Associazione in partecipazione

Simone Giuggioloni
16 Febbraio 2016

L'associazione in partecipazione, disciplinata dall'articolo 2549 c.c., è il contratto mediante il quale l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto può essere di varie tipologie: capitale, lavoro oppure misto e determina il trattamento fiscale degli utili ricevuti da parte sia dell'associato che dell'associante. Il contratto non prevede un termine minimo di durata per la sua validità, quindi, è ammesso sia a tempo determinato che indeterminato, fatta salva la possibilità di ciascuna parte di esercitare il diritto di recesso e di scegliere le modalità di scioglimento del rapporto contrattuale.La Legge n. 92/2012, nota anche come riforma Fornero, novellando l'art. 2549 c.c., è intervenuta sulla disciplina dell'associazione in partecipazione introducendo limiti volti a garantire la genuinità del contratto scongiurando un uso distorto del contratto che sia sostitutivo dei rapporti di lavoro dipendente. In particolare i nuovi limiti riguardano il numero massimo di associati con cui ciascuna impresa potrà instaurare rapporti associativi, l'obbligatorietà nella consegna del rendiconto di gestione e la sua sottoscrizione, nonché i contenuti della prestazione dell'associato qualora non sia connotata da elevate capacità tecnico - pratiche. Il D.Lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha abrogato la disciplina riguardante l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Inquadramento

Il contratto di associazione in partecipazione viene disciplinato dagli artt. 2549 ss. c.c., il quale sancisce le caratteristiche salienti del contratto in oggetto, ravvisabili nell'apporto dell'associato remunerato attraverso una partecipazione agli utili d'impresa o di uno o più affari. In particolare, l'articolo 2549 c.c. stabilisce che l'associazione in partecipazione è il contratto mediante il quale l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto previsto dall'associato, a fronte del quale potrà partecipare agli utili/perditi dell'impresa o di uno o più affari, potrà essere rappresentato da apporto di solo capitale, di solo lavoro oppure misto.

L'art. 53, D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015, ha abrogato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Quindi, dall'entrata in vigore del citato Decreto, non è più possibile stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consista in una prestazione di lavoro.

L'art. 53 del Decreto prevede, altresì, che i contratti in atto al 25 giugno 2015, in via transitoria, resteranno validamente costituiti sino alla loro cessazione.

Pertanto, se il contratto di associazione in partecipazione è a tempo indeterminato, continua a produrre i suoi effetti anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, fino a quando una delle due parti non recederà dal contratto o entrambe le parti decideranno di risolverlo consensualmente

In evidenza: Differenze con il contratto di cointeressenza agli utili

Il contratto di associazione in partecipazione si differenzia rispetto al contratto di cointeressenza agli utili, disciplinato dall'art. 2554 c.c. il quale disciplina la partecipazione ai soli utili dell'impresa senza alcun apporto.

Associazione in partecipazione Cointeressenza agli utili
Partecipazione perdite Sì, ma può essere limitata No
Apporto Lavoro, capitale, misto Nessuno

L'associante dovrà rivestire necessariamente la qualifica di imprenditore sia sottoforma individuale che societaria, mentre l'associato potrà essere sia persona fisica, esercente attività imprenditoriale o meno, che una società. All'associato non spetterà alcun potere gestorio esclusivo poiché l'attività d'impresa o la titolarità dell'affare spetta pur sempre all'associante; tuttavia l'articolo 2552 c.c. attribuisce all'associato il diritto al controllo sullo svolgimento dell'attività d'impresa alla quale si partecipa ed ampia giurisprudenza ritiene che tale diritto si estrinsechi anche nella consultazione dell'associato in merito alle scelte strategiche che hanno un rilevante impatto sull'attività stessa. All'associato, inoltre, spetta il diritto di ricevere il rendiconto sulla base del quale viene determinata la partecipazione all'utile generato ed ha il diritto di ricevere la restituzione dell'apporto effettuato al termine del contratto.

Quest'ultimo potrà essere rappresentato da capitale, sottoforma di denaro o beni (trasferimento della proprietà o altro diritto reale di godimento), da lavoro oppure misto attraverso la combinazione delle due precedenti forme di apporto.

Aspetti fiscali

Il trattamento fiscale del compenso pagato dall'associante all'associato e la sua deducibilità in capo al primo, dipende sia dalla natura dell'apporto che dalla soggettività giuridica dell'associato.

Deducibilità per l'associante

Affinché il compenso erogato sia deducibile dal reddito imponibile dell'associante, sarà necessario che il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico, scrittura privata autenticata o, infine, scrittura privata registrata (Agenzia delle Entrate, Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E). Il contratto, inoltre, dovrà contenere la natura dell'apporto e, qualora l'apporto sia costituito da solo lavoro, l'associato non dovrà essere un familiare dell'associante.

Natura dell'apporto Deducibilità
Capitale Indeducibile in quanto equiparato ad una distribuzione di utili (art. 47, co. 2, T.U.I.R.)
Lavoro Deducibile per competenza alla stregua della remunerazione del lavoro dipendente
Misto Indeducibile in quanto contiene gli elementi della distribuzione di utili (art. 47, co. 2, T.U.I.R.)

Imposizione del compenso per l'associato


La tassazione in capo all'associato del compenso percepito a fronte del proprio apporto dipende sia dalla natura dello stesso sia dalla propria soggettività giuridica; in particolare, la qualificazione giuridica del compenso percepito sarà differente a seconda che l'associato agisca o meno in veste imprenditoriale.

Qualora l'associato sia una persona fisica oppure una società che agiscono in veste di imprenditori individuali o meno, il compenso percepito dallo stesso partecipa per competenza alla formazione del proprio reddito d'impresa nelle seguenti ipotesi:

Natura dell'apporto Imponibilità
Capitale Reddito d'impresa assimilato ad un dividendo tassato al 49,72% (persona fisica o società di persone); tassato per il 5% del suo ammontare se il percettore è un soggetto IRES
Lavoro Partecipa interamente per competenza

Misto

Reddito d'impresa assimilato ad un dividendo tassato al 49,72% (persona fisica o società di persone) ai sensi dell'art. 59, co. 2., T.U.I.R.; tassato per il 5% del suo ammontare se il percettore è un soggetto IRES (art. 89, CO. 2, T.U.I.R.)

Qualora l'associato sia una persona fisica che non agisce in veste di imprenditore:

Natura dell'apporto Imponibilità
Capitale Reddito di capitale assimilato ad un dividendo tassato al 49,72% se l'apporto è qualificato, al contrario andrà applicata una ritenuta a titolo d'imposta pari al 20%.
Lavoro Compenso di lavoro autonomo tassato secondo il principio di cassa
Misto

Reddito di capitale assimilato ad un dividendo tassato al 49,72% se l'apporto è qualificato, al contrario andrà applicata una ritenuta a titolo d'imposta pari al 20% a norma dell'art. 27, D.P.R. n. 600/1973.

Aspetti contributivi

La contribuzione a cui il compenso di associazione in partecipazione è assoggettato cambia in funzione del suo inquadramento fiscale e quindi varia al variare del soggetto percettore e della natura dell'apporto.

Pertanto, nel caso in cui la natura dell'apporto sia di solo capitale oppure mista, alcuna contribuzione sarà dovuta su redditi assimilabili alla categoria fiscale dei redditi di capitale, ciò sia che il percettore sia una persona fisica in veste di imprenditore o meno che una società. Al contrario, qualora l'apporto sia costituito da solo lavoro, le fattispecie che potrebbero presentarsi sono due: la prima in cui il percettore e quindi l'associato sia imprenditore individuale e l'altra in cui agisca al di fuori della sfera d'impresa.

Nel primo dei due casi il compenso percepito entrerà a fare parte della determinazione del reddito d'impresa per competenza e quindi i contributi INPS saranno dovuti in quanto parte del reddito d'impresa e secondo le modalità di determinazione che gli sono proprie.

Nella seconda delle due fattispecie, quella cioè in cui il compenso viene inquadrato come lavoro autonomo, esso sconta la contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi sia in materia di iscrizione, versamento e denuncia nonché le regole in materia di aliquote, massimale e accredito contributivo. La contribuzione sarà al 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato.

Categoria

Aliquota

Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione diretta o indiretta

24%

Collaboratori privi di altra tutela previdenziale

31,72

Il contenuto della Circolare INPS, 29 gennaio 2016, n. 13

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell'anno 2016 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti

Aliquote

soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24,00%

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24,00%


Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all'art. 50, co. 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell'art. 34, Legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, si applica il c.d. principio di cassa allargato, in base al quale le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente se ad esso riferite.

Ciò significa che i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014 riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013, sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2013.

Riforma Fornero

La Legge n. 92/2012 ha introdotto rilevanti novità in materia di associazione in partecipazione introducendo una novella all'art. 2549 c.c.; è stato aggiunto un ulteriore comma nel quale viene affermato il principio secondo il quale nelle associazioni in cui l'apporto sia costituito da lavoro seppur parzialmente, il numero degli associati impegnati nella medesima attività non potrà superare il numero di tre. Ciò indipendentemente dal numero complessivo degli associati, con l'unica eccezione degli associati legati all'associante da un rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Qualora il predetto limite numerico non venga rispettato i contratti, quelli in esubero saranno riqualificati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono esclusi dalla disciplina della riqualificazione i contratti che alla data del 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma, sono stati oggetto di certificazione (art. 75 e successivi del D.Lgs n. 276/2003) per i quali fino alla loro cessazione continueranno a valere le vecchie regole.


Una ulteriore presunzione legale, in questo caso relativa e non assoluta come la precedente, consente la riqualificazione del rapporto di associazione in partecipazione per quei rapporti che prevedano in capo all'associato apporto di lavoro per l'esecuzione di mansioni scarsamente qualificate dal punto di vista tecnico pratico acquisite da precedenti attività o da competenze teoriche di elevato grado.


Infine, sempre l'art. 30 della Legge n. 92/2012 introduce il terzo ordine di presunzioni legali relative, riguardanti l'effettiva partecipazione agli utili dell'impresa o del singolo affare da parte dell'associato. Affinché non operi anche in questo caso la riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sarà infatti necessario che all'associato vengano effettivamente erogati gli utili spettanti nella misura prevista contrattualmente e che gli venga consegnato il rendiconto sulla base del quale essi vengono determinati.


Per quanto sopra le presunzioni legali sia assolute che relative non operano nel caso in cui l'associato sia una società e nel caso in cui l'associato, sebbene persona fisica, si limiti ad apportare mero capitale.

Stabilizzazione dei rapporti

Il D.L. n. 76/2013, approvato dal Senato con modifiche il 31 luglio e convertito in Legge n. 99/2013, ha previsto all'art.7-bis la stabilizzazione dei rapporti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro che non rispettino i requisiti previsti dalla Legge n. 92/2012 (misura “agevolativa” attuata nel periodo 1° giugno 2013 – 30 settembre 2013).

Le aziende e gli associati, assistiti dalle rispettive associazioni di categoria, potranno stipulare contratti collettivi che prevedano entro tre mesi dalla loro sottoscrizione la stabilizzazione dei rapporti di associazione in questione, convertendoli in contratti a tempo indeterminato ed applicando i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti a tempo indeterminato (es. incentivi occupazionali, contratti di apprendistato ecc).

Le parti dovranno a tal fine sottoscrivere accordi conciliativi con riferimento ai periodi di lavoro pregressi, precedentemente disciplinati con contratti di associazione in partecipaazione con apporto di solo lavoro.

Il recesso da parte del datore di lavoro, successivamente alla stabilizzazione dei rapporti, potrà avvenire solo per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo.

La stabilizzazione, inoltre, risulta condizionata al versamento da parte del datore di lavoro di un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota contributiva versata a carico degli associati per i periodi di vigenza del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

I datori di lavoro, infine, dovranno depositare presso le competenti Direzioni provinciali del Lavoro gli accordi collettivi, gli accordi conciliativi, le lettere di assunzione e la prova dell'avvenuto versamento contributivo integrativo. Tale regolarizzazione potrà essere avviata anche con riferimento a tirocini formativi e da aziende che siano già state interessate da provvedimenti di irrogazione di sanzioni non divenuti ancora definitivi.

La Legge di Stabilità proroga i termini per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro prevista dalla Legge n. 99/2013. La stabilizzazione, mediante assunzione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro doveva avvenire entro marzo 2014. La legge di stabilità ha ampliato i termini della stabilizzazione modificando l'art. 7 bis del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto n. 99/2013:

  • al comma 1, le parole: «fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1º giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;
  • al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».

D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99

Ante legge di stabilità 2014

Dopo la legge di stabilità 2014

Condizione per la stabilizzazione

Stipula di contratti collettivi nel periodo 1 giugno-30 settembre 2013, tra aziende e associazioni di qualsiasi titolo dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Stipula di contratti collettivi nel periodo 1 giugno-31 marzo 2014, tra aziende e associazioni di qualsiasi titolo dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Contenuto dei contratti collettivi

Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche apprendistato) entro tre mesi dalla stipula dei medesimi

Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche apprendistato) entro tre mesi dalla stipula dei medesimi

Recesso

I datori di lavoro nei primi sei mesi successivi alle assunzioni, possono recedere dal contratto di lavoro solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo

I datori di lavoro nei primi sei mesi successivi alle assunzioni, possono recedere dal contratto di lavoro solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo

Aziende già destinatarie di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali

Possono accedere al processo di stabilizzazione. Sino all'esito della verifica della correttezza degli adempimenti posti in essere dal datore di lavoro, gli effetti dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali già adottati sono sospesi.

N.B. sono sospesi gli effetti, ma non i termini

Possono accedere al processo di stabilizzazione. Sino all'esito della verifica della correttezza degli adempimenti posti in essere dal datore di lavoro, gli effetti dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali già adottati sono sospesi.

N.B. sono sospesi gli effetti, ma non i termini

Lavoratori interessati

Tutti i soggetti che rivestono la qualifica di associati in partecipazione con apporto di lavoro

Tutti i soggetti che rivestono la qualifica di associati in partecipazione con apporto di lavoro

Atti di conciliazione

A seguito della stipula dei contratti collettivi i lavoratori “associati in partecipazione con apporto di lavoro” possono accedere ad atti di conciliazione ex art. 410 c.p.c. Gli atti sono efficaci se il datore di lavoro ha versato una quota alla Gestione Separata Inps di una somma pari al 5% “della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato”

A seguito della stipula dei contratti collettivi i lavoratori “associati in partecipazione con apporto di lavoro” possono accedere ad atti di conciliazione ex art. 410 c.p.c. Gli atti sono efficaci se il datore di lavoro ha versato una quota alla Gestione Separata Inps di una somma pari al 5% “della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato”

Verifica degli adempimenti e conseguenze in materia di illeciti

Il datore di lavoro ha l'obbligo di depositare presso la sede INPS di competenza entro il 31 gennaio 2014:

  • I contratti collettivi
  • Gli atti di conciliazione
  • I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore
  • L'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme alla gestione separata INPS.

Il buon esito della verifica da parte dell'INPS e delle competenti D.T.L. (cui la sede INPS avrà inviato gli esiti della verifica) comporterà la estinzione degli illeciti previsti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali anche se l'attività ispettiva si è conclusa. (l'estinzione degli illeciti è valida anche per le forme di tirocinio).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di depositare presso la sede INPS di competenza entro il 31 gennaio 2014:

  • I contratti collettivi
  • Gli atti di conciliazione
  • I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore
  • L'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme alla gestione separata INPS.

Il buon esito della verifica da parte dell'INPS e delle competenti D.T.L. (cui la sede INPS avrà inviato gli esiti della verifica) comporterà la estinzione degli illeciti previsti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali anche se l'attività ispettiva si è conclusa. (l'estinzione degli illeciti è valida anche per le forme di tirocinio).

Scritture contabili

Dell'associante

Con apporto di capitale oppure misto a fronte dei quali spetta una partecipazione agli utili pari al 10% dell'utile di periodo pari a 1.000:

DARE

AVERE

UTILE D'ESERCIZIO

100

ASSOCIATO C/ UTILI

100

Con apporto di solo lavoro a fronte del quale spetta una partecipazione pari al 10% dell'utile di periodo pari a 1.000 (l'associato agisca in qualità di imprenditore):

DARE

AVERE

COMPENSO ASSOCIATO

100

ASSOCIATO C/ UTILI

100

In questo caso per l'associato il compenso percepito rappresenta un ricavo d'esercizio ai sensi dell'art. 85 T.U.I.R.

Con apporto di solo lavoro a fronte del quale spetta una partecipazione pari al 10% dell'utile di periodo pari a 1.000 (l'associato agisce in veste di persona fisica e pertanto l'associante agisce in qualità di sostituto d'imposta):

DARE

AVERE

COMPENSO ASSOCIATO

100

ASSOCIATO C/ UTILI

80

INPS C/ CONTRIBUTI

10

ERARIO C/ RITENUTE

10

Dell'associato

Se l'associato in veste di imprenditore percepisce utili dal contratto di associazione in partecipazione, essendo l'apporto rappresentato da solo capitale oppure misto ai sensi dell'art. 89 TUIR:

DARE

AVERE

DIVIDENDI

100

CREDITO ASSOCIATO C/ UTILI

100

Qualora l'apporto sia rappresentato da solo lavoro e l'associato agisca con la qualifica di imprenditore:

DARE

AVERE

RICAVI D'ESERCIZIO

100

CREDITO ASSOCIATO C/ UTILI

100

Riferimenti

Normativi

  • Art. 53, 15 giugno 2015, n. 81
  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
  • D.L. 28 giugno 2013, n. 76
  • Legge 28 giugno 2012, n. 92
  • Art. 2549 c.c.
  • Art. 2550 c.c.
  • Art. 2551 c.c.
  • Art. 2552 c.c.
  • Art. 2553 c.c.
  • Art. 2554 c.c.

Prassi

  • Circolare INPS, 29 gennaio 2016, n. 13
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 18 luglio 2012, n. 18
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 maggio 2008, n. 192/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E
  • INPS, Circolare 4 febbraio 2014, n. 18