Impugnazione della delibera: è tardiva se proposta oltre 30 giorni tramite opposizione a decreto ingiuntivo
04 Dicembre 2024
Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5254; Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1999, n. 2837 Massima Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte, la quale intende sollevare questioni relative a vizi della delibera assembleare che ne comportino l'annullabilità, ha l'onere di farlo entro i 30 giorni di cui all'art. 1137 c.c. Il caso Una società condomina riceveva la notificazione di un ricorso per decreto ingiuntivo da parte del suo condominio. Non ritenendo dovute dette somme, la società proponeva opposizione a decreto ingiuntivo. Le motivazioni dell'opposizione a decreto ingiuntivo afferivano a presunti vizi della delibera assembleare, con la quale il condominio aveva approvato le spese dalle quali era promanata la richiesta di pagamento alla società opponente. Si costituiva in giudizio il condominio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La questione La questione oggetto della sentenza del Tribunale di Verona appare, prima facie, materia di diritto processuale civile o al più di diritto civile/commerciale. Approfondendo il decisum, tuttavia, è chiaro che ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale - al fine di decidere la questione di natura civilistica - il giudice non può prescindere dall'utilizzare gli istituti del diritto immobiliare e condominiale. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, può essere proposta entro 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo alla parte debitrice (art. 641 c.p.c.), contestando in buona sostanza il diritto del creditore di procedere in via monitoria o la debenza stessa della somma. Tale termine, però, può avere un conflitto con il termine stabilito, invece, dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione a delibera assembleare, che è di 30 giorni. La sentenza che decide la predetta questione, quindi, vaglierà l'ammissibilità di argomentazioni giuridiche le quali, pur proposte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, postulano la declaratoria di annullamento della delibera assembleare sottostante. Le soluzioni giuridiche Con una sentenza decisamente sintetica, a seguito di pronuncia del dispositivo alle parti in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il giudice rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo. Nell'analisi dell'opposizione, infatti, il giudice scorporava i motivi di doglianza della parte attrice opponente e vi rinveniva, sostanzialmente, una contestazione della validità della delibera assembleare che aveva dato origine al credito del condominio verso l'impresa. Il giudice, tuttavia, non analizzava nel merito tali motivi, dichiarando che tali contestazioni sarebbero state tardive in quanto proposte oltre i 30 giorni previsti dall'art. 1137 c.c. Ma facciamo un passo indietro. Il giudice principia la sua analisi distinguendo i motivi di nullità della delibera assembleare da quelli di mera annullabilità. Dal punto di vista sostanziale, i primi sono quelli che riguardano assemblee priva di elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito o che non rientri nelle competenze dell'assemblea o, infine, assemblee che incidono sui diritti individuali dei condomini sulle cose o sui diritti comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini. Risultano, di contro, meramente annullabili le assemblee con vizi minori, quali quelli di convocazione, o relativi ai quorum costitutivi o deliberativi. Dal punto di vista della legittimazione ad impugnare, invece, solo i condomini assenti o dissenzienti possono contestare vizi relativi all'annullabilità delle delibere, mentre tutti i condomini - anche quelli che hanno votato a favore - sono legittimati attivi a contestare la nullità di una delibera assembleare. Da ultimo, relativamente al termine di decadenza per la costituzione dei vizi, se la nullità non ha termine e può essere sempre contestata dagli aventi diritto (art. 1421 c.c.) o anche rilevata d'ufficio dal giudice, diversamente il condomino ha un termine di 30 giorni decorrente dall'assemblea (per i dissenzienti) o dalla notifica del verbale (per gli assenti), per procedere alla contestazione (art. 1137 c.c.). Si sottolinea che, a differenza della nullità, la decadenza dal diritto di impugnazione per motivazioni afferenti alla annullabilità non possa essere dichiarata d'ufficio, essendo materia non sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5254) e il cui onere della prova incombe sulla parte che la afferma (Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1999, n. 2837). Secondo il giudice, quindi, chi ha volontà di far valere in giudizio motivi afferenti alla annullabilità della delibera assembleare ha l'onere di agire nei termini previsti per l'opposizione alla delibera assembleare, non potendo invece superare detto termine e introdurre il tema dell'invalidità della delibera nella sede dell'opposizione a decreto ingiuntivo. L'opposizione, sulla base di tali motivi, veniva rigettata e il decreto ingiuntivo, confermato. Osservazioni La sentenza appare del tutto corretta. Quella che può apparire come una decisione tutto sommato semplice, nasconde invece un ragionamento giuridico complesso. Con questa decisione, il giudice ci fa capire la prevalenza del diritto condominiale su parte del diritto civile, naturalmente con riguardo a quanto discusso nella sentenza. Affermando che chi vuole avvalersi della contestazione di motivi di annullabilità della decisione deve rispettare il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c., in buona sostanza il giudice stabilisce che tale termine ha la precedenza rispetto al termine dei 40 giorni dalla notificazione previsto dalle norme sull'opposizione al decreto ingiuntivo. Qual è il motivo di tale decisione? Tutt'altro che apodittica, la decisione è basata sulla ratio legis dell'art. 1137 c.c., che stabilisce un termine breve di soli 30 giorni per fare in modo di bilanciare le esigenze dei condomini e del condominio. Se il condomino dissenziente ha motivo e volontà di contestare vizi concernenti l'annullabilità della delibera, questi ne ha facoltà, nel termine di 30 giorni. Il prolungamento di detto termine sarebbe, infatti, oltremodo gravoso sul condominio e sui condomini favorevoli alla delibera, che si vedrebbero soggetti ad una impugnazione per un tempo lungo e indeterminato e non potrebbero dare luogo a quanto deciso fino al decorso del termine. Il termine di 30 giorni consente quindi ai condomini la revisione ed eventuale impugnazione dei vizi minori, consentendo la cristallizzazione delle decisioni in mancanza di opposizione. Coerentemente, invece, l'ordinamento non prevede termine per la contestazione della nullità delle sentenze, che essendo un vizio gravissimo deve potere essere contestato senza termini di decadenza dai condomini aventi diritto. Nonostante, quindi, la validità del termine di 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, decorrenti dalla notifica del titolo all'ingiunto, laddove questi voglia contestare vizi relativi alla delibera dovrà considera il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. e non pensare che la veste di opposizione a decreto ingiuntivo e i suoi specifici termini abbiano in qualche modo derogato allungando gli ordinari termini di contestazioni delle annullabilità delle delibere condominiali. Riferimenti Celeste, Anche l'appello avverso la sentenza che decide sull'impugnazione della delibera condominiale va proposto con citazione, in IUS Condominioelocazione, 23 novembre 2017; Costabile, L'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c.: i problemi processuali connessi alla scelta del ricorso, in Giur. merito, 2008, fasc. 10, 2008, pag. 2459; Garofalo, Gli incerti confini di prescrizione e decadenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1° dicembre 2023, 1101; Meo, Impugnazione della delibera assembleare: citazione o ricorso?, in Dir. e giust., 2011, 115. |