Ha “efficacia retroattiva” la modifica della rendita catastale quando l’errore nella valutazione dell’immobile è riconducibile all’ufficio

Giuseppe Durante
08 Novembre 2024

Nell'ordinanza in commento i giudici della Suprema Corte hanno disatteso la regola di cui all'art. 5 comma 2 del previgente d.lgs. n. 504/1992 in materia d'ICI, e hanno disposto la retroattività di tutte le modifiche alla rendita catastale di un immobile nel caso in cui l'errore nella valutazione non è attribuibile al proprietario del fabbricato bensì è riconducibile agli uffici.

Massima

In tema di ICI/IMU la regola generale prevista dall'art. 5 comma 2 del previgente d.lgs. n. 504/1992 secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita catastale.

Il caso

La questione posta al vaglio della Corte di Cassazione è riconducibile nel caso di specie alla impugnazione di un diniego ad una istanza di rimborso IMU versata dal contribuente per l'anno d'imposta 2013, ritenendo l'ente impositore, non accoglibile la richiesta di rimborso del tributo poiché la modifica apportata alla rendita catastale dell'immobile non poteva avere efficacia retroattiva in quanto derivante da un errore commesso dallo stesso contribuente nella presentazione del DOCFA e, pertanto, non imputabile all'ufficio del territorio. Entrambi i giudici di merito in primo grado e in appello avevano rigettato le motivazioni della società ricorrente ritenendo fondata la posizione del Comune. In particolare, secondo il Comune impositore non poteva essere considerato un errore dell'ufficio del territorio, ovvero, un comportamento di quest'ultimo che avrebbe indotto il contribuente proprietario dell'immobile in errore il fatto di avere adottato nell'ottobre del 2016 una sorta di “Prontuario” contenente i valori unitari degli immobili e finalizzato a fornire ai professionisti delle semplici indicazioni di massima e non già a stabilire tassativamente  valori catastali con effetto costitutivo.

La questione e la soluzione giuridica

Sulla questione in esame i giudici di Palazzaccio ribadendo un orientamento già espresso in altre pronunce precedenti (Cass. n. 16241/2015) hanno precisato che la regola generale prevista dal vecchio art.5, comma 2 del d.lgs. n. 504/1992 in materia d'ICI esteso successivamente all'attuale IMU, secondo cui le variazioni riferite alle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile,  solo a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (data di messa in atti) non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale deriva dalla constatazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio  nel valutare le caratteristiche effettive dell'immobile risalenti alla data di attribuzione della rendita catastale, poiché il riesame di dette caratteristiche  da parte dello stesso ufficio implica, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita catastale che andrà a sostituire quella errata dalla data di attribuzione della stessa rilevatasi errata o meglio non congrua rispetto alla effettiva potenzialità reddituale del fabbricato. Ciò premesso, l'ICI/IMU versata dal contribuente in riferimento alla rendita errata e successivamente modificata in minus implica inevitabilmente una maggiore imposta versata in favore del Comune e non dovuta che potrà pertanto essere richiesta a rimborso dal contribuente, previa apposita istanza da inoltrare al Comune non oltre i cinque anni successivi alla data del versamento del tributo. Nel caso di specie, per stessa ammissione del Comune impositore in favore del quale era stata versata la maggiore IMU contestata l'errore nell'attribuzione della rendita catastale era stato commesso dell'ufficio del territorio (AdT) e non dal contribuente; per cui, la necessaria modifica del parametro catastale riferito all'immobile così come formalizzata dal contribuente non poteva che avere efficacia retroattiva (ex tunc) andando a sostituirsi alla rendita catastale errata già  ab origine, ossia, dalla data di attribuzione della stessa rendita catastale relativa all'immobile di riferimento derogando ciò al principio generale previsto dal più volte richiamato art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 504/1992 non applicabile secondo gli Ermellini nel caso di specie.

Osservazioni

Nella pronuncia sopra riportata, i giudici della Suprema Corte hanno disatteso la regola generale prevista dal vecchio d.lgs. n. 504/1992 in materia d'ICI, disponendo “la retroattività” di tutte quelle modifiche riferite al parametro catastale di un immobile nel caso in cui l'incongruenza della rendita catastale dell'immobile non è attribuibile al proprietario del fabbricato bensì è riconducibile ad una errata valutazione dell'ufficio del territorio che non ha ben considerato le caratteristiche effettive dell'immobile e, quindi, la potenzialità reddituale dello stesso. Ragione per cui, in questa circostanza specifica il contribuente sarebbe penalizzato due volte nel caso in cui la rendita catastale modificata in minus fosse applicata dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica correttiva con inevitabile incidenza della stessa sul pagamento dell'ICI /IMU. Ne deriva che, l'imposta versata dall'intestatario dell'immobile in considerazione della vecchia rendita successivamente modificata in minus implica una maggiore imposta versata in favore del Comune che legittima il rimborso del tributo; istanza che potrà essere inoltrata dal contribuente all'ente locale entro e non oltre i cinque anni successivi decorrenti dalla data del versamento. Diversamente, la nuova rendita catastale così come rideterminata da ultimo, non potrà avere efficacia retroattiva nel caso in cui l'errata attribuzione della stessa rendita è riconducibile direttamente al contribuente o meglio all'intestatario dell'immobile e non all'ufficio del territorio (AdT). In tal caso, la nuova rendita catastale così come rideterminata in minus avrà efficacia dalla data di messa in atti, ossia, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è sopravvenuta la rettifica catastale con la quale si è provveduto a sostituire la vecchia rendita errata; efficacia ex nunc del nuovo parametro catastale in osservanza a quanto disposto dal vecchio art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 504/1992 istitutivo della vecchia ICI.

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