Limite all’arbitrarietà e verifiche fiscali: la Corte EDU condanna l’Italia

La Redazione
06 Febbraio 2025

Secondo la Corte EDU, l’Italia non fornisce idonee garanzie contro l’arbitrarietà delle autorità nazionali in sede di verifica fiscale nei confronti di persone giuridiche e locali ove venga svolta un’attività professionale.

A seguito del ricorso promosso da Italgomme Pneumatici Srl ed altro c. Italia un gruppo di aziende e studi professionali ricorrono alla Corte EDU per non avere il Governo italiano rispettato l'art. 8 CEDU, che stabilisce un livello minimo di garanzia alle misure adottate e alle modalità di svolgimento delle verifiche fiscali presso persone giuridiche e locali adibiti ad attività professionali. Contesta, inoltre, la possibilità di sequestro, insieme ai documenti obbligatori ai sensi della legge sulla contabilità, di altri documenti per cui tale obbligatorietà non è prevista dalla legge. Infine, contesta la mancanza di qualsiasi controllo giurisdizionale ex ante o ex post sulle misure adottate dalle autorità nazionali.

Tramite l'analisi dettagliata della normativa nazionale italiana rispetto ai principi delineati dall'art. 8 CEDU, la Corte rileva come, mentre nel caso in cui avvengano presso abitazioni private (tutelate dall'art. 14 Cost.) le attività di controllo fiscale sono condizionate dalla presenza di precisi requisiti (quali un tenore di vita incompatibile con il basso reddito dichiarato, la sottrazione ai propri doveri fiscali…) questi criteri non sono previsti nel caso in cui l'ispezione avvenga presso persone giuridiche o locali adibiti ad attività professionale.

Inoltre, mentre nel primo caso i requisiti devono essere valutati prima di effettuare l'audit in loco e sulla base di un'analisi delle banche dati disponibili, nel secondo caso non è necessaria alcuna autorizzazione scritta, né alcun giustificativo. La Corte evidenzia anche come, sempre nel caso di ispezione presso persone giuridiche o locali in cui si svolga attività professionale (e contrariamente alla verifica presso un'abitazione privata) non è possibile escludere dall'accertamento, dalla perquisizione e dal sequestro i documenti di natura extracontabile che il contribuente non è tenuto a conservare, produrre o esibire ai sensi di legge.

Anche tenendo conto dell'ampio margine lasciato dalla normativa europea agli Stati, l'assenza dell'esercizio di poteri coercitivi nel corso dell'attività ispettiva e l'importanza dell'obiettivo di misure simili in ambito fiscale, la Corte conclude che il quadro giuridico italiano lascia un eccessivo margine di discrezionalità alle autorità nazionali. Allo stesso tempo, non fornisce un sufficiente controllo ex post delle attività ispettive, nonostante la possibilità di adire la tutela giudiziaria.

Alla luce di tutto quanto considerato, la Corte ritiene che le verifiche fiscali secondo le modalità considerate non avvengano “in conformità alla legge” come richiesto dall'art. 8 CEDU, per cui l'Italia dovrà adeguarsi ai principi previsti dalla stessa Convenzione e adottare tutte le misure necessarie per porre un limite idoneo alla discrezionalità dell'azione delle autorità nazionali, nonché a fornire rimedi effettivi ed efficaci contro arbitri ed interferenze illecite da parte delle stesse.