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Tribunale di Roma: Linee guida per l'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio nei procedimenti in materia di famiglia e minori

La Redazione
18 Febbraio 2025

Nel contesto delle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale, si ravvisa l'importanza di sviluppare linee guida specifiche per la realizzazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU). Tale iniziativa mira a delineare prassi metodologiche e deontologiche per orientare CTU, CTP, ausiliari, avvocati e magistrati, nel rispetto delle normative sovranazionali e interne, sia procedurali che sostanziali.

L’intento delle linee guida è quello di creare un documento che risponda in maniera accurata ai quesiti del giudice, garantendo la contraddittorietà e promuovendo un'adeguata interlocuzione tra il consulente e il giudice durante le attività, che sia improntato al rispetto dei tempi processuali e della normativa sulla privacy, infine, che ponga al centro delle attenzioni la dignità e i diritti delle persone coinvolte, con particolare riguardo al migliore interesse del minore.

Di seguito i punti salienti:

1.Nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio e assegnazione dell'incarico

In osservanza degli articoli 22 e 23 del codice di procedura civile, il giudice nomina il consulente tecnico, scelto tra i professionisti iscritti all'apposito Albo del Tribunale, in base alle competenze e all'esperienza professionale più idonee. Prima dell'accettazione dell'incarico, il CTU nominato deve presentare apposite dichiarazioni sul suo status disciplinare degli ultimi cinque anni e su eventuali situazioni di incompatibilità. Durante il giuramento o successivamente, il CTU può proporre osservazioni al quesito del giudice e suggerire una consulenza tecnica collegiale, se necessario.

2.Incompatibilità del CTU nominato

Il CTU deve garantire terzietà e imparzialità. In presenza di circostanze che potrebbero comportare la sua ricusazione, queste devono essere prontamente comunicate al giudice. È fondamentale evitare ricusazioni strumentali e assicurare che le motivazioni di astensione siano attentamente valutate per garantire trasparenza e neutralità. Le situazioni di incompatibilità includono relazioni pregresse con le parti coinvolte o precedenti incarichi professionali da una delle parti o dal consulente tecnico psicologo.

3.Nomina e procedura dei CTP: Garanzie e Responsabilità

Il giudice può designare il CTP entro il termine stabilito, secondo le disposizioni degli articoli 201 c.p.c. e 91 disp. att. c.p.c., conformi alle ultime normative sul PCT. La parte può procedere con la nomina di più CTP solo se il giudice ha designato vari CTU con competenze specifiche. Durante la consulenza, se la parte non ha nominato il CTP entro il termine assegnato ex art. 201 c.p.c., può farlo solo previa richiesta motivata di proroga e approvazione del giudice. Eventuali sostituzioni del CTP devono essere motivate e comunicate tempestivamente al giudice con nota depositata digitalmente e notifica al CTU.

4.Fase preliminare: Pianificazione e Procedure

 All'inizio delle operazioni peritali, il CTU concorda con i CTP le procedure, anticipando un possibile percorso specialistico. Tali procedure possono essere adattate in base ai nuovi sviluppi investigativi, su sollecitazione del CTU e con l'accordo dei CTP. Il CTU assicura che gli incontri siano concordati tenendo conto dell'importanza della presenza dei CTP, ma ponendo il benessere dei minori come priorità principale per garantirne tempi congrui. CTU e CTP collaborano per rispettare le scadenze di presentazione del resoconto peritale stabilite dal giudice. Proroghe sono richiedibili solo per comprovate esigenze gravi e specificamente documentate.

5.Ruolo della CTU

La Consulenza Tecnica d'Ufficio ha un ruolo valutativo, non conciliativo o modificativo. Rientra comunque nel mandato esplorativo del CTU, insieme alle difese tecniche delle parti, l'analisi e la valutazione delle possibilità di risoluzione delle divergenze all'interno del nucleo familiare.

6.Questionario per il CTU

In ambito giuridico, la chiara definizione dello scopo e del contenuto delle questioni sottoposte all'Esperto del Tribunale Civile, o CTU, costituisce un aspetto cruciale per il corretto e fruttuoso svolgimento delle attività di perizia. A tal fine, il CTU riceve un questionario, personalizzato in base alla specificità e alle peculiarità di ciascuna situazione, con l'obiettivo di ottenere chiarezza sulle dinamiche familiari coinvolte.

Il quesito fornito al CTU si struttura come segue, considerando le varie fasi coinvolte nell'indagine peritale: analisi dei documenti processuali, audizioni dei genitori e dei figli minorenni, approfondimenti con altre figure di riferimento per i minori, e svolgimento di test e accertamenti clinici. Viene richiesto al CTU di valutare le condizioni psicologiche dei minori, il loro rapporto con i genitori e altre figure di riferimento, nonché eventuali soggetti conviventi, se presenti.

In particolare, il CTU è chiamato a: valutare le competenze genitoriali delle parti, considerando i limiti e le risorse psicologiche; esaminare la qualità della relazione tra ciascun figlio minore e le figure genitoriali; valutare lo stato di benessere psicologico dei minori in relazione ai conflitti esistenti tra i genitori e ai comportamenti parentali inappropriati; indicare se siano necessari interventi di sostegno o l'intervento dei Servizi Sociali nel migliore interesse del minore.

Conclusa l'indagine, il CTU può offrire sostegno per una conciliazione tra i genitori, garantendo così una soluzione concordata del contenzioso. Rispetto alla partecipazione degli avvocati, il giudice può invitare i difensori ad astenersi dalle operazioni peritali, se presente un CTP, per tutelare l'ambiente più adatto per i soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda la produzione di documenti, il fascicolo processuale viene interamente reso disponibile al CTU attraverso l'applicativo Consolle. Durante le operazioni peritali, ulteriori documenti psicologico-clinici e sanitari possono essere presentati o acquisiti, allegati successivamente alla relazione peritale con indicazione delle fonti di consultazione per garantire piena trasparenza e contraddittorio nella procedura legale.

7.Operazioni peritali

Nel corso delle operazioni peritali, il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) agisce in conformità con le disposizioni di legge. Durante l'avvio di tali operazioni, il CTU redige e sottoscrive un verbale in cui si esplicitano dettagli cruciali: l'approccio metodologico previsto, le modalità delle operazioni peritali, i compiti assegnati agli ausiliari e, in caso di consulenze più di un CTU, la suddivisione dei compiti. La presenza di difensori o del curatore speciale durante tali operazioni, così come l'ascolto del minore, sono adeguatamente regolate.

Inoltre, il CTU redige e sottoscrive un verbale di chiusura che attesta eventuali contestazioni e istanze dei CTP; in loro assenza, conferma congiuntamente la completezza e la regolarità delle operazioni. Le informazioni e considerazioni dei CTP ai sensi dell'art. 194 c.p.c. vengono comunicate al CTU durante le operazioni peritali e vanno documentate, salvo situazioni urgenti che richiedono comunicazioni tramite PEC.

Il CTU utilizza la narrazione autobiografica come strumento principale per l'esame degli adulti, spiegando che le dichiarazioni delle parti hanno rilevanza solo clinica, non potendo essere usate per decisioni giudiziarie. I test (proiettivi e psicometrici) possono integrare l'analisi clinica se necessario, ma non sono la base esclusiva per diagnosticare. Prima di somministrare test, il CTU deve chiarire le finalità dell'indagine e si avvarrà di professionisti competenti; gli esiti di tali test verranno discussi con i CTP e documentati.

Per l'ascolto del minore, si garantirà l'informazione sui fini dell'ascolto; mentre difensori e parti sono esclusi, i CTP possono partecipare con specifiche modalità. Il curatore speciale è coinvolto solo in specifici contesti e su autorizzazione del CTU. La presenza del curatore durante l'esame clinico del minore dipende da valutazioni specifiche effettuate caso per caso.

8.Registrazione dei colloqui peritali e deposito

Le attività dirette del CTU con il minore devono essere sempre audio-video registrate; l'esclusione della registrazione è possibile solo se pregiudizievole per il minore o per particolari limiti processuali. I supporti con le registrazioni devono essere allegati alla CTU. Per gli esami degli adulti, il giudice può disporre la registrazione per motivi specifici. Se il CTU decide di non registrare gli incontri, le parti non possono farlo autonomamente; qualsiasi violazione comporterà il divieto di deposito e utilizzo delle registrazioni nel processo.

8.Violenza domestica

Il d,lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 - Riforma Cartabia - introduce un capitolo sulla "violenza domestica o di genere" (artt. 473-bis.40 e ss) regolando valutazioni e interventi specifici dell'A.G. e degli ausiliari. Il termine comprende abusi familiari e violenza domestica o di genere, rivelandone fatti che il giudice civile deve accertare per proteggere genitori e minori. Le buone prassi metodologiche e deontologiche per i CTU e CTP sono necessarie.

9.Quesito specifico in caso di violenza

Il CTU, considerando gli indizi di violenza, valuta le competenze e lo stato dei genitori e dei minori coinvolti. Propone misure per l'affidamento del figlio, tempi con i genitori, sostegni necessari, e percorsi di tutela.

Buone prassi nei casi di violenza

  • Nomina del CTU, Il Giudice, secondo legge, nomina consulenti competenti in violenza domestica o di genere.
  • Giuramento del CTU: Il CTU, nel giuramento, si impegna a seguire criteri metodologici necessari per tutelare tutte le parti coinvolte.

Nel compimento dell'incarico peritale conforme agli articoli 62 e 194 del codice di procedura civile, il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) si basa sull'esame completo di tutti gli atti processuali, considerando le accuse di abuso e/o violenza domestica o di genere rappresentate, indipendentemente dalla contemporanea presenza di un procedimento penale. Nell'espletamento dell'incarico, il CTU:

1) Considera attentamente le peculiarità delle situazioni familiari che coinvolgono accuse di violenza domestica o di genere, distinguendole dai casi di conflitto genitoriale.

2) Organizza incontri peritali separati tra i genitori, rispettando le eventuali misure cautelari a tutela dei soggetti coinvolti, e adotta un calendario differente per gli incontri per ciascun genitore.

3) Adotta come priorità il superiore interesse del minore rispetto al concetto tradizionale di bigenitorialità.

4) Si limita a effettuare valutazioni senza intraprendere attività di mediazione o conciliazione, per evitare rischi di vittimizzazione secondaria, rispettando il Codice deontologico degli psicologi italiani.

5) Effettua indagini e valutazioni dei profili delle parti basate su metodologie accettate dalla comunità scientifica, concentrandosi sulle capacità genitoriali e distinguendo tra criticità temporanee e caratteristiche permanenti.

6) Esamina le relazioni genitoriali tramite osservazioni diadiche tra madre-figli e padre-figli anziché tridiche.

7) Registra audio-video degli ascolti dei minori, considerando l'età e il grado di comprensione del minore, prestando attenzione alle sue opinioni verbalizzate o deducibili dal comportamento.

8) Valuta le competenze genitoriali bilanciando fattori protettivi e di rischio, valutando la capacità di autocoscienza del genitore potenzialmente maltrattante, il suo rapporto funzionale con l'altro genitore, e la sua capacità di cura e educazione del minore.

9) Considera disagi o desideri del minore rispetto agli incontri peritali, notificando tempestivamente al giudice situazioni potenzialmente pregiudizievoli per il minore.

10) Differenzia tra le narrazioni delle parti, i comportamenti osservati, le dichiarazioni del minore e le relative valutazioni nella relazione finale, indicando le metodologie seguite.

10. Definizione e Trattamento dei Dati Personali

Considerando il D.lgs. 101/2018 che allinea la normativa interna al Regolamento UE n. 679/2016 e le Linee Guida per il trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del pubblico ministero (delibera garante 46/2008), ancora applicabili, è da ritenersi l'attività dei consulenti tecnici e dei periti è strettamente interconnessa con l'ambito giurisdizionale, condividendo compiti e finalità istituzionali. Tale attività comporta l'acquisizione di dati personali delle parti o di terzi, rientranti nei trattamenti previsti per motivi di giustizia. Pertanto, il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) non necessita del consenso dell'interessato per l'acquisizione e il trattamento dei dati personali, ma deve operare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza.

11.Struttura e Contenuto della Relazione Peritale

La relazione peritale deve essere concisa, chiara e coerente. Deve essere suddivisa in sezioni distintive, includendo:

  • Riferimenti bibliografici nazionali e internazionali pertinenti alla valutazione svolta, con indicazioni sulle linee guida adottate.
  • Descrizione della metodologia e delle modalità impiegate nell'incarico, comprensive di un calendario delle operazioni.
  • Deduzioni tratte dalle indagini condotte, accompagnate da sintesi dei colloqui clinici.
  • Conclusioni rispondenti alle domande poste dal giudice, presentate in modo sistematico per ciascun quesito.

12. Conclusioni e Incompatibilità del CTU

Dopo la conclusione dell'incarico, il CTU e i collaboratori devono evitare l'assunzione di incarichi privatamente a favore delle parti coinvolte o dei minori, garantendo così la neutralità anche in futuri interventi giudiziali.

13. Compensazione Economica per il CTU

La liquidazione degli onorari per il CTU segue le disposizioni dell'art. 24 del DM 30/5/2002, moltiplicando i compensi indicati per ciascuna parte esaminata in analogia con le riscontrate responsabilità.

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