L’ambito di operatività dell’ordinanza di rigetto della domanda ex art. 183-quater c.p.c.
12 Febbraio 2025
Il dubbio sulla applicabilità del disposto di cui all'art. 183-quater c.p.c., (ordinanza di rigetto della domanda) anche a procedimenti diversi da quelli innanzi al Tribunale deriva dal richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. che, appunto, rinvia, in quanto applicabili, alle norme dettate per il procedimento innanzi al Tribunale per i giudizi di appello in senso ampio (Corte di appello e Tribunale in veste di giudice di secondo grado rispetto ai provvedimenti del giudice di pace), nonché dal richiamo contenuto nell'art. 311 c.p.c. che, per il giudice di pace, rinvia alle norme procedimentali dei giudizi innanzi al Tribunale, sempre in quanto applicabili. Ci si chiede, allora, se il dettato dell'art. 183-quater c.p.c. rientri fra quelle norme “compatibili” da applicarsi anche al di fuori del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale. Già il dettato della norma si riferisce espressamente al giudizio innanzi al Tribunale in primo grado, tanto che sembra palese che l'ambito applicativo della norma in questione non possa andare al di fuori di quella sede. A tale argomento letterale, poi, si aggiunge anche la natura del provvedimento in questione. L'ordinanza di rigetto della domanda, infatti, rappresenta una sorta di filtro nel giudizio di primo grado per le cause manifestamente infondate (in questo senso si esprime la Relazione su novità normative n. 110 redatta dal massimario della Corte di cassazione, Roma, 10 dicembre 2022) o per i casi in cui vi siano delle carenze nell'atto introduttivo del giudizio (i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. ivi richiamati). Orbene, tali condizioni non potrebbero presentarsi nell'ambito di un giudizio di impugnazione e nemmeno dinnanzi al giudice di pace, stante la struttura procedimentale di quest'ultimo (il rito è, per sua natura, rapido e l'art. 316 c.p.c. prevede che la domanda possa proporsi anche verbalmente). Pertanto l'art. 183-quater c.p.c. si renderà applicabile solamente ai procedimenti innanzi al Tribunale quando questo sia giudice di primo grado e non quando sia giudice di appello, come nel caso di giudizio svoltosi in primo grado innanzi al giudice di pace (art. 341 c.p.c.). Potrebbe interessarti |