Il diritto d'immagine del minore in rete: profili di responsabilità genitoriale e ipotesi di risarcimento del danno
09 Gennaio 2017
Il quadro normativo
Il rapido e pressochè universale accesso ad internet ha comportato la altrettanto rapida diffusione di materiale privato in rete, ivi comprese immagini raffiguranti soggetti minori d'età. La pratica ha ovvi riflessi giuridici, per quanto normalmente non percepiti dall'utente, sia dal punto di vista civilistico, sia dal punto di vista amministrativo e penale. Il diritto di immagine è riconosciuto quale diritto sul proprio ritratto e su ogni elemento, ulteriore all'aspetto esteriore inteso in senso stretto, che connota e qualifica un individuo esteriorizzandone la specifica soggettività, ed è ricompreso fra i diritti inviolabili ed assoluti, tutelati dall'art. 2 Cost.. La tutela giuridica del diritto all'immagine è fornita dall'art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 l. n. 633/1941: questi ultimi stabiliscono i casi in cui può essere esposta, riprodotta o messa in commercio l'immagine di una persona ponendo, come regola generale, l'obbligatorietà del consenso del soggetto ritratto, mentre l'art. 10 c.c. sancisce che l'interessato, tramite l'autorità giudiziaria, può ottenere la cessazione dell'abuso ed il risarcimento dei danni. Si può prescindere dal consenso della persona nei soli casi in cui ciò sia giustificato da motivi di notorietà del personaggio ritratto, dall'ufficio ricoperto, dalla necessità di giustizia, polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, ovvero quando la riproduzione sia collegata a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Nel caso di soggetti minori d'età, il diritto di immagine del minore e, quindi, il consenso alla diffusione della sua immagine deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Viene quindi in rilievo il Titolo IX del codice civile e, innanzitutto, gli artt. 316 e 337-ter c.c.. La gestione dell'immagine del minore soggiace anche alla disciplina di cui agli artt. 320 e ss. c.c., con ogni conseguenza anche in tema di invalidità degli atti dispositivi della stessa. ll quadro normativo è completato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 (l. 27 maggio 1991, n. 176): all'art. 16 la Convenzione stabilisce che «Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione» e che «il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti». L'art. 3 della stessa Convenzione prevede che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Tali disposizioni, tra l'altro, costituiscono espressione dei principi enunciati dagli artt. 2 e 31 Cost.. La diffusione dell'immagine del minore in rete
Il minore ha diritto a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o comunque pubblicata. Il diritto di immagine del minore viene esercitato di comune accordo fra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, che ne dispongono nell'esclusivo interesse del medesimo. La diffusione dell'immagine del minore in rete prevede il consenso di entrambi i genitori ovvero della persona esercente la responsabilità genitoriale, allo stesso modo della pubblicazione ex art. 1 l. n. 47/1948 ovvero ex art. 1, comma 1, l. n. 62/2001, non rilevando, nella fattispecie di cui trattasi, la qualifica di pubblicazione editoriale. La pubblicazione di contenuti relativi ad un minore all'interno di una pagina web, un blog, un social network, presuppone l'accettazione e la consapevolezza del fatto che altri soggetti possano prendere visione degli stessi, con conseguente assunzione di rischi da parte del soggetto che immette l'immagine nella rete internet. In tema di diffusione di immagini potenzialmente lesive nei confronti del minore le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che l'inserimento di materiale entro un social network, come Facebook, non necessita alcun specifico accertamento sulla potenzialità diffusiva. La "piazza telematica" è aperta a tutti e la sua idoneità a diffondere quanto tutti vi versano, incluso il materiale pornografico, ha raggiunto un livello così notoriamente elevato da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo (Cass., S. U., 31 maggio 2000, n. 13; Cass. pen., sez. III, 20 aprile 2015, n. 16340). Negli altri casi, la potenzialità diffusiva del mezzo, come pure l'astratta idoneità di produzione di effetti lesivi, andranno semmai valutate con riferimento alle modalità di accesso da parte di terzi all'immagine del minore, sì da stabilire se sia in concreto realizzabile quella metastasi diffusiva ipoteticamente lesiva degli interessi dello stesso. La valutazione della "pubblicità" dovrà essere svolta «oggettivamente» e «potenzialmente» (CdS., sez. III, 21 febbraio 2014, n. 848). Un altro profilo di criticità è costituito dalla cessione dei contenuti che l'utente, accettando le condizioni contrattuali di alcune piattaforme web e successivamente con la pubblicazione di dati personali e non, pone in essere. Anche in questo caso, i genitori esercenti la responsabilità dispongono sull'esercizio del diritto di immagine del minore con conseguente assunzione di rischi nel momento in cui diffondono contenuti che divengano oggetto di “licenze d'uso” da parte di terzi. La responsabilità genitoriale nella gestione dell'immagine del minore
La gestione dell'immagine del minore deve essere effettuata da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, di comune accordo: quest'ultima deve estrinsecarsi anche nella gestione responsabile dell'immagine del minore e nel caso di contrasto si ritiene possa essere adito il Tribunale secondo quanto prescritto dall'art. 316, comma 2, c.c.. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio varrà quanto stabilito nel provvedimento giurisdizionale circa l'esercizio della responsabilità genitoriale. Ben potendosi ravvisare ipotesi di inidoneità genitoriale non solo nella totale assenza della figura, materna o paterna, ma anche dall'incapacità, di uno o di entrambi, di comprenderne le effettive esigenze, di rispettarne la sensibilità ovvero dal totale disinteresse da parte del genitore per la persona del minore intesa quale soggetto di diritti e centro di imputazione di interessi, la comprovata mala gestio della sua immagine potrebbe comportare provvedimenti limitativi o persino ablativi della responsabilità genitoriale nel corso dei citati giudizi, qualora dovesse venir ravvisato un pregiudizio per il minore. É ipotizzabile il ricorso al Tribunale ex art. 709-ter c.p.c. sia per la soluzione delle controversie, se pur quale estremo rimedio nell'interesse della prole, sia in caso di comportamenti che arrechino pregiudizio al minore: si pensi al genitore che, a fini utilitaristici personali, utilizzi l'immagine del figlio minore d'età diffondendola in rete per i propri interessi e scopi, ledendo gli interessi del minore. Lo stesso giudice del procedimento separativo «può emettere i provvedimenti opportuni (anche conformativi della responsabilità genitoriale) quando emergano gravi inadempienze od atti che arrechino pregiudizio al minore» (Cass. civ., sez. VI, ord. 26 gennaio 2015, n. 1349). Lo strumento dell'art. 709-ter c.p.c. potrà essere utilizzato, anche congiuntamente, per:
Non è da escludersi nemmeno lo strumento di cui all'art. 333 c.c., in caso di gestione dell'immagine del minore in pregiudizio allo stesso, con ogni evidente provvedimento nel preminente interesse del minore. In ogni caso, il genitore privato dell'esercizio della responsabilità genitoriale ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del minore e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte dall'altro genitore o dall'esercente la responsabilità decisioni pregiudizievoli all'interesse dello stesso (art. 337-quater, ult. co., c.c.). La cessione dei diritti di immagine del minore
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni (art. 320, comma 1, c.c.). I genitori, pertanto, agiscono congiuntamente nella rappresentanza del minore anche nella gestione della sua immagine: per gli atti qualificabili come «straordinaria amministrazione» è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320, comma 3, c.c. mentre rispetto ad atti qualificabili come «ordinaria amministrazione» è sufficiente il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche:
Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche (Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2004, n. 21614). La cessione dei diritti di sfruttamento dell'immagine del minore viene inquadrata all'interno degli atti di concessione di un diritto personale di godimento ex art. 320, comma 1, c.c. per cui, in caso di minore infrasedicenne è necessario l'accordo fra genitori, ma non anche l'autorizzazione del Giudice Tutelare; quanto al minore ultrasedicenne, questi può validamente prestare il proprio consenso alla divulgazione della sua immagine, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 108 l. n. 633/1941 che anticipa il riconoscimento del diritto d'autore al minore che abbia già compiuto sedici anni (Trib. Treviso, sez. Dist. Montebelluna, 17 marzo 2010). In ogni caso è fatta salva la valutazione discrezionale del Giudice di merito circa la potenziale lesione dell'atto dispositivo rispetto agli interessi del minore, secondo i principi delineati dalla Suprema Corte, tramite l'azione di annullamento ex art. 322 c.c. da esercitarsi nel termine prescrizionale quinquennale sia per i genitori, sia per il minore, con decorrenza del dies a quo, per quest'ultimo, dal compimento della maggiore età. In tale quadro si ritiene possa rientrare la cessione di “licenze” da parte del genitore sulle immagini del minore. Il contratto di licenza è contratto c.d. atipico e, fatte salve limitate eccezioni e il ricorso analogico al contratto di locazione, è sprovvisto di apposita disciplina: lungi dall'esser questa la sede per definire le caratteristiche di tale negozio, è però necessario ricordare come numerose piattaforme web stabiliscano, all'interno delle condizioni generali di utilizzo, clausole tali per cui l'utente cede – spesso a titolo gratuito o a fronte della fornitura di servizi – alla società in questione, la licenza di utilizzo dei contenuti pubblicati sul proprio profilo o comunque all'interno della piattaforma. In una recente pronuncia del Tribunale di Roma si è potuto assistere ad una interessante operazione ermeneutica sulle condizioni contrattuali di uno fra i più noti social network del mondo. «Ora, sulla base di un'interpretazione complessiva di tali clausole, non limitata all'analisi letterale delle parole, ma che tenga conto del contenuto volitivo di cui esse sono espressione (ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c.), deve affermarsi che, per quanto riguarda "i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale", come ad esempio foto e video, definiti "Contenuti IP", la pubblicazione sul social network Facebook non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici spettanti all'utente; esso, infatti, cede a Facebook la sola "licenza non esclusiva, trasferibile, per l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (Licenza IP)", valida finché il contenuto è presente sul social network» (Trib. Roma, sez. IX, 1 giugno 2015). Nel quadro sopra schematizzato per brevità non pare azzardato sostenere che concedere ad una società una licenza non esclusiva e trasferibile a terzi per l'utilizzo dell'immagine di un soggetto minore possa essere inquadrato all'interno degli atti che necessitino quantomeno della decisione congiunta dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, senza dimenticare la necessaria analisi in concreto dei profili di invalidità di cui si è detto. Il risarcimento del danno
L'abuso dell'immagine del minore viene punito innanzitutto dall'art. 10 c.c. in caso di violazione degli artt. 96 e 97 l. n. 633/1941. Si ricordi che vi è differenza fra il consenso prestato allo scatto fotografico ed il consenso dato ai fini della pubblicazione della foto che ritrae il minore (Cass. pen., sez. V, sent. 19 giugno 2008, n. 30664). Quindi, qualora venisse divulgata, esposta o comunque pubblicata un'immagine senza il consenso della persona ritratta – nella specie il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale – fuori dei casi consentiti, «l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento del danno». Recentemente è stato precisato che «anche laddove si possa prescindere da tale consenso (come in relazione ad eventi "svoltisi in pubblico") permane tuttavia il divieto di esposizione allorquando la stessa rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta» (Cass. civ., sez. III, sent. 27 luglio 2015, n. 15763). Il danno liquidabile può essere sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale: quanto al danno patrimoniale esso consiste nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione non autorizzata e di cui abbia fornito la prova. Nel caso in cui il soggetto ritratto non sia persona nota, nell'impossibilità di dimostrare specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento del c.d. prezzo del consenso, ovverosia di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso all'utilizzazione della propria immagine, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353). La lesione del diritto all'immagine comporta, oltre al diritto al risarcimento dei danni patrimoniali se provati, anche il diritto al risarcimento di quelli non patrimoniali, essendo il diritto all'immagine costituzionalmente protetto; per cui il danno non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge prevista dall'art. 185 c.p. e non presuppone la qualificabilità del fatto come reato. Il risarcimento dei danni non patrimoniali può configurarsi sia ai sensi dell'art. 10 c.c., sia in virtù dell'art. 29 l. n. 675/1996, qualora la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza del minore (Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12433). Un'ipotesi ex lege di risarcimento del danno, inoltre, è prevista dall'art. 15 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss. in combinato disposto con l'art. 2050 c.c., per il caso in cui un soggetto subisca un danno per effetto del trattamento dei propri dati personali, dovendosi ricomprendere fra questi «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente», come da art. 4 del citato decreto. Il consenso informatico del minore a seguito del Regolamento UE 2016/679
Il 27 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento CE n. 2016/679, denominato Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in abrogazione della direttiva 95/46/CE. Il legislatore europeo ha preso atto dell'importanza di una disciplina che tuteli il minore, soggetto sempre più interagente con la c.d. società dell'informazione, considerando che «i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali». All'art. 8, che disciplina le condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione, il Regolamento prevede che il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove invece il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. É facoltà degli Stati membri quella di stabilire per legge un'età inferiore a 16 anni purchè non inferiore a 13 anni. La normativa comunitaria, da un lato evidenzia il ruolo fondamentale del genitore ovvero del soggetto esercente la responsabilità genitoriale il quale avrà il compito di comprendere il tipo di trattamento dei dati e prestare il consenso ovvero autorizzare la prestazione del consenso da parte del minore; dall'altra parte, pone in capo ai siti web e in generale alle piattaforme telematiche l'onere di adoperarsi «in ogni modo ragionevole» per verificare che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili. In conclusione
Il panorama esposto, lungi dal voler essere un'esaustiva esposizione delle problematiche relative all'esercizio del diritto di immagine del minore ad opera del, o dei, soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, offre un inquadramento civilistico con lo scopo di sollecitare una riflessione quanto alle conseguenze giuridiche in tema di divulgazione dell'immagine del minore a mezzo di strumenti telematici. In attesa di pronunce specifiche sul tema, deve evidenziarsi come l'accettazione del rischio intrinseco alla diffusione dell'immagine del minore all'interno della rete internet abbia effetti che non possono non ricadere sul genitore irresponsabile, il quale, con l'atto dispositivo, leda nel caso concreto gli interessi del minore. Non può escludersi, peraltro, che la richiesta del risarcimento dei danni (compreso il danno c.d. endofamiliare) potrà, negli anni a venire, giungere non solo da parte dell'altro genitore in favore del figlio, ma anche direttamente dal figlio la cui immagine sia stata oggetto di mala gestio da parte del genitore.
|