D.M. n. 206 del 2024: una Circolare del Ministero risponde ai primi (ma non esauriti) dubbi
09 Gennaio 2025
Segnatamente, ai fini della completezza del fascicolo informatico, invita al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, previa scansione dell'originale analogico, salvo che non si tratti di documenti che per loro natura o specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. A tal fine rileva l'art. 111-bis comma 3 c.p.p., che introduce una deroga alla regola generale del deposito telematico obbligatorio, quando la "natura" dell'atto o del documento o "specifiche esigenze processuali" non consentono "l'acquisizione informatica", dato che proprio la nuova circolare dell'8.1.2025 pare ribadire: se il difensore produce in udienza, il che significa che può sempre farlo, un documento o un atto in formato cartaceo, compreso quindi quello di costituzione di parte civile, l'atto e il documento andranno poi scansionati. undefined |