Revoca dell’amministratore tra decisioni assembleari e intervento del giudice

29 Ottobre 2024

Come è noto, l'art. 1129 c.c. disciplina l'istituto della revoca dell'amministratore di condominio, stabilendo i casi in cui lo stesso può essere revocato dall'assemblea di condominio oppure dall'autorità giudiziaria, prevedendo anche le ipotesi, non esaustive, di comportamenti dell'amministratore che possano dar luogo all'estinzione anticipata del rapporto. La disciplina in commento è stata profondamente mutata rispetto alla norma originaria del 1942 dalla legge di riforma del 2012, che ha fatto tesoro degli insegnamenti dottrinali e giurisprudenziali degli ultimi decenni.

Massima

In tema di responsabilità dell'amministratore di condominio, anche qualora ricorra una delle ipotesi astrattamente considerate dall'art. 1129 c.c., quali gravi irregolarità, l'autorità giudiziaria può disporre la revoca dell'amministratore unicamente se sussistono le prove di un comportamento contrario ai doveri imposti per legge, con esclusione di ogni automatismo. In altre parole, le irregolarità debbono rivestire una tale gravità da porre in pericolo la gestione economica e sociale del condominio, ovvero incidere stabilmente sul rapporto di fiducia che è alla base di ogni mandato. 

Il caso

Il singolo condomino di uno stabile in Catania adiva il Tribunale della sua città per chiedere che venisse disposta la revoca dell'amministratore del condominio dove abitava in quanto ritenuto responsabile di gravi irregolarità con riferimento alla tenuta della contabilità e nella fatturazione, nonché per il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione di cui all'art. 71-bis disp. att. c.c.

Si costituiva in giudizio l'amministratore, quale difensore di se stesso essendo un avvocato, il quale contestava ogni addebito evidenziando la strumentalità dell'azione ed instando per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi. 

La questione

Il ricorrente lamentava gravi irregolarità nel comportamento dell'amministratore del condominio con riferimento specifico alla tenuta della contabilità, alle modalità di fatturazione ed al mancato assolvimento dell'obbligo di formazione dello stesso amministratore, così come previsto dall'art. 71-bis disp. att. c.c.

L'amministratore di condominio, a sua volta, si difendeva sostenendo la legittimità del suo operato che comunque non era così grave da fondare una richiesta di revoca, tenendo in considerazione le ipotesi previste dall'art. 1129, comma 11, c.c.

Il Tribunale catanese rigettava il ricorso, con riferimento alla paventata irregolarità fiscale, sostenendo che non è detto che la volontà assembleare sia sempre irrilevante nella decisione relativa alla revoca dell'amministratore, atteso che la specifica convocazione dell'assemblea costituisce adempimento preliminare proprio nei casi di affermate irregolarità contabili e fiscali.

Sostiene il Tribunale che il comma 11 dell'art. 1129 c.c. prevede, infatti, che l'autorità giudiziaria adita anche solo da un condomino possa revocare l'amministratore di condominio se non rende il conto della gestione ovvero in casi di gravi irregolarità.

In questo caso, il medesimo comma 11 prosegue però dettando una specifica disciplina con riferimento ai casi in cui le dedotte irregolarità fiscali concernano il mancato utilizzo del conto corrente condominiale, laddove prevede che i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato dell'amministratore.

In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Il giudice catanese rigettava anche il motivo di ricorso inerente il mancato assolvimento dell'obbligo formativo dell'amministratore, in quanto infondato.  

Le soluzioni giuridiche

Il giudice etneo argomenta la sua decisione sostenendo che in materia fiscale e di utilizzazione di un conto corrente non è ammissibile il ricorso diretto alla autorità giudiziaria senza la previa specifica convocazione e discussione in assemblea del problema.

Pertanto, solo in caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, il singolo condomino, allegandone la prova, potrà proporre ricorso giudiziale ed il Tribunale, valutato quanto emerso all'esito della discussione assembleare, potrà eventualmente sostituirsi ai condomini che abbiano immotivatamente confermato il mandato all'amministratore responsabile di gravi irregolarità fiscali.

Nella fattispecie, invero, il ricorrente aveva convocato l'assemblea prima del deposito del ricorso ma non aveva specificato tra i punti all'ordine del giorno l'intenzione di discutere della paventata revoca.

Sul punto, in maniera più analitica, il giudicante osservava che le questioni sollevate dal condomino istante non fossero di tale gravità da lasciar presumere una rilevanza ai fini del rapporto fiduciario con l'amministratore, trattandosi non già di assoluto mancato utilizzo del conto corrente condominiale, che avrebbe comportato ripercussioni negative in termini di disordine contabile e pregiudizi per i condomini, ma bensì di meri pagamenti in contati di importo non elevato.

Così come riteneva che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo non fosse sufficiente a disporne la revoca, in quanto l'amministratore svolgendo da molti anni la professione di avvocato era da considerarsi “assolto” per la sua già preparazione in materia.   

Osservazioni

La scelta del legislatore di attribuire la legittimazione a ricorrere all'autorità giudiziaria, riconosciuta dall'art. 1129, comma 11, c.c., anche al singolo condomino, è infatti propedeutica proprio ad assicurare che, in generale, la valutazione sulla condotta dell'amministratore non dipenda dall'opinione della maggioranza dell'assemblea condominiale, bensì esclusivamente dall'accertamento obiettivo di quelle gravi irregolarità gestionali che secondo la legge giustificano il provvedimento di revoca.

La norma di cui all'art. 1129, comma 11, c.c. attua un delicato e per certi versi fragile bilanciamento tra la valutazione e la conseguente eventuale censura del comportamento dell'amministratore relativo a possibili comportamenti in odore di mala gestio e l'intervento dell'autorità giudiziaria che soccorre solo successivamente alla mancata volontà dell'assemblea di revocare l'amministratore, ovvero quando l'assemblea non è in grado di decidere per inerzia dei condomini che non partecipano alla assise condominiale, rendendo così impossibile il formarsi di una maggioranza, favorendo, quindi, l'assenza di una decisione.

L'autorità giudiziaria assume un ruolo sussidiario laddove i condomini non riescano a decidere, o meglio non vogliano decidere, sulla revoca dell'amministratore, o per cronica assenza di partecipazione, oppure perché si vorrebbero coprire le malefatte del gestore la cosa condominiale.

Una sorta di condizione di procedibilità, non codificata nei suoi tratti essenziali, la cui inosservanza non porta ad una dichiarazione di improcedibilità, ma ad un rigetto della domanda ove mai non fosse stata assolta.

Parecchia discussione hanno ingenerato nel mondo degli studiosi del diritto condominiale alcune, per la verità sparute, decisioni di merito che hanno ritenuto la omessa preventiva convocazione dell'assemblea dei condomini, tesa alla discussione circa la revoca dell'amministratore, quale condizione di procedibilità da cui ne consegue l'improcedibilità della domanda di revoca giudiziale.

Il solco della detta interpretazione è stato inaugurato da una decisione del Tribunale di Asti in prime cure, la cui decisione è stato poi confermata dalla Corte d'appello di Torino, in sede di reclamo, secondo la quale il ricorso per la revoca giudiziaria dell'amministratore è improcedibile quando non sia stato preceduto dalla convocazione dell'assemblea che si pronuncia sulla richiesta di destituzione dell'ufficio gestorio.

Le pronunce ravvisano nell'art. 1129, comma 11, c.c. la condizione di procedibilità per qualsiasi ipotesi di revoca giudiziale imponendo al condomino che intenda agire l'onere dimostrativo del previo coinvolgimento dell'assemblea.

L'ennesimo tassello giurisprudenziale del discutibile orientamento è rappresentato da una decisione del Tribunale di Vasto, che, con sentenza del 14 marzo 2022, ha confermato l'orientamento di ritenere improcedibile il ricorso per la revoca giudiziale dell'amministratore che non sia stata preceduta da una assemblea in merito.

Sulla scia di queste pronunce si sono sviluppate due correnti di pensiero: una che ritiene estesa la condizione di procedibilità a tutte le ipotesi di revoca, l'altra invece solo a quelle ipotesi relative alle gravi irregolarità fiscali ed alla mancata apertura del conto corrente.

Come è noto la condizione di procedibilità è uno sbarramento all'accesso alla giustizia che soggiace a tre limiti:

1) deve essere disposta da una norma di legge;

2) non deve ostacolare l'esercizio dell'azione da parte da parte del cittadino;

3) deve essere predeterminata in ordine alle materie che intende regolare.

Una delle condizioni di procedibilità maggiormente utilizzata nel nostro ordinamento è rappresentata dalla mediazione civile e commerciale anche se solo per determinate materie.

La dottrina si è ormai attestata sul convincimento per cui alcuna condizione di procedibilità è ravvisabile nella mancata previa convocazione di delibera assembleare da parte del condomino che ricorre direttamente al tribunale per ottenere la revoca dell'amministratore di condominio, proprio perché dal tenore letterale del comma 11 dell'art 1129 c.c. non è dato evincere la previsione di una misura così forte.

Quindi ben ha fatto il Tribunale di Catania, con la sentenza in commento, laddove, in presenza del mancato presupposto della convocazione per discutere della revoca, ha rigettato il ricorso invece che dichiararne l'improcedibilità.

Un'ultima riflessione relativa ad una disputa interpretativa ancora tutta in divenire: siamo fortemente convinti che in effetti non vi è alcuna condizione di procedibilità da soddisfare nella fattispecie in esame, laddove si consideri che proprio in tema di revoca giudiziale dell'amministratore, la giurisprudenza ha espunto la condizione di procedibilità quale condicio sine qua non del procedimento camerale di revoca dell'amministratore di condominio attesa la sua natura non contenziosa.

Un dato è certo, in disparte le questioni procedurali: in tema di revoca dell'amministratore di condominio per gravi irregolarità fiscali e relative alla tenuta del conto corrente condominiale, va sempre convocata l'assemblea in via preventiva per discutere della revoca, salvo poi, in caso di non ottenimento del risultato, ricorrere all'autorità giudiziaria competente. 

Riferimenti

Pironti, Condominio & immobili, in il Sole 24 Ore, 19 aprile 2022.

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