Raccolta giocate: l’esenzione IVA non è limitata solo a chi effettua lo «scassettamento»
02 Gennaio 2025
Massima Nell'ambito dei rapporti contrattuali tra concessionario ed esercente, per “raccolta delle giocate” non si deve intendere esclusivamente la raccolta del denaro incassato (cd. scassettamento), con la conseguenza che ove l'esercente non provveda a materialmente raccogliere l'incasso permane comunque il regime di esenzione IVA. Il caso Un contribuente, quale titolare di un bar, svolgeva anche attività di gestione di apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (breviter TULPS). L'Agenzia delle Entrate gli notificava, ai fini IVA, un avviso di accertamento relativo ai compensi dichiarati per l'attività di raccolta delle giocate, sul presupposto della loro imponibilità. Il contribuente si opponeva alla ripresa fiscale in virtù del regime di esenzione previsto dalla disciplina IVA (art. 10, comma 1 n. 6, d.p.r. n. 633/1972) e in conseguenza del suo rapporto diretto, quale esercente, con il concessionario (società di diritto maltese, con branch in Italia, regolarmente autorizzata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla gestione del “gioco a distanza” anche mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, con possibilità, a sua volta, di autorizzare terzi alla raccolta delle giocate). L'Ufficio non aveva contestato la circostanza circa la non soggezione ad IVA dei compensi derivanti dal rapporto diretto tra concessionario ed esercente, quanto piuttosto che i proventi del ricorrente-esercente derivassero effettivamente da un rapporto contrattuale diretto con il gestore (Alfa s.r.l.) e non già con il concessionario. In particolare, secondo l'Ufficio e stando al tenore letterale della disposizione di riferimento, per “raccolta delle giocate” si deve esclusivamente intendere la raccolta del denaro incassato, cd. “scassettamento”, con la conseguenza che ove l'esercente non provveda a materialmente raccogliere l'incasso (effettuato, nel caso di specie, dal gestore) non vi potrebbe essere l'esenzione IVA. La questione e la soluzione giuridica I giudici emiliani hanno deciso per l'accoglimento del ricorso, così annullando la ripresa fiscale. Con un focus sul contratto tra esercente e concessionario, la Corte ha messo in evidenza come, nelle quietanze stampate dagli apparecchi da gioco nella fase di “scassettamento”, fosse indicato che il corrispettivo riconosciuto dal concessionario all'esercente per la raccolta delle giocate veniva versato dal gestore all'esercente «in nome e per conto del concessionario». Trattavasi, pertanto, di «compenso per i servizi di attività di raccolta delle giocate prestati dall'esercente nei confronti del concessionario». Queste in particolare le previsioni contrattuali dirimenti:
Errava quindi l'Ufficio, secondo il Collegio, laddove aveva affermato che il ricorrente figurava quale soggetto esercente sulla base di specifici accordi contrattuali intercorsi con altri soggetti incaricati della raccolta, quale il solo gestore: risultava, infatti, documentalmente che l'accordo per la raccolta delle giocate era fra il ricorrente ed il concessionario e non già tra il ricorrente ed altri soggetti incaricati alla raccolta. Inoltre, in altro punto del contratto, si evinceva che «il gestore era un soggetto incaricato dal concessionario per gestire il rapporto tra concessionario ed esercente». Doveva, quindi, concludersi che, per i proventi in questione, non si configurassero prestazioni poste in essere tra gestore ed esercente, in quanto era solo il concessionario che poteva autorizzare terzi alla raccolta delle giocate e quindi autorizzare l'esercente a tenere collegate tali macchinette alla rete telematica per la raccolta delle giocate. In sostanza, a favore della tesi del ricorrente, propendevano i seguenti elementi fattuali:
I giudici, pertanto, non hanno ritenuto accoglibile la tesi dell'Ufficio a tenore della quale per "raccolta delle giocate" si deve esclusivamente intendere la raccolta del denaro incassato (cd. scassettamento), con la conseguenza che ove l'esercente non provveda a materialmente raccogliere l'incasso non vi sarebbe esenzione IVA. Ciò in quanto, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, «ove la legge avesse voluto limitare l'esenzione IVA ai soggetti che materialmente raccolgono l'incasso, avrebbe parlato di raccolta dell'incasso o del denaro; mentre la legge parla invece di “operazioni relative alla raccolta delle giocate”, dizione che va intesa come riferita a tutta la complessa attività messa in campo dal Concessionario, anche per mezzo di gestori ed esercenti, per consentire la realizzazione del gioco lecito». Conclusioni In definitiva, i giudici territoriali hanno considerato irrilevante, ai fini dell'esenzione IVA, che negli accordi intercorsi tra concessionario ed esercente sia previsto o meno che l'esercente raccolga materialmente l'incasso. |