Responsabilità civile
RIDARE

Il pacchetto turistico e il quomodo vadis della Suprema Corte

31 Ottobre 2024

Il contributo analizza la soluzione esegetica della giurisprudenza di legittimità a fronte di servizi turistici modulati secondo schemi particolarmente flessibili: di qui una nozione di pacchetto aperta alle gestioni innovative degli operatori del settore. 

1. Il fatto, le pronunce dei giudici di merito e il ricorso

1.1 Nell'agosto del 2014 un signore intraprese, in compagnia di altre persone, un viaggio in Bolivia. Il volo e altri servizi funzionali al felice svolgimento della vacanza (vedremo poi in dettaglio quali), erano stati a lui venduti dalla società Viaggi nel Mondo s.r.l. (o per il tramite della stessa). Il rientro era previsto per il 7 settembre 2024, ma sventuratamente il nostro turista non lo effettuò da vivo, perché il giorno 30 agosto, al rientro a La Paz da un'escursione a Salar de Uyuni, morì a causa di un incidente stradale.

I prossimi congiunti intrapresero azione risarcitoria nei confronti della società che aveva organizzato e alienato le utilità fruite dal loro dante causa, al fine di sentirne dichiarare la responsabilità contrattuale per il sinistro che ne aveva determinato il decesso.

Il Tribunale diede loro soddisfazione, accogliendo la domanda.

Ma la Corte d'appello capovolse la decisione e, ritenuto fondato il gravame di Viaggi nel Mondo s.r.l., la rigettò.

1.2 Quello su cui si spaccarono i giudici di merito fu la possibilità di qualificare o meno il contratto concluso tra il nostro sfortunato turista e la società convenuta, in termini di pacchetto tutto compreso:

- secondo il decidente di prime cure, l'inquadramento postulato dagli attori era corretto, di talché andava applicata la normativa di cui agli artt. 32 e s. D.Lgs. n.79/2011;

- secondo la Curia territoriale invece si era in presenza di mera “organizzazione (art. 5 ss.) o intermediazione (art. 17 ss.) di viaggio, di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970”, in base alla quale “un operatore turistico professionale si obbliga verso corrispettivo a procurare uno o più servizi di base (trasporto, albergo ecc.) per l'effettuazione di un viaggio o di un soggiorno”.  Escluse segnatamente il giudice dell'impugnazione che ricorresse nella fattispecie l'elemento caratterizzante il contratto di viaggio vacanze tutto compreso, e cioè la necessaria, prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi: il trasporto, l'alloggio, altri servizi a questi non meramente accessori, posto che il contratto stipulato tra le parti prevedeva “la predisposizione di servizi essenziali (quali la tratta  aerea, l'assicurazione e il servizio di assistenza), lasciando piena autonomia ai partecipanti nella gestione dell'intero viaggio”. In tale prospettiva evidenziò la Corte:

  1. che non poteva attribuirsi soverchia rilevanza alla istituzione di una cassa comune pre-versata tra tutti i partecipanti, trattandosi, evidentemente, di una integrazione della quota volta a coprire, con esborsi effettuati sul posto, il costo dei soli servizi nella stessa specificamente compresi;
  2. che l'escursione a Salar de Uyuni, nel corso della quale il dante causa degli attori aveva perso la vita, era un'opzione prevista nel programma ma estranea alla quota.  

1.3 I prossimi congiunti del turista deceduto non si diedero per vinti e proposero ricorso per cassazione.

Nell'unico motivo lamentarono la violazione dell'art. 32 D.Lgs. 79/2011, ora trasfuso negli artt. 82 e s. D.Lgs. 206/2005 (c.d. codice del consumo). Evidenziarono che nella fattispecie ricorrevano tutti i presupposti per la qualificazione del contratto come pacchetto tutto compreso, considerato che, oltre al volo, era prevista anche la somministrazione dell'alloggio, acquistato a un prezzo forfettario per la durata di ventidue giorni, mentre era addirittura incontestabile e incontestata la finalità turistica del contratto, che ne connotava la causa concreta. Richiamarono poi nel dettaglio la deposizione resa da uno dei partecipanti al viaggio in ordine all'inserimento nel programma della tappa a Salar de Uyuni.

2. Cass. 8 ottobre 2024 n. 26293

2.1 Il giudice di legittimità ha scrutinato positivamente la denunciata violazione di legge, per l'effetto mandando indietro il processo innanzi alla Corte d'appello. 

È anzitutto opportuno evidenziare che il collegio non ha enunciato, in ordine alla qualificazione del contratto, il principio di diritto al quale avrebbe dovuto attenersi il giudice di rinvio, ma lo ha direttamente applicato, conseguentemente già decidendo, in parte qua, la causa nel merito.

Come innanzi esplicitato, invero, il punto controverso tra le parti – e tra i decidenti di primo e secondo grado – era, a ricostruzione dei fatti sostanzialmente invariata, se le utilità coperte dalla quota di partecipazione pagata dal congiunto degli attori a Viaggi nel Mondo s.r.l. per poter partecipare alla vacanza in Bolivia, integrassero la prefissata combinazione di almeno due dei già menzionati elementi di una vacanza “con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte, ex artt. 2 s. D.Lgs. 111/1995, trasfuso nell'art. 84 del codice del consumo” (così testualmente nell'ordinanza in commento). E a tale cruciale quesito la Corte ha dato risposta affermativa.

Nel motivare la scelta decisoria adottata, ha poi ricordato:

  1. che la finalità turistica avuta di mira dal contraente comporta la rilevanza delle singole prestazioni assicurate al cliente non già singolarmente e separatamente, bensì nella loro unitarietà funzionale, il che marca la differenza della figura contrattuale in discorso “‹rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati”, venendo dunque in rilievo diversi tipi di rapporto,  “con applicazione in particolare, della disciplina del trasporto ovvero … del mandato senza rappresentanza o dell'appalto di servizi”;
  2. che la centralità di quella finalità nell'elemento causale del contratto comporta che “l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 c. 2 D.Lgs. 111/1995 e quindi all'art. 93 c. 2 D.Lgs. 206/2005 assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente (Cass. 3 dicembre 2009 n. 25396, Cass. 9 novembre 2004 n. 21343)”;
  3. che conseguentemente “la loro responsabilità solidale (Cass. 23 aprile 2020 n. 8124) sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli)”, e tanto in applicazione della regola generale sacramentata negli artt. 1228 e 2049 c.c. e del connesso regime della prova liberatoria, limitata, in ragione del principio cuius commoda eius et incommoda, alla sopravvenienza di eventi imprevisti e imprevedibili, o, altrimenti detto, all'insussistenza del nesso di occasionalità necessaria;
  4. che potendo la locuzione “prestatore di servizi” indicare sia una persona fisica che un ente che agisce per mezzo dei suoi dipendenti – come chiarito dalla Corte di Giustizia (C.Giust. UE 18 marzo 2021, C-578/19, X c. Kuoni Travel Ltd –  “l'inadempimento causato dal prestatore di servizi fa sorgere la responsabilità dell'organizzatore del viaggio anche quando il fatto che determina inadempimento è ascrivibile ad un dipendente del terzo”. 

3. L'ordinanza in commento come approdo avanzato dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in punto di vendita di servizi turistici

3.1 Al fine di cogliere la portata nomofilattica del provvedimento in commento sembra opportuno ricapitolare, da un lato, i momenti essenziali del percorso normativo della figura negoziale del servizio tutto compreso; e, dall'altro, il particolare modulo organizzativo del viaggio in Bolivia al quale ebbe a partecipare il dante causa degli attori.

Com'è ben noto, i connotati tipici del pacchetto furono per la prima volta normativamente definiti a livello europeo dalla Dir. 90/314/CEE la quale, al dichiarato fine di uniformare le divergenti normative  degli Stati membri “in materia di viaggi, vacanze e circuiti” di tal fatta, ritenne essenziale l'elemento della combinazione: venne così istituzionalmente stigmatizzata la differenza strutturale tra questa figura e il contratto di organizzazione e intermediazione di viaggio previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, resa esecutiva in Italia con L. 1084/1977, ove, restando separate le singole prestazioni, si ha a che fare con la disciplina delle varie tipologie contrattuali di volta in volta implicate, senza che la finalità turistica della vacanza assuma valenza causale. 

Nell'ordinamento interno, sull'abbrivio della fonte comunitaria, il contratto di "viaggio tutto compreso", o pacchetto turistico è stato disciplinato prima dal D.Lgs. 111/1995; quindi dal D.Lgs. 206/2005 (c.d. codice del consumo); e infine dal D.Lgs. 79/2011 (codice del turismo, artt. 32 e s.), emanato in attuazione della Dir. 2008/122/CE, e tuttavia inapplicabile  alla fattispecie dedotta in giudizio in quanto valevole, in base a espressa disposizione normativa (art. 3 c. 1 D.Lgs. 79/2011), per i soli contratti stipulati dopo il 1° luglio 2018. E va da sé che la normativa nazionale abbia riprodotto nelle linee essenziali – né poteva essere diversamente – quella sovranazionale.  

3.2 Senza indulgere nel racconto della rilevanza sul sinallagma funzionale del contratto delle disfunzioni che possano compromettere l'interesse creditorio di tipo turistico dell'acquirente del pacchetto, quali ricadute della individuazione della “finalità turistica”, come fattore caratterizzante della causa del servizio “tutto compreso”, quel che qui preme sottolineare è la peculiare modulazione dei servizi forniti dalla società convenuta.

Il collegio ha argomentato la sua decisone sul fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le utilità assicurate da Viaggi nel Mondo s.r.l. erano non solo il volo, ma anche l'alloggio, e che l'escursione a  Salar de Uyuni, era prevista in programma, a nulla rilevando che fosse estranea alla quota, e cioè, in sostanza, che comportasse oneri economici aggiuntivi a carico dei viaggiatori, ove avessero deciso di effettuarla.

3.3 Dalla deposizione del teste escusso, ampiamente riportata nella sentenza della Corte d'appello e nell'ordinanza del Supremo Collegio, emerge in verità che gli acquirenti della vacanza proposta dalla società avevano versato delle somme prefissate in due casse, una destinata a coprire i costi del vitto e dell'alloggio, e l'altra quella dei  trasporti interni. E che pasti, pernottamenti e trasferte erano di volta in volta acquistati sul posto grazie all'assistenza di “un coordinatore interno, che si occupa(va) degli spostamenti locali e dei contatti con i referenti/fornitori di servizi”.    

In tale contesto il giudice di legittimità ha considerato del tutto irrilevante che l'escursione nel corso della quale perse la vita il povero viaggiatore, non fosse compresa nel budget coperto dalle due casse comuni, essendo già stati individuati gli elementi necessari e sufficienti la cui combinazione integra il contratto di package o pacchetto turistico tutto compreso.

4. Considerazioni conclusive

Il provvedimento in rassegna rappresenta, ad avviso di chi scrive, la risposta giurisprudenziale, esegeticamente ineccepibile, a moduli organizzativi delle compagnie di viaggio particolarmente smaliziati.

Come testé evidenziato, nella fattispecie "vitto e alloggio", invece che con prenotazioni effettuate dall'organizzatore prima della partenza del gruppo, venivano somministrati tramite contratti stipulati in itinere grazie al supporto dell'assistente e pagati sul posto con il denaro già versato dai vacanzieri nella cassa dedicata. E del pari i costi delle trasferte interne, previa selezione dei vettori ad opera del menzionato coordinatore, erano coperti con il denaro immesso nell'altro salvadanaio.

A fronte della possibilità, offerta ai viaggiatori, di decidere con un certo margine di  autonomia la durata della permanenza nelle varie località proposte dall'organizzatore nel  quaderno di viaggio, la praticabilità o meno di un'escursione e il tempo da impiegare nella stessa, la società riteneva di poter sfangare la rigorosa normativa sul pacchetto tutto compreso.

In realtà, sia che si consideri il reperimento dell'alloggio grazie al supporto del coordinatore come fornitura tout court dell'alloggio stesso, sia che lo si consideri come servizio non meramente accessorio, ce n'è quanto basta per considerare integrata la fattispecie del package e la stringente, conseguenziale disciplina.

Il modulo utilizzato dalla società convenuta resta una formula particolarmente utile per turisti desiderosi di una relativa libertà di movimento, ma arma spuntata al fine dell'esonero dalla responsabilità propria dell'operatore che abbia assemblato e alienato una vacanza tutto compreso

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