Tributario

Il rapporto tra transazione fiscale e confisca per equivalente nei reati tributari

07 Febbraio 2025

Con la sentenza in commento la Cassazione analizza il rapporto tra confisca per equivalente, nell'ambito di un reato di omesso versamento IVA, e la transazione fiscale.

Massima

Con riferimento alla violazione dell'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la ristrutturazione del debito tributario, non può essere mantenuta sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotta in misura corrispondente all'intervenuto accordo.

Il caso

Il caso sottoposto alla Corte di cassazione origina dal ricorso presentato dal difensore del condannato contro l'ordinanza emessa dal Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riduzione della confisca disposta con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000.

Il motivo di gravame era inerente alla contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riduzione della confisca, nella parte in cui si affermava che soltanto l'integrale pagamento del debito tributario potrebbe condurre alla non operatività della confisca. In particolare, il ricorrente censurava la motivazione di detta ordinanza nella parte in cui non era stata ritenuta rilevante la riduzione del debito tributario, al fine di rideterminare il profitto del reato e il conseguente ammontare della confisca.

La questione

La questione portata all'attenzione della Corte di cassazione concerne il rapporto tra la confisca per equivalente a seguito della condanna per un reato tributario e l'accordo di ristrutturazione del debito tributario che il contribuente porta avanti con l'Amministrazione finanziaria.

Infatti, in caso di omologazione da parte del tribunale civile di tale accordo, l'importo dovuto dal contribuente viene modificato, in maniera più favorevole, con la conseguenza che anche la somma oggetto di confisca per equivalente dovrà essere ridotta.

Nel caso in esame, tuttavia, il giudice di prime cure aveva respinto l'istanza in quanto aveva ritenuto irrilevante l'intervenuta transazione fiscale, poiché questa non poteva essere qualificata come pagamento del debito erariale, che rappresenta l'unica condotta idonea per richiedere la riduzione della confisca del profitto del reato tributario.

La soluzione giuridica

Nell'esaminare il ricorso proposto contro l'ordinanza che aveva rigettato la questione, la Corte di cassazione si sofferma, in primo luogo, sul rapporto tra procedimento penale e l'accordo con l'Ammirazione finanziaria.

In particolare, spetta al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può sovrapporsi e anche entrare in contraddizione con quella eventualmente compiuta dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria.

Tuttavia è altrettanto vero che, nei casi di ammissione del debitore alla sola rateizzazione del debito tributario, la mera ammissione a un piano di rateizzazione non è sufficiente a legittimare una richiesta di revoca o riduzione della confisca, essendo necessario un quid plurís, costituito dal pagamento (integrale o parziale) del debito tributario

La rateizzazione, a ben vedere, consente di suddividere il pagamento dell'intero debito, immediatamente dovuto, in più rate, senza incidere sul quantum debeatur, che rimane nella misura originariamente stabilita, ma solo sul tempo dell'adempimento, cosicché un tale accordo non può determinare una riduzione della confisca del profitto del reato.

L'accordo di ristrutturazione del debito ha, invece, contenuto transattivo non limitato al solo termine di adempimento, in quanto con esso il creditore effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie e dello stato di crisi in cui lo stesso si trova, che si sostanzia nella rinuncia ad alcuni diritti (in particolare alla riscossione di tutto il credito). Tale accordo, quando intervenuto con l'Amministrazione finanziaria, sotto forma di transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall., incide direttamente sull'entità del debito erariale, che subisce una modifica quantitativa, incidendo, di conseguenza, anche sul profitto del reato.

Nello specifico, il contenuto transattivo non è limitato al solo termine di adempimento, in quanto con esso il creditore effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie e dello stato di crisi in cui lo stesso si trova, che si sostanzia nella rinuncia ad alcuni diritti.

Alla luce di tale differenza, allora, risulta chiaro come la transazione fiscale, ex art. 182-ter l.fall., incidendo direttamente sul quantum della somma di denaro dovuta all'Amministrazione finanziaria per l'Iva non versata, che costituisce il profitto del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, esplichi necessariamente i propri effetti anche sulla confisca per equivalente del profitto di tale reato, nel senso di determinare una necessaria rivisitazione dell'ammontare del quantum del profitto del reato e, con esso, della somma da assoggettare a confisca, quando la misura di quella originariamente disposta risulti eccedente rispetto all'attuale debito tributario da estinguere che costituisce il profitto del reato.

La confisca per equivalente quindi, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, non può essere mantenuta sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotta in misura corrispondente ai ratei via via versati per effetto della convenzione.

Il presupposto per la riduzione della confisca va dunque individuato esclusivamente nella riduzione del debito tributario conseguente all'omesso versamento dell'imposta dovuta.

La Corte di cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale.

Osservazioni

Mediante la decisione oggetto del presente commento, la Suprema corte ha fatto buon governo e corretta applicazione dei principi che regolano la materia.

La confisca per equivalente, per sua intrinseca natura, non può avere a oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, imponendosi quindi una valutazione relativa all'equivalenza tra il valore dei beni e l'attuale entità del profitto del reato (quale risultante a seguito dell'accordo di ristrutturazione del debito, per effetto del quale l'Amministrazione finanziaria ha rinunziato a parte della propria pretesa creditoria, determinando una riduzione dell'imposta dovuta e, quindi, anche del profitto del reato tributario, che non può essere superiore al debito fiscale).

La confisca non può che corrispondere al profitto del reato con la conseguenza che se, in forza di un accordo di ristrutturazione del debito questo sia stato rideterminato, non potrà essere mantenuto il vincolo nel suo quantum originario, pena la violazione del principio di proporzionalità.

Si assisterebbe in tal caso ad una palese quanto inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'abiezione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.

La pronuncia in esame è di particolare interesse in quanto pone l'accento sulle differenti ricadute in caso di transazione fiscale che, come visto, esplica le conseguenze anche con riferimento alla somma oggetto di confisca obbligatoria, e la mera presentazione di un piano di rateizzazione del debito tributario che, salvi casi di concreto pericolo per le garanzie patrimoniali, non consente l'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p.-

Su tale ultimo punto, infatti, il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 di «Revisione del sistema sanzionatorio tributario», in attuazione dell'art. 20, l. 9 agosto 2023, n. 111 che – tra le altre cose – ha modificato i reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000 prevedendo delle specifiche cause di non punibilità e coordinando le sanzioni amministrative con quelle tributarie.

In particolare, all'art. 12-bis, è stato introdotto il comma 2-bis ove sono previsti alcuni limiti al sequestro dei beni finalizzato alla confisca nel caso in cui sia in corso l'estinzione mediante rateizzazione del debito tributario; salvo alcune eccezioni, la confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 non trova applicazione in caso di accordo tra il contribuente ed il fisco, in modo da evitare che il cittadino contribuente si veda spogliato della somma oggetto del debito tributario.

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