Cassa Integrazione Guadagni

03 Maggio 2016

L'Ordinamento italiano prevede diversi interventi mediante i quali lo Stato, attraverso la gestione dell'INPS, partecipa nel sostenere il salario dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi ovvero espulsi dai processi produttivi. Tali interventi possono essere suddivisi in forme di integrazione salariale, in trattamenti di mobilità, nel pensionamento anticipato.
Inquadramento

Il D.Lgs. n. 148/2015 ha riformato in modo sostanziale la disciplina della Cassa Integrazione guadagni. Dal 24 settembre 2015 l'intervento della Cassa Integrazione, sia ordinaria che straordinaria è prerogativa solo di aziende operanti in determinati settori che soddisfino determinate condizioni. Per tutte le altre aziende è operante l'intervento dei fondi di solidarietà. Per gli interventi di cassa integrazione ordinaria le cui domande sono state presentate in data antecedente al 24 settembre 2015 si applica la disciplina anteriore e comunque non è richiesto il requisito della “anzianità di effettivo lavoro”.

Schema di sintesi delle novità introdotte dal D.Lgs. n.148/2015 in materia di integrazione salariale

Integrazione salariale CIGO e CIGS agli apprendisti

  • E' prevista l'estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con la conseguente estensione degli obblighi contributivi;
  • Gli apprendisti diventano destinatari della CIGO e della CIGS, limitatamente alla causale di crisi di impresa.

Durata massima complessiva delle integrazioni salariali

  • CIGO e CIGS: durata massima complessiva per ciascuna unità produttiva pari a 24 mesi in un quinquennio mobile;
  • In caso di utilizzo dei contratti di solidarietà il limite può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile.

Politiche attive del lavoro:
meccanismi di condizionalità-patto di servizio personalizzato

I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell'orario di lavoro sono convocati dai centri per l'impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.

Aumento delle aliquote contributive

Introduzione delle aliquote del contributo d'uso (contributo addizionale).

Contributo addizionale in percentuale della retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidarietà):

  • 9% sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile;
  • 12% sino a due anni di utilizzo nel quinquennio mobile;
  • 15% sino a tre di utilizzo nel quinquennio mobile.

Novità CIGO introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015

Riduzione del contributo ordinario pagato su ogni lavoratore

L'aliquota del contributo ordinario pagato da tutte le imprese indipendentemente dall'utilizzo della cassa passa:

  • dall'1,90% all'1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti;
  • dal 2,20% al 2% per della retribuzione per le imprese sopra a 50 dipendenti;
  • dal 5,20% al 4,70% per l'edilizia.

Limiti all'utilizzo

E' vietato autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

Semplificazione della procedura di concessione delle integrazioni salariali ordinarie

La Cassa integrazione Ordinaria sarà concessa dalla sede INPS territorialmente competente, senza la preventiva deliberazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione Guadagni.

Novità CIGS

Causali per la concessione dell'intervento di integrazione straordinaria

L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per:

  • Riorganizzazione aziendale (riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale);
  • Crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
  • Contratto di solidarietà: pertanto, gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, previsti per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS, diventano una causale di quest'ultima integrazione salariale.

Limiti (crisi e cessione di azienda)

  • In caso di causale di crisi aziendale viene previsto che può essere autorizzata, per un limite massimo di 6 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, una prosecuzione della durata del trattamento di CIGS, qualora all'esito del programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

Limite (riorganizzazione aziendale e crisi aziendale)

  • Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possano essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato (questa disposizione non opera per un periodo transitorio di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto).

Durata massima dell'intervento

  • Causale di riorganizzazione aziendale: durata massima di 24 mesi per ciascuna unità produttiva. Viene eliminata la possibilità, di concedere le c.d. “proroghe complesse” (2 proroghe della durata massima di 12 mesi ciascuna);
  • Causale di crisi aziendale: durata massima di 12 mesi;
  • Causale di contratto di solidarietà di tipo “A”: durata massima di 24 mesi. Tale durata può essere estesa a 36 mesi, in quanto viene previsto che la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, sia computata nella misura della metà. Oltre tale limite, la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

Assegno di solidarietà

In vigore dal 1° gennaio 2016.

  • I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
  • E' una integrazione salariale corrisposta ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • Durata massima: 12 mesi in un biennio mobile;
  • Sostituisce i contratti di solidarietà di tipo “B”, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS.

Assegno Ordinario

  • I datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti possono richiedere l'assegno ordinario per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
  • Durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale).

Revisione della disciplina dell'assegno ordinario corrisposto dai fondi di solidarietà bilaterali

  • I fondi diversi dal fondo di integrazione salariale stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore (a seconda della casuale invocata) alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS;
  • Nota bene: attualmente l'assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, non può eccedere la durata massima prevista per la CIGO).

Istituzione del Fondo Integrazione salariale

Dal 1/1/2016 in sostituzione del Fondo di solidarietà residuale, finanzia l'Assegno di Solidarietà e l'Assegno Ordinario.

Fondo Integrazione salariale Ambito di applicazione

  • Si applica ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Attualmente rientrano nell'ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

Aliquota contributiva a partire dal 2016

  • 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 per le imprese fino a 15 dipendenti;
  • 0,65% della retribuzione a partire dal 2016 per le imprese oltre i 15 dipendenti.
Proroghe e novità 2018 - schema di sintesi

Schema di sintesi delle novità introdotte dalla Legge n.205 del 27 dicembre 2017 in materia di integrazione salariale e ricollocamento al lavoro

Proroga della Cigs

Stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno 2018 e 2019 finalizzati al finanziamento della proroga della CIGS per le causali:

  • riorganizzazione aziendale
  • crisi aziendale

La proroga è concessa nel limite massimo di dodici mesi. Condizione essenziale è che il programma di riorganizzazione preveda alternativamente:

  • investimenti complessi tali da non essere attuabili nello spazio temporale di ventiquattro mesi;
  • piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale

Accordo di ricollocazione

E' consentita l'anticipazione dell'assegno di ricollocazione nei limiti e alle condizioni legate ai programmi di riorganizzazione o di crisi per i lavoratori in costanza di CIGS, finalizzata ad ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro e per la partecipazione alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, realizzati anche in concorso con i fondi interprofessionali.

I lavoratori interessati possono chiedere all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo.

Cigs e Mobilità in deroga

Le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta nel periodo 8 ottobre2016 fino al 30 novembre 2017 e che cessano il programma (art.21 D.Lgs.148/2015) nel periodo 1 gennaio 2018 - 30 giugno 2018, possono accedere ad un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di 12 mesi e non oltre il 31 dicembre 2018 (con accordo da stipulare presso il Ministero del Lavoro) nell'ambito del limite di spesa complessivo previsto.

A tal fine l'impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale ove si evincano specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori.

Può altresì essere concesso un trattamento di mobilità in deroga della durata massima di dodici mesi (comunque non oltre il 31 dicembre 2018) a favore di lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 a condizioni che a tali lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politiche attive del lavoro individuate da apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e all'ANPAL.

Nel momento in cui il lavoratore trovi una collocazione di lavoro a qualsiasi titolo, decade dalla fruizione del trattamento.

Proroga di CIG in deroga

Le regioni, in seguito a specifici accordi sottoscritti presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni stesse, possono autorizzare per un periodo massimo di dodici mesi le proroghe in continuità della CIG in deroga concessa entro il 31 dicembre 2016 e con effetti nel 2017.

Tale facoltà è concessa fino al compimento dei piani di nuova industrializzazione di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali nell'ambito delle unità di crisi, nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni per l'erogazione di ammortizzatori sociali in deroga.

Cassa integrazione guadagni ordinaria

La cassa integrazione ordinaria (CIGO) viene richiesta in situazioni di crisi di breve durata e di natura transitoria. La Cassa Integrazione Ordinaria interviene in tutte le situazioni aziendali di crisi a carattere transitorio le cui cause non siano imputabili all'azienda o ai dipendenti.

Tra le cause si includono anche le “intemperie stagionali” e lo sciopero. In quest'ultimo caso la Cassa Integrazione interviene quando lo sciopero di determinati lavoratori causano l'inattività di altri lavoratori (per i quali potrà essere richiesto l'intervento di integrazione).

Datori di lavoro e lavoratori destinatari della CIGO

Datori di lavoro cui si applica la disciplina della CIGO (Art. 10 D.Lgs. n. 148/2015)

Imprese industriali

  • Manifatturiere
  • Trasporti
  • Estrattive
  • Installazione di impianti
  • Produzione e distribuzione di energia, acqua e gas
  • Edilizia e affini
  • Attività di escavazione e lavorazione di materiale lapideo
  • Frangitura delle olive per conto terzi
  • Boschive
  • Forestali
  • Tabacco
  • Enti pubblici il cui capitale non sia interamente pubblico

Imprese Artigiane

  • Edilizia e affini
  • Attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei con esclusione delle imprese che svolgono l'attività in laboratori con struttura e organizzazione distinta dall'attività di escavazione

Altre imprese

  • Calcestruzzo preconfezionato
  • Addette al noleggio e alla distribuzione di film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica
  • Impianti elettrici e telefonici
  • Armamento ferroviario

Cooperative

  • Di produzione e di lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali con esclusione delle cooperative di trasporto e facchinaggio di cui al DPR n. 602/70.
  • Agricole zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri

Aziende escluse

  • Artigiane (L. n. 443/85)
  • Terziario (Art. 49 L. n. 88/89 )
  • Credito, assicurazioni e servizi tributari
  • Piccola pesca e pesca industriale
  • Armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, ferroviarie, tranviarie, di navigazione interna
  • Impianti di trasporto a fune (L. n. 608/96)
  • Autoservizi pubblici di linea
  • Spettacolo
  • Compagnie e gruppi portuali

Lavoratori

I lavoratori cui è destinata la Cassa Integrazione ordinaria sono:

  • lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato
  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Sono esclusi:

  • dirigenti
  • lavoratori a domicilio.

Eventi atmosferici (intemperie stagionali) per i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapidei – INPS, Messaggio 28 luglio 1998 ,n. 28336 -

  • Pioggia e neve
  • Gelo
  • Nebbia e foschia
  • Oscurità
  • Vento
  • Alte temperature

Requisito dell'anzianità di effettivo lavoro

I lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di integrazione salariale, a norma dell'art. 1, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 148/2015, devono possedere presso l'unità produttiva di appartenenza, al momento della presentazione della domanda di CIGO, una anzianità di effettivo lavoro non inferiore a 90 giorni.

Il requisito non è richiesto per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per gli eventi non oggettivamente evitabili.

Particolarità

Computo delle giornate

La circolare INPS del 2 dicembre 2015 precisa che il computo delle giornate di effettivo lavoro prescinde dal numero di ore lavorate

Impresa subentrante in un appalto

Il computo delle giornate di effettivo lavoro di un lavoratore che passa alle dipendenze di una impresa subentrante in un appalto comprende anche i giorni lavorati nell'attività appaltata

Trasferimento di azienda

Come per ogni altro diritto anche le giornate lavorate presso l'azienda ceduta si trasferiscono alla nuova azienda e pertanto verranno computate nel conto dei 90 giorni.

Nota bene: per unità produttiva di appartenenza si intende la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede che abbiano una organizzazione autonoma.

È unità produttiva funzionalmente autonoma quella unità che possiede una indipendenza tecnica e nella quale si svolge un intero ciclo produttivo.

Durata del trattamento di integrazione salariale (INPS, Circolare, 2 dicembre 2015, n. 197)

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria può avere una durata massima di tredici settimane (tre mesi) continuative ed in casi eccezionali può essere prorogata per ulteriori periodi trimestrali fino ad un massimo di cinquantadue settimane (dodici mesi). L'impresa che ha usufruito di dodici mesi consecutivi può presentare una nuova richiesta per la stessa unità produttiva solo dopo che siano trascorse almeno cinquantadue settimane di attività lavorativa. L'integrazione relativa a periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di dodici mesi in un biennio mobile (52 settimane su 104).

Per il computo del limite massimo di utilizzo della CIGO la INPS, Circolare, 20 aprile 2009, n. 58 ha modificato il proprio precedente orientamento e ha ridefinito i criteri di calcolo per la concessione da parte delle Commissioni Provinciali precisando che il limite di tre mesi continuativi può essere computato avendo riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro considerando usufruita una sola settimana quando la contrazione del lavoro ha interessato 6 giorni (o 5 giorni in caso di settimana corta).

Particolarità

Computo delle 52 settimane

La Circolare INPS del 2 dicembre 2015 precisa che nel computo delle 52 settimane non vengono inseriti gli eventi oggettivamente non evitabili. I medesimi si computano nel calcolo del superamento del limite complessivo di durata dell'integrazione salariale (quinquennio mobile)

Ferie collettive

I periodi di chiusura per ferie collettive sono esclusi dal computo dei limiti di durata della CIG

La durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale, per ciascuna unità produttiva è, per la generalità delle aziende di 24 mesi in un quinquennio mobile (Art. 4 D.Lgs. n. 148/2015)

Durata massima di CIGO e CIGS (Art. 4 D.Lgs. n. 148/2015)

Aziende

Mesi

  • Generalità delle aziende

24 in un quinquennio mobile

  • Industriali dell'edilizia e affini
  • Artigiane dell'edilizia e affini
  • Industriali che esercitano l'attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo
  • Artigiane che esercitano l'attività di escavazione e di lavorazione di materiale lapideo con esclusione delle imprese che svolgono l'attività in laboratori con struttura e organizzazione distinta dall'attività di escavazione

30 in un quinquennio mobile

In evidenza: il quinquennio mobile

Per il limite del quinquennio mobile si considera la 1° settimana oggetto di richiesta della prestazione e contando all'indietro si valutano le 259 settimane precedenti. Se nell'arco temporale così valutato sono già state autorizzate 104 settimane, un ulteriore trattamento può essere autorizzato.

In evidenza: ore autorizzabili (Art.12, co. 5, D.Lgs. n. 148/2015)

Possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria fino al limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale. Il conteggio va effettuato per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta (INPS, Circolare, 2 dicembre 2015, n. 197)

Procedura

Per l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria le aziende devono:

  1. comunicare l'intenzione di procedere all'intervento alle RSA o alla RSU (se esistenti) e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e avviare la procedura di consultazione sindacale;
  2. comunicare ai lavoratori interessati la sospensione o la riduzione dell'attività;
  3. compilare e presentare all'INPS la domanda di integrazione salariale;
  4. pagare le integrazioni salariali ai lavoratori;
  5. recuperare gli importi con il modello DM 10;
  6. compilare le sezioni relative all'accredito dei contributi figurativi nelle denunce EMENS.

1) L'azienda che vuol far ricorso alla cassa integrazione guadagni deve dare preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria presente in azienda e alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria più rappresentative, operanti nella provincia di appartenenza. Nella comunicazione occorre indicare le cause di sospensione, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. La procedura può anche prevedere un esame congiunto per analizzare i problemi relativi alla tutela dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa L'intera procedura di consultazione sindacale non può comunque avere una durata superiore a 25 giorni(10 giorni se l'azienda ha in forza fino a 50 dipendenti).

Laddove gli eventi a base della richiesta siano oggettivamente non evitabili, la procedura è semplificata e prevede:

a) la comunicazione alle RSU o alle OO.SS. con l'indicazione della durata prevedibile della contrazione o della sospensione e del numero dei lavoratori interessati;

b) entro tre giorni presentare la comunicazione per l'esame congiunto (nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto la contrazione di orario superiore a 16 ore) con esaurimento dello stesso entro 5 giorni dalla richiesta.

FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI

Alle Rappresentanze Sindacali (RSU)

Alla Segreteria dei Sindacati Territoriali

Oggetto: ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 5 c.4 legge 20.5.75 n.164)

Con la presente si informa ai sensi di legge di dover procede alla richiesta di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria per i seguenti motivi ……………………………………………………………………………………………………………… ;

il prevedibile periodo e la durata è dal….. al …… ;

i lavoratori interessati sono :

n____ dipendenti per sospensione a zero ore;

n____ dipendenti per riduzione a ____ ore lavorative settimanali.

Distinti saluti



2) La scelta dei lavoratori, seppur la legge non stabilisce dei vincoli particolari, deve avvenire secondo determinati criteri connessi con la causa di sospensione del lavoro (o di riduzione di orario) e secondo i principi di non discriminazione (età, sesso, religione, capacità lavorative ecc.). I lavoratori interessati devono avere preventiva comunicazione senza alcuna particolare formalità;

3) La domanda di integrazione salariale , redatta sul mod I.G.i. 15 , inviata in modalità telematica alla sede INPS territorialmente competente, contiene:

    • la durata e le ore richieste per la CIGO;
    • il numero dei lavoratori interessati;
    • la previsione della ripresa dell'attività lavorativa;

Alla domanda va allegato:

  • copia delle comunicazioni alle OO.SS., RSU e verbale di accordo e consultazione sindacale;
  • documentazione a sostegno della causale addotta circa gli eventi oggettivamente non evitabili

La domanda per ottenere l'ammissione alla CIGO va presentata entro 15 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui hanno avuto inizio le sospensioni dal lavoro (o le riduzioni di orario di lavoro). Nel caso di mancato rispetto del termine suddetto il trattamento di Cassa Integrazione non può erogarsi per il periodo antecedente una settimana rispetto alla data della domanda e il datore di lavoro dovrà farsi carico di corrispondere al lavoratore una somma equivalente alla integrazione salariale non percepita.

4) Il pagamento relativo alla integrazione salariale, previa autorizzazione da parte dell'INPS, avviene mediante l'anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro per conto dell'INPS. Non esiste alcun obbligo da parte dell'azienda di anticipare il pagamento delle integrazioni salariali prima dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione da parte dell'INPS. Sulla integrazione non gravano i contributi da parte dell'azienda. A fronte di particolari situazioni quali la sussistenza di un procedura concorsuale, la cessazione dell'azienda, una comprovata situazione di crisi finanziaria , l'INPS può procedere ad erogare direttamente le integrazioni salariali autorizzate.

5) L'azienda che corrisponde le integrazioni salariali ai lavoratori interessati dalla CIGO recuperano i relativi importi portandoli in compensazione a conguaglio nella denuncia contributiva successiva alla data dell'autorizzazione concessa . Il termine per il recupero delle integrazioni salariali varia nei seguenti modi:

  • sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione se l'autorizzazione è stata notificata prima della scadenza del periodo di CIGO;
  • dieci anni (prescrizione ordinaria) se l'autorizzazione viene notificata dopo la scadenza del periodo di CIGO.

6) Il datore di lavoro deve compilare le sezioni relative all'accredito dei contributi figurativi nelle denunce EMENS.

La domanda

L'azienda interessata deve presentare la domanda di concessione della CIG in via telematica all'INPS. L'INPS provvederà successivamente ad inoltrare le informazioni contenute nella domanda alle Regioni e Province autonome a mezzo del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Nella domanda devono essere indicati:

  • la causa di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
  • la durata presumibile
  • i nominativi dei lavoratori interessati
  • il numero dei lavoratori mediamente occupati nei sei mesi precedenti, distinti per orario contrattuale
  • le ore richieste

Il termine di presentazione è fissato in 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; a tal fine la INPS, Circolare, 2 dicembre 2015, n. 197 precisa:

  • nel caso di domanda presentata oltre il termine, il trattamento di integrazione salariale non può essere concesso per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione e quindi dal lunedì della settimana precedente;
  • il computo dei 15 giorni avviene con l'esclusione del giorno iniziale
  • qualora la scadenza del termine cada in un giorno festivo il medesimo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Nota bene: eventi oggettivamente non evitabili. Con il D.Lgs. n. 185/2016 per eventi oggettivamente non evitabili la domanda di CIG può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Presentazione tardiva o omessa

Se l'azienda omette o tarda a presentare la domanda di cassa integrazione dovrà corrispondere ai lavoratori, qualora danneggiati, una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita (Art. 15, co.4, D.Lgs. n. 148/2015).

In evidenza: Ticket UniEmens - CIGO

L'INPS, con il Messaggio n. 1759 del 20 aprile, ha indicato le nuove modalità di comunicazione e gestione con ticket (decorrenza 23 maggio 2016) dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che possono dar luogo a integrazione salariale (CIGO). Il sistema di gestione della Cig con ticket è obbligatorio per tutte le domande di Cigo industria presentate mediante acquisizione on line. Tale obbligo è esteso alle domande trasmesse off line mediante file.xml a partire dal 6 settembre prossimo.

Per le domande di CIGO edilizia l'obbligo della procedura con ticket decorre dal 6 settembre 2016. A mezzo UniEmens il datore di lavoro riconduce ogni informazione prodotta all'Inps in ordine alle problematiche relative ai rapporti di lavoro subordinato, anche ai fini della gestione delle integrazioni salariali ordinarie a conguaglio. Con il ticket (attraverso l'Uniemens) si agevola la comunicazione e l'elaborazione di tutte le informazioni necessarie per la concessione della Cigo e il controllo dei relativi limiti e requisiti, soggettivi e aziendali, così come delineati dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 148/15.

Per inviare le domande di CIGO con ticket UniEmens è disponibile l'applicazione UNICIGO, all'interno delle funzioni di “CIG Ordinaria” dalla voce “Flusso web” sul link “Domanda semplificata (UNICIGO)”. Per l'invio di una domanda telematica Cigo è necessario associare a questa uno specifico codice (ticket) prelevato dalla stessa applicazione UNICIGO oppure dalla procedura UniEmens, dove è identificato da «IdentEventoCIG». Il predetto codice dovrà essere utilizzato anche su UniEmens in fase di esposizione degli eventi di Cig richiesta. Nella compilazione della domanda telematica Cigo andrà obbligatoriamente indicata l'Unità produttiva interessata alla richiesta di prestazione, selezionandola tra quelle censite su UniEmens.

Competenza territoriale per la concessione della CIG (decorrenza 1° gennaio 2016)

Ubicazione dell'unità produttiva

Sede Inps territorialmente competente

Nella provincia di iscrizione dell'azienda

Sede di iscrizione dell'azienda

Nella provincia diversa da quella in cui è iscritta l'azienda

Sede Inps in cui è ubicata l'unità produttiva

Nella provincia diversa da quella in cui è iscritta l'azienda e in un'area metropolitana e/o in una provincia con almeno una agenzia complessa

Direzione metropolitana Inps o Direzione provinciale a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata l'unità produttiva stessa

Cantiere non qualificabile come unità produttiva

Sede di iscrizione dell'azienda

Misura dell'integrazione salariale

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che ai lavoratori sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra le zero ore e il limite delle ore contrattualmente stabilite anche superiore alle 40 ore settimanali (così precisato dalla INPS, Circolare, 2 dicembre 2015, n. 197).

Le voci retributive da prendere in considerazione sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che abbiano carattere di continuità e obbligatorietà e siano riferite a orario di lavoro contrattualmente stabilito nel limite massimo di 40 ore settimanali.

Nell'ambito delle voci “integrabili” vanno distinte quelle rappresentanti indennità non collegate alla concreta prestazione di lavoro e quelle rappresentanti le indennità variabili conseguenti esclusivamente alla materiale prestazione di lavoro come ad esempio le indennità di trasferta. Sono pertanto” integrabili” solo le voci e le indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale. Sono altresì da escludere tutti i compensi non collegati alla prestazione ordinaria di lavoro (ore di straordinario). La retribuzione globale “integrabile” è composta anche dalle competenze corrisposte a seguito di maturazione periodica non mensile.

La somma così determinata viene ridotta in misura pari all'aliquota contributiva a carico degli apprendisti.(5,84%) a norma dell'art. 26 L. n. 41/86.

Particolarità

  • Il trattamento di integrazione salariale si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana a prescindere dal periodo di paga.
  • Se la riduzione dell'orario di lavoro viene effettuata con riferimento alla ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta in base alla durata media settimanale dell'orario del periodo ultrasettimanale considerato (Art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 148/2015).
  • L'integrazione salariale non è dovuta per le festività e per le assenze non retribuite.
  • Per i lavoratori con retribuzione fissa periodica la cui retribuzione sia ridotta in conformità a norme contrattuali per effetto della contrazione dell'attività, l'integrazione è dovuta nei limiti indicati ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato.
  • Le indennità accessorie alla retribuzione base sono computate ai fini dell'integrazione salariale con i criteri stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi; in ogni caso le indennità vanno ragguagliate ad ora nell'ambito della misura dell'indennità in rapporto ad un orario di 8 ore.

In evidenza: Lavoro a cottimo e lavoro retribuito con premi di produzione (Art. 3, co. 4, D.Lgs. n. 148/2015)

Per le retribuzioni a cottimo e per quelle basate su premi di produzioni l'integrazione salariale è calcolata sul “guadagno medio orario” percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione è dovuta.

In evidenza: anzianità di servizio

L'anzianità di servizio decorre durante il periodo di Cassa integrazione

Massimale

L'intervento di integrazione salariale non può superare un limite massimo variabile a seconda della retribuzione di riferimento. Il massimale è individuato a livello mensile e comprende anche i ratei di 13esima e mensilità aggiuntive ed è differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore. Il massimale e la retribuzione di riferimento sono rivalutati annualmente in misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

In evidenza: Massimale di integrazione salariale per l'anno 2016 (INPS, Circolare, 14 marzo 2016, n. 48)

Retribuzione mensile di riferimento

Massimale Mensile

Lordo

Netto (-5,84%)

Fino a € 2.102,24

€ 971,71

€ 914,96

Superiori a € 2.102,24

€ 1.167,91

€ 1.099.77

Calcolo dell'integrazione salariale

Calcolo della retribuzione lorda e del massimale mensile

Retribuzione lorda mensile (RLM) = retribuzione teorica (RT) + ratei delle mensilità aggiuntive (RAT)

In caso di part-time:

orizzontale = RT/100*percentuale part-time

verticale = RT/100*percentuale part-time mensile

Ratei mensilità aggiuntivi= alla retribuzione lorda mensile vanno aggiunti i ratei delle mensilità aggiuntive (RAT)

Massimale: viene poi individuato il massimale sommando la retribuzione mensile lorda ai ratei

Calcolo della retribuzione lorda e del massimale orario

Massimale orario = massimale/ore effettivamente lavorabili nel mese

Retribuzione lorda oraria per i lavoratori “mensilizzati” - RLO = RLM/divisore orario

Retribuzione lorda oraria per gli altri lavoratori – RLO = RT* num.mensilità/12 e ulteriormente diviso per le ore lavorabili

Retribuzione oraria per il calcolo della prestazione è il minore importo tra 80% di RLO e il Massimale orario – RO = RLO se 80% RLO < Massimale orario oppure Massimale orario se 80% RLO> massimale orario

Calcolo della indennità

RO x n.ore da integrare

Eventi particolari durante la Cassa integrazione

Integrazione salariale in caso di malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare

Malattia occorsa durante la sospensione del lavoro a zero ore

Il lavoratore usufruisce dell'integrazione salariale e non deve comunicare lo stato di malattia se è sospeso dal lavoro a ZERO ore

Malattia occorsa prima della sospensione del lavoro

Il lavoratore usufruisce della indennità di malattia fino all'entrata in Cassa integrazione.

Malattia occorsa durante la sospensione ad orario ridotto

Il lavoratore usufruisce dell'indennità di malattia, in questo caso prevalente

Congedo di maternità iniziato dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro

Il trattamento di integrazione salariale viene sostituito con l'indennità di maternità

Congedo di maternità iniziato prima di 60 giorni dalla sospensione dal lavoro

Prevale l'indennità di maternità

Congedo parentale

Prevale l'indennità di integrazione salariale (il diritto all'astensione al lavoro non spetta alle lavoratrici sospese)

Assegni per il nucleo familiare

Spetta ai lavoratori sospesi con le modalità ordinarie

Integrazione salariale in caso di Congedo straordinario per gravi motivi familiari

Congedo straordinario richiesto prima della sospensione del lavoro

Prevale l'indennità relativa al congedo

Congedo richiesto durante la sospensione del lavoro a zero ore

Il lavoratore usufruisce della CIG

Congedo richiesto durante la sospensione del lavoro a orario ridotto

Il lavoratore usufruisce della CIG e dell'indennità per il congedo calcolata al netto della CIG percepita

Integrazione salariale in caso di Sciopero e Ferie

Sciopero

Il lavoratore può comunicare di aderire allo sciopero ed in tal caso rinunciano all'integrazione salariale per tutto il periodo dello stesso. In mancanza di dichiarazione l'integrazione salariale viene corrisposta

Ferie in caso di sospensione a zero ore

La fruizione delle ferie può essere posticipata al termine della cessazione del periodo di sospensione a discrezione del datore di lavoro

Ferie in caso di riduzione oraria

Al lavoratore è garantito l'istituto delle ferie

Il pagamento della Cassa Integrazione

L'integrazione salariale viene pagata dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga.

Dal 24 settembre 2015 il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

L'inps provvede al pagamento diretto quando l'azienda documenta le proprie difficoltà finanziarie con la produzione della situazione debitoria e di liquidità (Allegato 2 INPS, Circolare, 2 dicembre 2015, n. 197). La richiesta della azienda va effettuata telematicamente a mezzo mod. SR41. Il medesimo modello in forma cartacea viene firmato dai lavoratori beneficiari della Cassa Integrazione e conservato in azienda.

Il Patto di servizio e lo svolgimento di attività lavorativa durante la sospensione per Cassa Integrazione

I lavoratori che beneficiano della di integrazione salariale, sospesi dal lavoro o con orario ridotto superiore al 50% calcolato nei dodici mesi, sono convocati dai servizi per l'impiego per la stipula del cd. “patto di servizio personalizzato” per la partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.

Coloro che non ottemperano alla convocazione senza giustificato motivo incorreranno nelle seguenti sanzioni:

Assente alla prima convocazione

Decurtazione della retribuzione spettante pari ad ¼

Assente alla seconda convocazione

Decurtazione del 100% della retribuzione spettante

Assente alle ulteriori convocazioni

Decadenza dalla prestazione

Coloro che non rispondono alla partecipazione alla proposta dei servizi per l'impiego incorreranno nelle seguenti sanzioni:

Assente alla prima chiamata a partecipare ad una iniziativa

Decurtazione della retribuzione spettante pari al 100%

Assente alle ulteriori chiamate

Decadenza dalla prestazione

Il lavoratore che durante il periodo di sospensione dal lavoro svolge attività di lavoro autonomo o subordinato perdono il diritto alla integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Il lavoratore deve comunicare alla sede Inps di competenza almeno il giorno stesso dell'inizio dell'attività di lavoro, lo svolgimento dell'attività a pena di decadenza dalla prestazione CIG per l'intero periodo della prestazione stessa (e non limitatamente alle giornate lavorate).

Nota Bene: l'obbligo di comunicazione grava sul lavoratore:

  • in caso di tipologie di lavoro per le quali non è prevista la comunicazione UNILAV;
  • in caso di rapporto di lavoro instaurato in uno Stato Estero con datori di lavoro esteri
  • in caso di rapporto di lavoro somministrato
  • in caso di rapporto instaurato con le pubbliche amministrazioni.

I contributi da versare da parte del datore di lavoro

Le aziende destinatarie della Cassa Integrazione hanno l'obbligo di versare un contributo ordinario (variabile in base al settore di appartenenza) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il contributo varia, oltre al settore di appartenenza, anche in relazione alla dimensione occupazionale determinato con riferimento al 1° gennaio di ciascun anno.

E' altresì dovuta una contribuzione addizionale calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'internodi uno o più interventi concessi. Il contributo varia in relazione alle settimane concesse in un quinquennio mobile.

In evidenza: contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (Art. 5 e 13, co. 3, D.Lgs. n. 148/2015 e INPS, Circolare, 2 dicembre 2015, n. 197 )

Limite settimane concesse

Percentuale

52 settimane in un quinquennio mobile

9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate

Oltre 52 fino a 104 settimane in un quinquennio mobile

12 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate

Oltre 104 settimane in un quinquennio mobile

15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate

Il contributo addizionale non è dovuto:

  1. in caso di interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili
  2. per imprese sottoposte a procedura concorsuale
  3. per imprese commissariate

Contributi figurativi

Sono oggetto di contribuzione figurativa calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

Presupposti e ambito di applicazione

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) si applica generalmente alle imprese , comprese le cooperative di produzione e lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre. Nel computo devono essere ricompresi anche gli apprendisti , i lavoratori part-time, i lavoratori a domicilio e i dirigenti. I lavoratori in aspettativa sono computati solo se non è stata decisa la loro sostituzione.

In alcuni casi previsti dalle norme vigenti, sussistono particolari condizioni e particolari limiti occupazionali per poter beneficiare della CIGS.

ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA CIGS

Aziende beneficiarie

Condizioni particolari

Limiti occupazionali

Imprese industriali (anche settori edile e lapidei

Media più di 15 dipendenti ultimo semestre

Imprese artigiane (anche settori edile e lapidei)

Procedono alla sospensione dei lavoratori in seguito alla contrazione o alla sospensione dell'attività dell'impresa che esercita influsso gestionale prevalente e vengono ammesse alla CIGS in ragione di tali sospensioni o contrazioni

Media più di 15 dipendenti ultimo semestre

Aziende appaltatrici di servizi di mensa e/o ristorazione

Procedono alla sospensione dei lavoratori addetti in modo continuativo alla attività dell'impresa in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà temporanee dell'impresa industriale presso cui vengono svolti i servizi di mensa o di ristorazione che diano luogo all'applicazione presso quest'ultima del trattamento di integrazione salariale

Media più di 15 dipendenti ultimo semestre

Imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario e del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile

Media più di 15 dipendenti ultimo semestre

Imprese agricole cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano prodotti agricoli e loro consorzi (Ministero del Lavoro, Circolare 9 novembre 2015, n.30)

Media più di 15 dipendenti ultimo semestre

Imprese di appalto di servizi di pulizie anche costituite in forma di cooperativa (soci lavoratori)

Procedono alla sospensione nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate e ove l'appaltante abbia attuato programmi di crisi aziendale o programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e conversione aziendale che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria

Media più di 15 dipendenti ultimo semestre

Imprese esercenti attività commerciali comprese quelle della logistica

Più di 50 dipendenti ultimo semestre

Imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli (Ministero del Lavoro, Circolare, 9 novembre 2015, n. 30)

Più di 50 dipendenti ultimo semestre

imprese di vigilanza

Media più di 15 dipendenti ultimo semestre

Agenzie di viaggio e turismo (compresi operatori turistici

Più di 50 dipendenti ultimo semestre

Imprese di trasporto aereo e di gestione aereoportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale

qualsiasi

Partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali nei limiti delle risorse stanziate a condizione che risultino iscritti nel relativo registro nazionale (Art. 4, co. 2, D.L. n. 149/2013 conv.L. n. 13/2014)

qualsiasi

I lavoratori beneficiari sono i dipendenti delle imprese sopra indicate assunti con la qualifica di operaio , impiegato e quadro e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano conseguito un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamento.

Sono da ricomprendere anche i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori part-time.

Sono esclusi dal trattamento straordinario:

  • i dirigenti;
  • i lavoratori a domicilio.

L'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è previsto:

  • in caso di crisi aziendale ;
  • in caso di riorganizzazione aziendale o conversioni aziendali;
  • ristrutturazioni aziendale;
  • procedure concorsuali.

Criteri adottati per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono la CIGS nei casi crisi aziendale

Indicatori economico finanziari

Gli indicatori economico finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente evidenziano un andamento di carattere negativo ed involutivo; l'impresa deve presentare , oltre agli indicatori anche una relazione tecnica motivata a supporto della propria negativa situazione economica finanziaria

Ridimensionamento o stabilità dell'organico

Si riscontra di norma l'assenza di nuove assunzioni nel biennio precedente all'intervento della CIGS; nel caso che l'impresa abbia assunto o intenda assumere durante il periodo di fruizione del beneficio della CIGS, la stessa dovrà motivare la necessità di suddette assunzione e la loro compatibilità con la disciplina normativa e con le finalità della CIGS

Risanamento

L'impresa deve presentare un piano di risanamento focalizzando le azioni intraprese e da intraprendere per il superamento delle difficoltà dell'impresa distinte per ciascun settore di attività dell'impresa stessa.

Piano di gestione degli esuberi

Qualora l'impresa nel corso della CIGS preveda esuberi strutturali dovrà presentare un piano di gestione degli stessi

Evento imprevisto

Se la crisi aziendale è determinata da un evento imprevisto ed improvviso l'impresa deve documentare l'imprevedibilità, la repentinità e la estraneità dell'evento in relazioni alle politiche di gestione aziendale. dell'evento causa della crisi

Criteri adottati per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono la CIGS in caso di cessazione di attività e qualora l'azienda non rientri nelle ipotesi di crisi aziendale

Cessazione dell'attività

Deve riguardare l'intera azienda ovvero un settore di attività o ancora uno o più stabilimenti o parte di essi. Ai fini della concessione della CIGS per cessazione di attività è necessario considerare l'autonomia che la parte cessante ha rispetto al resto dell'impresa

Piano di gestione degli esuberi

L'impresa presenta un piano di gestione dei lavoratori in esubero che presenti una riduzione del ricorso alla mobilità (salvo il caso in cui il ricorso alla mobilità sia prodromico ad una ricollocazione dei lavoratori

Sono esclusi i programmi di crisi aziendale presentati da imprese che abbiano iniziato l'attività nei due anni precedenti alla richiesta di CIGS o che non abbiano effettivamente avviato l'attività produttiva o da imprese che abbiano subito nei due anni precedenti significative trasformazioni societarie.

Criteri adottati per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono la CIGS nei casi di riorganizzazione aziendale

Programma di interventi strutturali

L'impresa deve presentare un programma di interventi che tendano a fronteggiare e risolvere problemi di carattere strutturale e gestionale; deve altresì contenere un piano di investimenti produttivi e un piano di formazione e riqualificazione del personale

Valore medio degli investimenti da operare

Il programma degli investimenti di cui sopra deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti operati nei due anni precedenti la richiesta di intervento

Percentuale di sospensione dal lavoro

Le sospensioni del Lavoro devono essere ricollegabili al processo di riorganizzazione da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nel processo di formazione e quelli sospesi deve essere inferiore al 30%. In caso di programmi di durata superiore ad un anno occorre che sia esplicitato il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi

Piano di copertura finanziaria degli investimenti previsti

L'impresa deve dettagliare il piano di copertura finanziaria degli investimenti che dovrà effettuare.

Criteri adottati per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono la CIGS nei casi di ristrutturazione aziendale

Programma di investimenti per impianti fissi ed attrezzature / riqualificazione professionale

L'impresa deve presentare un programma di investimenti con preminente percentuale di investimenti in macchinari ed attrezzature nonché un piano di formazione e riqualificazione del personale.

Valore medio degli investimenti previsti nel programma

Il programma degli investimenti di cui sopra deve essere superiore in modo significativo al valore medio annuo degli investimenti operati nei due anni precedenti la richiesta di intervento

Percentuale di sospensione dal lavoro

Le sospensioni del Lavoro devono essere ricollegabili al processo di ristrutturazione da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nel processo di formazione e quelli sospesi deve essere inferiore al 30%. In caso di programmi di durata superiore ad un anno occorre che sia esplicitato il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi

Piano di copertura finanziaria degli investimenti previsti

L'impresa deve dettagliare il piano di copertura finanziaria degli investimenti che dovrà effettuare.

Durata Massima

Durata massima di CIGO e CIGS (Art. 4 D.Lgs. n. 148/2015)

Aziende

Mesi

  • Generalità delle aziende

24 in un quinquennio mobile

  • Industriali dell'edilizia e affini
  • Artigiane dell'edilizia e affini
  • Industriali che esercitano l'attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo
  • Artigiane che esercitano l'attività di escavazione e di lavorazione di materiale lapideo con esclusione delle imprese che svolgono l'attività in laboratori con struttura e organizzazione distinta dall'attività di escavazione

30 in un quinquennio mobile

Procedura

L'imprenditore deve comunicare in modo tempestivo alla RSU o alle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia di attività l'intenzione di promuovere un intervento straordinario di integrazione salariale. La domanda deve contenere:

  • l'indicazioni delle cause a base della richiesta
  • l'entità e la durata prevedibile
  • il numero dei lavoratori coinvolti
  • i criteri di individuazione dei lavoratori coinvolti
  • le modalità di rotazione dei lavoratori coinvolti e occupati nelle unità produttive interessate dalla CIGS o le ragioni tecnico organizzative che non consentono di procedere alla rotazione

Entro tre giorni da detta comunicazione, l'imprenditore deve effettuare la domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale richiesta va presentata:

  • alla Regione territorialmente competente
  • al Ministero del Lavoro se l'intervento coinvolge unità aziendali ubicate in più regioni

L'esame congiunto ha per oggetto:

  1. il programma che l'impresa dovrà adottare
  2. le misure previste per la gestione delle eccedenze (eventuali) del personale
  3. la durata dell'intervento e il numero die lavoratori interessati
  4. l'individuazione dei lavoratori da sospendere
  5. le modalità di rotazione dei lavoratori coinvolti

La procedura di consultazione si esaurisce nei venticinque giorni successivi a quello della richiesta, mentre per le aziende fino a cinquanta dipendenti il termine è ridotto a dieci giorni.

Salvo il caso di trattamento presentate da imprese edili ed affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di CDS.

Entro il termine di sette giorni dalla data della conclusione della procedura di consultazione sindacale deve essere presentata la domanda di integrazione salariale corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario. L'INPS ha cura di trasmettere alle Regioni e alle Province autonome tali informazioni (tramite il sistema unitario informativo delle politiche del lavoro). La presentazione tardiva della domanda comporta lo slittamento dell'integrazione salariale all'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della stessa domanda.

Il termine di presentazione si applica anche alle domande di proroga della CIGS.

Le domande sono presentate sul sito del Ministero del Lavoro tramite il sistema CIGS online. La procedura prevede altresì l'invio cartaceo del “modulo istanza” prodotto dal sistema e trasformato in formato PDF. Gli allegati vengono inviati in formato digitale.

La procedura termina con il decreto di concessione emanato dal Ministero del Lavoro.

Una volta ricevuta l'autorizzazione dall'INPS, l'azienda corrisponde ai dipendenti le somme a titolo di CIGS, trasmette all'INPS il modello I.G.str./Cong, opera il conguaglio con la denuncia contributiva mensile.

Per i trattamenti di CIGS a partire dal 1° novembre 2015, e fino al 7 ottobre 2016, la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro decorre non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Per i trattamenti di CIGS a partire dal 8 ottobre 2016 (D.Lgs. n. 185/16), la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro decorre può iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In evidenza: Semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015

Consultazione sindacale

  1. Comunicazione: all'atto della comunicazione alle associazioni sindacali, viene meno l'obbligo per l'impresa di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione;
  2. Criteri di scelta dei lavoratori: per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione, viene stabilito che la congruità dei criteri di scelta si valuta sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto l'intervento;
  3. Rotazione: vengono abrogate le norme sulla rotazione e le sanzioni che ne conseguono (in caso di mancata applicazione della rotazione). Le sanzioni si applicano solo per il mancato rispetto delle modalità di rotazione concordate nell'esame congiunto.

Procedure di autorizzazione

  1. Richiesta per l'intera durata: sarà possibile richiedere CIGS per tutto il periodo necessario (direttamente 24 mesi per riorganizzazione). Per i contratti di solidarietà (che diventano una causale di CIG), la richiesta arriva fino a 36 mesi continuativi;
  2. Tempi: la CIGS inizia a decorrere da 30 giorni dopo la presentazione della domanda (per le richieste presentate a decorrere dal 1 novembre 2015).

Controlli

Controllo unico: tre mesi prima della fine del periodo di cassa integrazione.

I contributi da versare da parte del datore di lavoro

Le aziende destinatarie della Cassa Integrazione hanno l'obbligo di versare un contributo ordinario pari allo 0,90% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30 % a carico del lavoratore.

E' altresì dovuta una contribuzione addizionale calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'internodi uno o più interventi concessi. Il contributo varia in relazione alle settimane concesse in un quinquennio mobile.

In evidenza: contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (Art. 5 e 13, co. 3, D.Lgs. n. 148/2015 e INPS, Circolare, 2 dicembre 2015, n. 197 )

Limite settimane concesse

Percentuale

52 settimane in un quinquennio mobile

9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate

Oltre 52 fino a 104 settimane in un quinquennio mobile

12 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate

Oltre 104 settimane in un quinquennio mobile

15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate

Il contributo addizionale non è dovuto:

  1. in caso di interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili
  2. per imprese sottoposte a procedura concorsuale
  3. per imprese commissariate

NOVITA' CIGS IN DEROGA 2018-2019

D.L 20 ottobre 2018 n.119 – modifiche alla normativa sulla CIGS in deroga

- REQUISITO NECESSARIO: accordo preventivo in sede governativa con piani di reinserimento lavorativo concordato con le Regioni

- REQUISITO NON PIU NECESSARIO: dimensione aziendale oltre 100 dipendenti

CAUSALI

Riorganizzazione aziendale complessa con esubero di personale

Crisi aziendale con esubero di personale

Contratti di solidarietà tipo A

DURATA PROROGA

12 mesi

6 mesi

12 mesi

Contributo del datore di lavoro in caso di licenziamento collettivo

A fronte delle incentivazioni e alle proroghe indicate dalla Legge di Bilancio, è previsto l'aumento all'82%, ovvero al doppio dell'importo previsto, del contributo di licenziamento a decorrere dal 1 gennaio 2018.

L'aumento si applica a ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte del datore di lavoro obbligato alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria.

A tal proposito è bene sottolineare che la NASPI viene, in via ordinaria, calcolata in rapporto all'anzianità aziendale del lavoratore fino ad un massimo di 36 mesi. L'importo massimo per il 2017 è fissato a 1.469,95 euro, a prescindere dalla eventualità che il rapporto di lavoro intercorso sia stato a tempo parziale.

Contributi figurativi

Sono oggetto di contribuzione figurativa calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale.

Il pagamento della Cassa Integrazione Straordinaria

L'integrazione salariale viene pagata dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga.

Dal 24 settembre 2015 il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Il pagamento diretto da parte dell'INPS delle integrazioni salariali straordinarie è autorizzato dal Ministero del Lavoro in presenza di serie e circostanziate difficoltà finanziarie dell'impresa.

Entro 30 giorni della presentazione dell'istanza la DTL territorialmente competente invia alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. – Divisione IV – una relazione ispettiva comprovante le difficoltà finanziarie opportunamente documentate dall'azienda istante.

Il servizio ispettivo, sulla base dell'analisi dell'indice di liquidità dell'impresa, riferito all'anno i corso, rileva la situazione di difficoltà. In caso di risultati controversi o comunque che non consentono di esprimere una valutazione , il servizio ispettivo potrà avvalersi dei verbali del consiglio di amministrazione e delle relazioni sindacali dai quali si potrà eventualmente evincere le difficoltà che hanno indotto l'azienda a richiedere il pagamento diretto del trattamento straordinario.

Nel caso di relazione del servizio ispettivo da cui si evince l'insussistenza dei presupposti per il pagamento diretto, il medesimo viene revocato con decorrenza la data della stessa relazione.

Il Patto di servizio e lo svolgimento di attività lavorativa durante la sospensione per Cassa Integrazione

I lavoratori che beneficiano della di integrazione salariale, sospesi dal lavoro o con orario ridotto superiore al 50% calcolato nei dodici mesi, sono convocati dai servizi per l'impiego per la stipula del cd. “patto di servizio personalizzato” per la partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.

Coloro che non ottemperano alla convocazione senza giustificato motivo incorreranno nelle seguenti sanzioni:

Assente alla prima convocazione

Decurtazione della retribuzione spettante pari ad ¼

Assente alla seconda convocazione

Decurtazione del 100% della retribuzione spettante

Assente alle ulteriori convocazioni

Decadenza dalla prestazione

Coloro che non rispondono alla partecipazione alla proposta dei servizi per l'impiego incorreranno nelle seguenti sanzioni

Assente alla prima chiamata a partecipare ad una iniziativa

Decurtazione della retribuzione spettante pari al 100%

Assente alle ulteriori chiamate

Decadenza dalla prestazione

Il lavoratore che durante il periodo di sospensione dal lavoro svolge attività di lavoro autonomo o subordinato perdono il diritto alla integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Il lavoratore deve comunicare alla sede Inps di competenza almeno il giorno stesso dell'inizio dell'attività di lavoro, lo svolgimento dell'attività a pena di decadenza dalla prestazione CIG per l'intero periodo della prestazione stessa (e non limitatamente alle giornate lavorate).

Nota Bene: l'obbligo di comunicazione grava sul lavoratore:

  • in caso di tipologie di lavoro per le quali non è prevista la comunicazione UNILAV;
  • in caso di rapporto di lavoro instaurato in uno Stato Estero con datori di lavoro esteri
  • in caso di rapporto di lavoro somministrato
  • in caso di rapporto instaurato con le pubbliche amministrazioni.

Assegno di ricollocazione

L'assegno di ricollocazione è una misura di politica attiva prevista dal Job Act a sostegno della ricollocazione di lavoratori di lavoratori licenziati con diritto alla NASPI.

L'assegno di ricollocazione è preceduto da un accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali finalizzato alla ricollocazione del personale ritenuto eccedente.

L'assegno di ricollocazione è spendibile presso i centri per l'impiego o le agenzie del lavoro e gli altri enti accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza nella ricerca di un lavoro ed al successivo reinserimento.

L'importo dell'assegno di ricollocazione varia da 250 a 5000 euro e non è soggetto Irpef né soggetto a contribuzione previdenziale.

L'assegno non viene riconosciuto direttamente al soggetto disoccupato ma al soggetto erogatore che ha fornito il servizio a condizione che venga raggiunto un risultato occupazionale.

Pertanto l'assegno spetta nel caso di assunzione del disoccupato con:

  • contratto a tempo indeterminato
  • contratto a tempo determinato con durata di almeno 6 mesi
  • con contratto di apprendistato.

Requisiti per poter richiedere l'assegno

Categorie

Lavoratori a rischio disoccupazione

Lavoratori messi in CIGS a seguito di cessazione, anche parziale, dell'attività di impresa oppure sospesi per una procedura concorsuale del datore di lavoro, ovvero messi in CIGO o in CIG in deroga.

Lavoratori disoccupati

Lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro a causa di un licenziamento collettivo, per giustificato motivo o al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato e hanno trasmesso telematicamente la dichiarazione di immediata disponibilità.

Lavoratori che percepiscono in un rapporto di lavoro autonomo o dipendente , un reddito di importo pari o inferiore a quello esente irpef.

Soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi.

Ricollocazione dei lavoratori di aziende in crisi

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 concede la possibilità ai lavoratori che sottoscrivono un accordo di ricollocazione di chiedere all'ANPAL entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione nei limiti e alle condizioni descritti e correlati ai programmi di riorganizzazione aziendale e ai piani di crisi.

L'assegno può essere speso in concomitanza di trattamento di integrazione salariale straordinaria al fine di intensificare l'assistenza nella ricerca di un altro lavoro per la partecipazione alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze. Il servizio ha una durata pari al trattamento CIGS e comunque non inferiore a sei mesi.

Lo stesso è prorogabile per ulteriori dodici mesi quando l'intero importo dell'assegno non è stato del tutto "speso" entro il termine del trattamento CIGS.

Novità 2018

Disapplicazione obbligo accettazione offerta di lavoro congruo

Assegno di ricollocazione - vantaggi

Lavoratore che accetta offerta di lavoro con altro datore di lavoro (con assetti societari non cncidenti)

Esenzione dal reddito imponibile IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR

Contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto

Datore di lavoro che assume a tempo indeterminato il percettore dell'assegno di ricollocazione per CIGS

Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali - limite massimo € 4.030,00 su base annua per la durata di diciotto mesi

Datore di lavoro che assume a tempo determinato il percettore dell'assegno di ricollocazione per CIGS

Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali - limite massimo € 4.030,00 su base annua per la durata di dodici mesi; il beneficio si estende di ulteriori sei mesi in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato

Proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per il 2018 e 2019

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede la possibilità per le aziende beneficiarie di CIGS aventi rilevanza economica strategica a livello regionale e con problematiche occupazionali tali da far rilevare esuberi significativi, di prorogare l'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale per gli anni 2018 e 2019.

Le condizioni previste sono:

  • accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Alla presenza delle Regioni interessate;
  • programma di riorganizzazione aziendale caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di 24 mesi o in alternativa piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.

La proroga può essere concessa sino al limite massimo di dodici mesi e nei limiti delle risorse disponibili (100mln per il 2018 e 100 mln per il 2019).

La proroga può essere riconosciuta anche in caso di CIGS per crisi aziendale sino al limite massimo di 6 mesi qualora il piano di risanamento preveda correttivi tali da garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, altrimenti non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi come ordinariamente previsto dal Job Act.

Aree di crisi complessa

Regione

Area di crisi

Lazio

Rieti

Frosinone

Puglia

Taranto

Liguria

Savona

Friuli Venezia Giulia

Trieste

Sicilia

Termini Imerese

Gela

Molise

Isernia

Boiano

Campochiaro

Venafro

Toscana

Livorno

Piombino

Marche / Abruzzo

Val Vibrata

Valle del Tronto Piceno

Sardegna

Porto Torres

Portovesme

Umbria

Terni

Narni

Mobilità in deroga

La Legge di Bilancio prevede la concessione della mobilità in deroga per un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 per quei lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga nel primo semestre 2018 (1 gennaio -30 giugno).

Condizione essenziale è che ai lavoratori siano applicate le misure di politica attiva, prevedendo la decadenza dal beneficio qualora i lavoratori trovino una nuova occupazione a qualsiasi titolo.

NOVITA' CIGS IN DEROGA 2018-2019

D.L 20 ottobre 2018 n.119 – modifiche alla normativa sulla CIGS in deroga

- REQUISITO NECESSARIO: accordo preventivo in sede governativa con piani di reinserimento lavorativo concordato con le Regioni

- REQUISITO NON PIU NECESSARIO: dimensione aziendale oltre 100 dipendenti

CAUSALI

Riorganizzazione aziendale complessa con esubero di personale

Crisi aziendale con esubero di personale

Contratti di solidarietà tipo A

DURATA PROROGA

12 mesi

6 mesi

12 mesi

Le rilevazioni contabili relative alla Cassa Integrazione Guadagni

Erogazione ai lavoratori di somme a titolo di cassa integrazione guadagni ordinaria

al momento dell'erogazione

01.12.201(X)

SP CII 5)

SP B)II

INPS /anticipi per CIGO

A

Dipendenti c/retribuzione

xxxxxxx

al momento dell'autorizzazione

01.12.201(X)

SP B)II

SP CII 5)

INPS c/competenze

A

INPS /anticipi per CIGO

xxxxxxx

Caso in cui la Cassa integrazione è parzialmente autorizzata

Al momento dell'autorizzazione parziale

01.12.201(X)

Diversi

Inps c/competenze

Salari e Stipendi

Oneri sociali

Dipendenti c/contributi

A

Diversi

Inps c/contributi

Inps c/anticipi per CIGO

Caso in cui la CIG non è autorizzata

Al momento della notifica della mancata autorizzazione

01.12.201(X)

Diversi

Inps c/competenze

Salari e Stipendi

Oneri sociali

Dipendenti c/contributi

A

Diversi

Inps c/contributi

Inps c/anticipi per CIGO

Riferimenti

Normativi

  • D.L. n. 119/2018
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205
  • D.Lgs. n. 185/2016
  • D.Lgs. n. 148/2015
  • Art. 4, co. 2, D.L. n. 149/2013 conv.L. n. 13/2014
  • Art. 3, co. 23, L. n. 183/2011
  • D.L. n. 185/2008 conv. L. n. 2/2009
  • D.Lgs. n. 151/2001
  • Art. 2, co. 9, D.L. n. 510/1996
  • Art. 2, co.16, L. n. 549/1995
  • Art. 49 L. n. 88/1989
  • D.L. n. 86/88 conv. in L. n. 160/1988
  • L. n. 443/1985
  • D.L. n. 726/84 conv. in L. n. 863/1984
  • Art. 3 L. n. 240/1984
  • L. n. 155/81
  • L. n. 427/1980
  • L. n. 164/1975
  • L. n. 1115/1968
  • L. n. 77/1963
  • Artt. 3 e 5 D.Lgs. n. 869/1947
  • D.Lgs. n. 788/1945

Giurisprudenza

  • Cass. Civ., 24 agosto 2007, n. 18053
  • Cass. Civ., 22 ottobre 1999, n. 11916
  • Cass. Civ., 26 aprile 1999, n. 4170
  • Cass. Civ., 2 agosto 1996, n. 6991
  • Cass. Civ., 12 aprile 1996, n. 3459
  • Cass. Civ., 28 ottobre 1995, n. 11243
  • Cass. Civ., 23 novembre 1992, n. 12487
  • Cass. Civ., 15 ottobre 1990, n. 10073
  • Cass. Civ., 25 giugno 1988, n. 4311
  • Cass. Civ., 6 febbraio 1988, n. 1299
  • Cass. Civ., 9 marzo 1984, n. 1646
  • Cass. Civ., 4 dicembre 1982, n. 6617

Prassi

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