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D.M. n. 206 del 2024: una Circolare del Ministero risponde ai primi (ma non esauriti) dubbi

09 Gennaio 2025

In data 8.1.2025, il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia ha diramato, ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica, una circolare che, alla luce del D.M. 206 del 27.12.2024, affronta il tema della sottoscrizione dei verbali di udienza e delle «modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti nel corso delle medesime udienze». 

Segnatamente, ai fini della completezza del fascicolo informatico, invita al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, previa scansione dell'originale analogico, salvo che non si tratti di documenti che per loro natura o specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

A tal fine rileva l'art. 111-bis comma 3 c.p.p., che introduce una deroga alla regola generale del deposito telematico obbligatorio, quando la "natura" dell'atto o del documento o "specifiche esigenze processuali" non consentono "l'acquisizione informatica", dato che proprio la nuova circolare  dell'8.1.2025 pare ribadire: se il difensore produce in udienza, il che significa che può sempre farlo, un documento o un atto in formato cartaceo, compreso quindi quello di costituzione di parte civile, l'atto e il documento andranno poi scansionati.

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