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Modifiche al processo penale telematico

Ferdinando Brizzi
02 Gennaio 2025

Gli ultimi giorni del 2024 hanno visto significativi interventi normativi che hanno riguardato tempi e modi del deposito telematico degli atti nel processo penale.

In particolare, sono stati emanati il D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, avente ad oggetto Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico, e la Circolare del Ministero della Giustizia 31.12.2024, avente ad oggetto Processo penale telematico – Disciplina transitoria – D.M. 217/2023 – D.M. 206/2024 – Indicazioni operative.

    

Il d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l'art. 3 del d.m. n. 217 del 2023, prorogando fino al 31 dicembre 2025 il regime di c.d. “doppio binario” (deposito telematico e cartaceo), fermo restando la obbligatorietà (negli uffici GIP e Procura della Repubblica) del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini. 

Ha tuttavia esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni:

i. nei procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare;

ii. nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario;

iii. nei seguenti riti alternativi: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova.

Sino al 31 marzo 2025, altresì, nei suddetti uffici di primo grado, può avere luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato ed al giudizio direttissimo.

Rimane fermo poi il c.d. “doppio binario”, fino al 31 dicembre 2025, per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (misure cautelari personali e reali) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Per i seguenti uffici giudiziari, infine, l'obbligatorietà del deposito telematico è prevista solo a decorrere dal 1° gennaio 2027: Ufficio del giudice di pace, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Tribunale per i minorenni, Tribunale di Sorveglianza, Corte di Appello, Procura Generale presso la Corte di Appello, Corte di cassazione, Procura Generale presso la Corte di cassazione. Medesimo regime è previsto anche per i procedimenti in materia di misure di prevenzione.

Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Nella Circolare del Ministero della Giustizia 31.12.2024 sono contenute le indicazioni operative indirizzate agli uffici giudiziari che saranno interessati dalla obbligatorietà dei depositi telematici degli atti processuali.

Critiche sono state mosse al Ministero dall'Unione delle Camere Penali per essersi «dimostrato insensibile alle conseguenze cui saranno esposti i difensori - ma soprattutto i propri assistiti - dallo spirare, per motivi a loro estranei, del termine per il deposito di atti fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa, preferendo far finta di fronte all'Europa che il processo penale in Italia è già telematico per cui l'Italia è meritevole dei fondi del PNRR».

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