Inammissibile la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante nel procedimento ex art. 149 cod. ass.
18 Novembre 2024
Massima La domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per asserita impossibilità di lavorare nei mesi successivi al sinistro è radicalmente improponibile ai sensi dell'art. 149 cod. ass. per estraneità alle voci di danno risarcibili, in via diretta, dall'assicuratore del veicolo vettore. Il caso Un soggetto danneggiato da sinistro stradale formulava una richiesta di pagamento danni nei confronti del proprio assicuratore, ex art. 149 cod. ass., chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Precisamente, l'attore quantificava i danni subiti in euro ventisettemila, specificando che euro diciassettemila erano attinenti al danno patrimoniale da lucro cessante per asserita impossibilità di lavorare nei mesi successivi al sinistro e la restante quota relativa alle lesioni fisiche subite. Si costituiva in giudizio l'assicuratore contestando an e quantum debeatur e ritenendo congrua l'offerta di euro millequattrocento formulata nella fase stragiudiziale. Veniva espletata CTU medico-legale al fine di quantificare le lesioni patite dall'attore al cui esito il giudizio veniva trattenuto in decisione. Con la sentenza in esame il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente la domanda per il risarcimento del danno non patrimoniale ed ha rigettato la domanda attinente al danno patrimoniale, compensando per la metà le spese di lite. La questione È possibile utilizzare la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 cod. ass. per chiedere il ristoro di voci di danno ulteriori e diverse rispetto a quelle espressamente previste dalla norma? Le soluzioni giuridiche Con la sentenza Trib. Milano, 24 aprile 2024, n. 4505 il Tribunale meneghino ha ritenuto radicalmente improponibile la domanda del danno patrimoniale da lucro cessante formulata all'interno della cornice speciale dell'indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod. ass. Il Tribunale meneghino ha ritenuto che la disposizione letterale dell'art. 149 cod. ass. è chiarissima e consente la risarcibilità di casi espressamente menzionati dalla norma e precisamente:
In relazione al danno alla persona possono ritenersi ammesse le spese mediche in quanto danno materiale strettamente connesso alla lesione, ma non altro. La ratio della norma, continua il Tribunale, è quella di garantire una maggiore rapidità di liquidazione ed è riferita ai danni agevolmente accertabili, sicché appare coerente ritenere che le voci di danno di valore incerto e potenzialmente molto elevato possano essere escluse dall'ambito di operatività tipico dell'indennizzo diretto. La domanda, tra l'altro, era particolare, in quanto il danneggiato aveva allegato un danno totale di euro ventisettemila, di cui ben diciassettemila euro a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante. Pertanto, sia l'interpretazione letterale che la ratio della norma devono indurre ad escludere la possibilità di porre direttamente a carico dell'assicuratore del vettore voci di danno non espressamente previste dal Legislatore. Conclude il Tribunale ritenendo che «l'azione ex art. 149 cod. ass. è dunque soggetta alla medesima disciplina (anche processuale, ad esempio in punto di litisconsorzio necessario) dell'azione ordinaria ex art. 144 cod. ass., ma nei limiti delle voci espressamente previste dalla Legge». Osservazioni La disciplina dell'indennizzo diretto, come è noto, è stato uno dei punti più innovativi della riforma codicistica del 2005, la cui peculiarità è quella di consentire al danneggiato di rivolgere la propria richiesta risarcitoria direttamente alla propria impresa di assicurazione, ferma la successiva regolamentazione dei rapporti fra le compagnie previste dall'art. 149, comma 3, cod. ass. La procedura è strettamente connessa alla Convenzione Card, che è stata redatta ai sensi dell'art. 13, d.P.R. n. 254/2006 che regola il rapporto tra le imprese assicuratrici. La norma fu inizialmente pensata solo per le imprese italiane, che avevano l'obbligo di aderirvi al fine di definire le regole di cooperazione per la gestione del sistema del risarcimento diretto. Con il DDL concorrenza (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, in GU Generale n. 188 del 12 agosto 2022) l'obbligo è stato esteso anche alle imprese di assicurazioni con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea. La disciplina ha sin da subito posto agli interpreti dubbi soprattutto in ambito processuale come, ad esempio, quello del litisconsorte necessario. Il tema è stato affrontato dalla Suprema Corte a partire dal 2017 in cui si è chiarito che, come nell'azione ordinaria, anche in relazione alla domanda di indennizzo diretto il proprietario del veicolo responsabile è litisconsorte necessario (cfr. Cass. civ., sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896). Anche il numero dei veicoli convolti ha suscitato qualche perplessità, nonostante la norma espressamente preveda la collisione tra (soli) due veicoli. Su questo tema si è espressa più volte la Suprema Corte, ritenendo che «in tema di risarcimento di danni da circolazione dei veicoli, la procedura di indennizzo diretto, del d.lgs n. 209/2005, ex art. 149, è applicabile anche al caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, salva l'ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante ed a quello nei cui confronti rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno» (Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3146; nello stesso senso anche Cass. civ., sez. VI, 6 ottobre 2021, n. 27057). In relazione ai danni risarcibili, invece, l'espressa menzione delle voci indennizzabili non lascia margini ad una interpretazione estensiva che possa includere voci di danno diverse rispetto a quelle espressamente previste dal legislatore. Pertanto, la decisione del Tribunale di Milano sembra essere del tutto coerente non solo con la ratio della norma, ma anche con gli arresti della Suprema Corte che si sono sviluppati in materia. Già in dottrina si era ritenuto che fossero esclusi dalla procedura sia i danni derivati a cose trasportate sul veicolo, ma di proprietà di terzi (e quindi non appartenenti né al conducente né all'assicurato) che i danni cagionati a cose esterne al veicolo (M. HAZAN - S. TAURINI, Le assicurazioni private, 2015). Anche in giurisprudenza si è avuto modo di chiarire che la procedura in questione, il cui scopo è quello di determinare un meccanismo di semplificazione, opera «a condizione che che si tratti di danni al veicolo o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all'art. 139 cod. ass.» (Cass. civ., sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896). La Suprema Corte ha ritenuto che la procedura preveda, appunto, un sistema di semplificazione in cui il danneggiato ha la facoltà di essere risarcito direttamente dalla propria compagnia con cui ha un rapporto contrattuale pendente e con la quale è in essere un rapporto di «conoscenza» (cfr. Cass. civ., sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896). Tale interpretazione non sembra nemmeno ledere i diritti del soggetto coinvolto nel sinistro in quanto, come è noto, l'art. 149 cod. ass. non esaurisce la tutela del danneggiato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo in favore del conducente e/o dell'assicurato che ha subito danni di lieve entità. L'ordinamento, infatti, dà la possibilità al danneggiato o di proporre l'azione speciale ex art. 149 cod. ass. o quella ordinaria dell'art. 144 cod. ass. Lo scopo della norma, appunto, è quello di agevolare la posizione del danneggiato che ha la possibilità di incardinare un rapporto dialettico – volto alla liquidazione tempestiva del danno – con un soggetto che conosce e con il quale ha già stretto un rapporto contrattuale. A fronte di queste agevolazioni, la norma ha previsto come “contropartita” il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro maglie liquidative di basso importo e di facile quantificazione, come può essere appunto il danno al veicolo o il danno non patrimoniale di lieve entità. Inoltre, l'impossibilità di estendere l'ambito di applicabilità della norma speciale anche a casi non espressamente previsti dal Legislatore sembra essere stato sfiorato anche dalle Sezioni Unite nel momento in cui i giudici hanno affrontato l'operatività di un'altra norma speciale, vale a dire dell'art. 141 cod. ass. (Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2022, n. 35318). In quell'occasione, si è avuto modo di chiarire che l'azione di carattere eccezionale, come ben può essere quella disciplinata dall'art. 149 cod. ass., non è suscettibile di applicazione analogica «a casi non espressamente previsti», come per dire che se il caso non è espressamente disciplinato dal Legislatore non può essere ricondotto nel perimetro dell'azione speciale. A chiudere il cerchio, poi, c'è Cass. civ., sez. VI, 6 ottobre 2021, n. 27057, che ha ritenuto che la norma in esame ha introdotto una speciale procedura per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati «esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone». L'utilizzo dell'avverbio «esclusivamente» induce a ritenere, ancora una volta, che non vi sono spazi per una interpretazione estensiva della norma, il cui ambito di operatività deve essere necessariamente ristretto entro i casi espressamente previsti dal Legislatore. Da ultimo, in continuità con la linea interpretativa affermatasi in giurisprudenza, aggiungiamo che, alla luce della portata eccezionale della previsione normativa in esame, assume rilevanza anche l'art. 14 disp. att. c.c. (c.d. Preleggi), secondo cui «le leggi che fanno eccezioni a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in essi considerati». |