essere fatta valere solo con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio incardinato ai sensi dell'art. 667 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 3 maggio 2022, n. 13956).

Come precisato dalla Corte di merito con la pronuncia che si annota, la compatibilità di tale orientamento ai principi costituzionali è stata anche affermata dal giudice delle leggi, avuto riguardo al carattere provvisorio dell'ordinanza di rilascio, alla sua natura non decisoria, con la conseguente inidoneità al giudicato e, come tale, non impugnabile neppure con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Corte cost. 27 giugno 1989, n. 367; Corte cost. 17 dicembre 1975, n. 238).

Pertanto, l'ordinanza di rilascio dell'immobile, secondo la espressa previsione dell'art. 665 c.p.c., in quanto provvedimento provvisorio e inidoneo al giudicato, non è suscettibile di impugnazione con l'appello, essendo destinata a perdere efficacia all'esito del giudizio che prosegua ai sensi dell'art. 667 c.p.c., oppure di un distinto processo promosso tra le medesime parti ed avente ad oggetto il medesimo rapporto di locazione.

Infatti, in tema di locazioni, l'ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. può produrre effetti anticipatori del corrispondente accertamento positivo compiuto in sede di giudizio a cognizione piena, ma non anche effetti a questo contrari, giacché la circostanza che ne legittima l'adozione - da ravvisarsi nel risultare nel procedimento sommario già fornita la prova da parte del locatore, a fronte di quella viceversa costituenda in giudizio in ordine alle eccezioni sollevate dal conduttore - rimane superata all'esito dell'emissione della sentenza a chiusura del giudizio da cui, nel medesimo grado ed all'esito del compiuto vaglio anche di dette eccezioni, emerga l'insussistenza del diritto vantato dal locatore, secondo uno sviluppo non già equiparabile a quello del procedimento per gradi bensì sostanziantesi in una successione di accertamenti con l'esito del venire meno del titolo in precedenza attribuito alla parte per l'anticipata realizzazione della sua pretesa.

Nell'intimazione di sfratto per morosità, la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, ancorché non sia stata formulata espressamente dal locatore, è implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con la suddetta istanza di convalida dello sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria susseguito alla trasformazione dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire anche sulla domanda di risoluzione.

In breve, con tale provvedimento il giudice delle locazioni, in base ad una valutazione a cognizione sommaria e cioè allo stato degli atti, anticipa in via provvisoria la pronuncia sulla domanda di rilascio finalizzata alla restituzione dell'immobile detenuto in locazione dal conduttore, domanda quest'ultima - da qualificare in termini di azione restitutoria ex art. 1458 c.c. - che compete generalmente all'attore ex art. 1453 c.c., e nella specie alla parte intimante, all'esito dell'invocata pronuncia di risoluzione contrattuale.

Tale provvedimento non definisce la causa, perché nel giudizio sul rilascio dell'immobile possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice nella precedente fase sommaria in cui è stata resa l'ordinanza in parola.

Il carattere di ultrattività dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., in quanto destinata a sopravvivere in caso di estinzione del giudizio di merito successivo alla chiusura della fase sommaria di sfratto, o in caso di sua mancata attivazione, anche previo mutamento del rito, non modifica la sua natura giuridica, e, quindi, la sua inidoneità al giudicato (Trib. Massa 26 aprile 2022; Trib. Cosenza 21 ottobre 2019). 

Alle considerazioni che precedono, va opportunamente precisato che, avendo l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. semplice natura di provvedimento di decisione provvisoria allo stato degli atti, destinato ad essere in ogni caso superato ed assorbito dalla sentenza che, all'esito del giudizio, statuisce con attitudine al giudicato sul diritto in contesa, quindi, anche sul diritto dell'intimante ad ottenere il rilascio dell'immobile per effetto della risoluzione del contratto locativo, che costituisce titolo della detenzione della parte intimata, la sopravvenuta improcedibilità dell'azione personale di restituzione - rilascio - svolta dal locatore nell'intimazione di sfratto, per l'ammissione, in corso di lite, del conduttore intimato alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003, produce ex se la sopravvenuta ineseguibilità dell'ordinanza di rilascio già resa in danno del medesimo imprenditore quando era ancora in bonis, non potendo quella decisione provvisoria essere confermata, all'esito della lite, se non da una pronuncia di contenuto conforme che - statuendo sul diritto in contesa - accerti la fondatezza della pretesa restitutoria dell'intimante (Trib. Roma 9 luglio 2015).

Da ultimo, va altresì evidenziato che la fattispecie scrutinata dal giudice genovese è diversa da quella riguardante l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, avverso la quale, è consentito l'appello soltanto per denunciare che il provvedimento è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, restando soggetto, diversamente, soltanto al rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'art. 668 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2023, n. 4616).

Riferimenti

Vantaggiato, L'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. non è impugnabile, neppure con regolamento di competenza, 19 maggio 2020, in Eclegal.it.

Gaboardi, Ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile locato e procedure concorsuali, in Fallimento, 2016, 974;

Salari, L'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. ed il passaggio dalla fase sommaria a quella di merito, in Rass. loc. e cond., 2005, 20;

Carrato, Riflessioni essenziali sulla disciplina normativa e sul regime giuridico dell'ordinanza provvisoria di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, in Arch. loc. e cond., 2003, 11;

Spagnuolo, Impugnabilità dell'ordinanza di convalida di sfratto, in Rass. loc. e cond., 2000, 553;

Casetta, Ordinanza provvisoria di rilascio, mancata riassunzione del giudizio di merito, perdita di efficacia esecutiva dell'ordinanza, in Giust. civ., 1996, I, 3298;

Fonte, L' ordinanza di rilascio art. 665 c.p.c., in Riv. dir. proc., 1993, 273;

Giampaoli, In tema di ordinanza di rilascio art. 665 c.p.c. di inimpugnabilità della medesima e di inammissibilità dell'opposizione all' esecuzione, in Processi civili, 1973, 608.

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