E' entrato in vigore il 17 agosto 2015 il Regolamento UE n. 650/2012 in materia di successioni transfrontaliere.
Lo scopo del Regolamento è di "contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera efficace”.
L'entrata in vigore del Regolamento è stata differita nel tempo, posto che gli artt. 77 e 78 (relativi alle informazioni su procedure di successione, autorità competenti in materia di successione e a ricevere gli atti di accettazione e rinuncia di eredità e legati, registrazione di immobili, che ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione) si applicano a decorrere da 16 gennaio 2014, e gli artt. 79, 80 e 81 (relativi alle modifiche da apportare al Regolamento sulla base delle informazioni inviate dagli Stati membri) si applicano a decorrere da 5 luglio 2012.
La nuova normativa è volta ad agevolare le successioni internazionali, stabilendo innanzitutto come criterio per la scelta della legge applicabile alla successione (art. 21) e l'individuazione degli organi giurisdizionali competenti a conoscere della successione (art. 4), il luogo ove il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. E' comunque fatta salva la possibilità per il de cuius di scegliere come legge applicabile quella del Paese di cui ha la cittadinanza (art. 22).
Il Regolamento stabilisce poi per l'ammissibilità e la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte (art. 24) e per l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti dei patti successori (art. 25) che la legge applicabile sia quella che, secondo quanto disposto dal Regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione se la morte fosse avvenuta, rispettivamente, al momento della disposizione o della stipula dei patti.
Viene poi disciplinato il procedimento per ottenere il riconoscimento delle decisioni prese in uno Stato membro negli altri Stati membri (artt. 39-42), l'esecutività delle decisioni (artt. 43-58), nonché degli atti pubblici e transazioni (artt. 59-61) ai quali è riconosciuta la stessa efficacia probatoria che questi avrebbero nello Stato membro d'origine o la produzione di effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Il Regolamento istituisce il certificato successorio europeo (art. 62): l'uso del certificato non è obbligatorio e non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi nei diversi Stati membri. Il certificato potrà essere utilizzato per dimostrare la qualità di erede o di legatario, l'attribuzione di beni determinati, i poteri dell'esecutore testamentario o dell'amministratore dell'eredità (art. 63).
Il certificato verrà rilasciato da un organo giurisdizionale dello Stato membro, ai sensi degli artt. 3, 4, 7, 10 o 11 del Regolamento, su domanda di un erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità (art. 65), secondo il procedimento previsto dagli artt. 66 e 67.
Il contenuto del certificato è dettato dall'art. 68: esso dovrà contenere, tra le altre cose, i dati dell'autorità di rilascio, il numero di riferimento, le ragioni della competenza, la data, le generalità del richiedente, del defunto, dei beneficiari e la legge applicabile.
Secondo l'art. 69, che disciplina gli effetti del certificato, si presume che:
- il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione;
- le persone indicate come erede, legatario esecutore o amministratore possiedano la qualità indicata;
- chi esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a riceverli lo faccia correttamente, a meno che non fosse a conoscenza della falsità del suo contenuto o la ignorasse per colpa grave;
- se una persona è indicata come legittimata a disporre dei beni a favore di un'altra, che quest'ultima abbia acquistato dal soggetto legittimato a meno che non fosse a conoscenza della falsità del suo contenuto o la ignorasse per colpa grave.
Infine, con l'art. 74 il Regolamento stabilisce che gli atti o i documenti emessi in un Stato membro ai sensi del Regolamento stesso non è richiesta alcuna legalizzazione né altra forma analoga.