Espulsione dello straniero dallo Stato

07 Luglio 2015

L'espulsione è il provvedimento dell'autorità statale con il quale si dispone l'allontanamento del cittadino non appartenente allo Stato italiano per giustificati motivi.
Inquadramento

L'espulsione è il provvedimento dell'autorità statale con il quale si dispone l'allontanamento del cittadino non appartenente allo Stato italiano per giustificati motivi.

Per i cittadini extracomunitari e gli apolidi la disciplina dell'espulsione è contenuta nel d.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea è contenuta nel d.lgs. 30 del 2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).

Altre norme concernenti l'espulsione giudiziaria degli stranieri, comunitari ed extracomunitari, sono contenute nel codice penale (art. 235 c.p.) e nel d.P.R. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti).

L'espulsione dei cittadini extracomunitari e degli apolidi

Il d.lgs. 286/1998 prevede quattro soggetti dotati del potere di emanare il provvedimento espulsivo, diversi a seconda della ragione che ne determina l'adozione:

a) il prefetto e il questore limitatamente alle province di Trento e Bolzano, allorché lo straniero si trovi nelle situazioni personali e di fatto previste dall'art. 13, cioè di ingresso clandestino o di soggiorno irregolare nel nostro Paese, ovvero appartenga alle categorie dei soggetti pericolosi semplici o qualificati di cui agli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 159/2011;

b) il ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato, di prevenzione del terrorismo;

c) il giudice penale (vedi infra).

Le espulsioni dei cittadini extracomunitari disposte dal prefetto e dal ministro dell'interno hanno natura amministrativa e la relativa disciplina è dettata dall'art. 13 del d.lgs. 286/1998.

Contro il decreto di espulsione prefettizia lo straniero può proporre ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione entro 30 giorni dalla sua emanazione, ovvero 60 nel caso che lo straniero risieda all'estero.

Contro l'espulsione ministeriale è ammessa impugnazione, nel termine di 60 giorni, davanti al Tar del Lazio, sede di Roma.

L'espulsione dei cittadini comunitari

I cittadini comunitari, secondo la disciplina dell'Unione europea, possono essere sottoposti a provvedimenti di “allontanamento” per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica di un altro Stato membro dell'Unione europea (artt. 27 – 33 della direttiva 2004/38/Ce) o perché sprovvisti dei requisiti previsti per esercitare i diritti di libera circolazione e di soggiorno (artt. 14 e 15 della direttiva 2004/38/Ce).

L'allontanamento dei cittadini comunitari e dei loro familiari nel nostro Paese è regolato dal d.lgs. 30/2007, in attuazione degli artt. 45, par. 3, e 52 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della direttiva dell'UE 2004/38 citata.

Il d.lgs. 30/2007 prevede tre soggetti dotati del potere di emanare il provvedimento espulsivo, diversi anch'essi a seconda della ragione che ne determina l'adozione:

a) il ministro dell'interno per motivi imperativi di pubblica sicurezza e di sicurezza dello Stato;

b) il prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario negli altri casi previsti dalla legge;

c) il giudice (vedi infra).

I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari sono disciplinati in particolare dagli artt. 13, 20, 21 e 22 d.lgs. 30/2007 che hanno subito nel corso degli anni numerosi interventi legislativi.

Avverso i provvedimenti di allontanamento del ministro dell'interno e del prefetto, di natura amministrativa, può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dall'art. 17 d.lgs. 150/2011 (art. 22, comma 2, d.lgs. 30/2007).

L'espulsione giudiziaria

Diversa dalle espulsioni amministrative è l'espulsione applicata dal giudice penale, detta espulsione giudiziaria, che può avere la natura di: misura di sicurezza; sanzione sostitutiva della pena; misura alternativa alla detenzione.

Prima di affrontare l'esame delle singole fattispecie di espulsione giudiziaria dello straniero dallo Stato è necessario precisare che l'intera disciplina deve soggiacere e rispettare innanzitutto i principi costituzionali ed in secondo luogo la legislazione sovranazionale.

Con specifico riferimento ai cittadini extracomunitari la fonte primaria di riferimento è l'art. 10, comma 2, della Costituzione secondo il quale “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” ed il successivo comma 3 sancisce il “diritto d'asilo” dello straniero “al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”.

Da questo consegue che il tema delle espulsioni giudiziarie deve essere esaminato anche con riferimento alle implicazioni della salvaguardia dei diritti dello straniero che ne viene colpito allorché questo provenga da regimi non democratici.

L'espulsione giudiziaria a titolo di misura di sicurezza personale

L'istituto dell'espulsione giudiziaria ha la finalità di allontanare dal nostro Paese gli stranieri che commettono reati ritenuti di maggiore allarme sociale.

Sia il codice penale che le leggi speciali citate prevedono che l'espulsione è applicabile dal giudice entro limiti circoscritti, proprio per la notevole gravosità dei suoi effetti per il destinatario.

Detta misura di sicurezza personale presuppone l'accertamento in concreto, da parte del giudice, che lo straniero sia persona attualmente e socialmente pericolosa, con un giudizio di probabilità che egli commetta nuovi reati dedotto da alcuni indici previsti dall'art. 133 c.p., cui fa espresso rinvio l'art. 203, comma 2, c.p., ed in particolare:

  • dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
  • dalla sussistenza di precedenti penali e giudiziari;
  • dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
  • dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dello straniero.

Detto accertamento secondo le indicazioni della Corte costituzionale (Corte cost., 24 febbraio 1995, n. 58) deve avvenire sempre, cioè a prescindere dal fatto che la misura di sicurezza sia prevista per legge come obbligatoria o facoltativa. Infatti l'originario art. 204 c.p., che prevedeva la cosiddetta pericolosità sociale presunta, è stato abrogato dalla l. 663/1986 che impone al giudice sempre il previo accertamento della pericolosità sociale del condannato per applicare qualsiasi misura di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 211 c.p., come per ogni altra misura di sicurezza, l'espulsione si esegue dopo la pena detentiva o, se è irrogata una sanzione non detentiva, dopo che la condanna è divenuta irrevocabile.

L'espulsione come misura di sicurezza viene perciò eseguita solo se il magistrato di sorveglianza, in corso di riesame della pericolosità su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, ritenga che lo straniero sia ancora persona socialmente pericolosa, altrimenti, in caso di valutazione contraria, il provvedimento di espulsione è revocato (art. 679 c.p.p.).

Anche lo straniero può chiederne la revoca a seguito di riesame della pericolosità sociale fino a quando non è stata eseguita l'espulsione (art. 208 c.p.).

Detta misura di sicurezza personale non può essere disposta in caso di concessione della sospensione condizionale della pena, poiché in base all'art. 164, comma 1, c.p. in tale caso il giudice ha già ritenuto che il colpevole si asterrà dal commettere nuovi delitti con conseguente insussistenza attuale della pericolosità sociale del condannato (Cass. pen., sez. IV, 18 febbraio 1999, n. 11167; Cass. pen., sez. VI, 18 aprile 2007, n. 17183).

L'espulsione giudiziaria a titolo di misura di sicurezza è prevista

a) dall'art. 235 c.p.;

b) dall'art. 15 del d.lgs. 286/1998;

c) dall'art. 86 del d.P.R. 309/1990.

a) L'espulsione prevista dall'art. 235 c.p.

L'art. 235 c.p., modificato dal d.l. 92/2008 convertito nella l. 125/2008, impone al giudice che emette la sentenza di condanna nei confronti di uno straniero di applicare anche l'espulsione, nel caso di extracomunitario, o l'allontanamento, nel caso di cittadino appartenente all'Unione europea, dal nostro territorio nazionale in due casi:

  • quando lo straniero è condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni;
  • quando lo straniero è condannato a pena detentiva per uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 312 c.p.).

L'espulsione deve essere disposta dal giudice anche nei confronti di straniero munito di permesso dì soggiorno o comunque regolarmente soggiornante nel territorio italiano in quanto la ratio della misura si collega all'interesse dello Stato a far venir meno la presenza di uno straniero che abbia rivelato, attraverso la commissione di un delitto di una certa gravità, una particolare attitudine a delinquere.

Come sopra scritto l'obbligatorietà della misura di sicurezza in esame impone che il giudice provveda al previo accertamento della pericolosità attuale e concreta dello straniero cui deve essere applicata.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione o di allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni e in tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

Si è posto il problema se l'espulsione prevista dall'art. 235 c.p. possa essere applicata dal giudice anche allo straniero condannato per fatti commessi anteriormente all'introduzione della modifica legislativa del 2008 citata o se per questi debba trovare applicazione la precedente disciplina, più favorevole al reo ai sensi dell'art. 2 c.p., che prescriveva l'indicata misura di sicurezza solo per gli stranieri condannati alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni.

Orientamenti a confronto

Cass. pen., Sez. II, 18 maggio 2010, n. 24342

Il primo orientamento della Corte di cassazione sosteneva che, in forza del principio che regola la successione di leggi penali nel tempo, la norma codicistica che prevede l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato dello straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni non opera in riferimento a fatti criminosi commessi prima della novella del codice, rispetto ai quali si applica la pregressa norma.

Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2012, n. 15447; Cass. pen., Sez. III, 19 settembre 2013, n. 44188

Tale arresto giurisprudenziale è stato successivamente disatteso partendo dall'assunto secondo cui l'espulsione costituisce una misura di sicurezza personale che trova la sua disciplina generale negli artt. 199 c.p. e dunque non soggiace al principio della irretroattività della legge penale ma al principio del tempus regit actum.

Corte cost., 12 novembre 1987, n. 392

Il tema era già stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale che aveva ritenuto negarsi la retroattività, "attesa la correlazione delle misure alla pericolosità, che è situazione, per sua natura, attuale".

Da ciò consegue che l'espulsione è applicabile dal giudice anche a stranieri che siano stati condannati a pena superiore a due anni di reclusione per reati commessi prima della modifica legislativa dell'art. 235 c.p. intervenuta con il citato d.l. 92/2008 convertito nella l. 125/2008.

b) L'espulsione prevista dall'art. 15 del d.lgs. 286/1998

L'art. 15 del d.lgs. 286/1998, applicabile solo agli stranieri extracomunitari e agli apolidi, integra ed amplia la fattispecie dell'espulsione prevista dal codice penale perché prevede che il giudice che ha emesso una sentenza di condanna a carico di uno straniero può applicare anche il provvedimento di espulsione di questi dal territorio dello Stato, senza che vi siano limiti minimi di pena irrogata.

A differenza dell'art. 235 c.p. l'art. 15 d.lgs. 286/1998 riconosce al giudice l'esercizio di un potere discrezionale nell'applicazione della misura di sicurezza purché però esistano i seguenti presupposti:

  • lo straniero sia stato condannato per uno dei delitti di cui agli art. 380 c.p.p. (delitti per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza) e 381 c.p.p. (delitti per cui è previsto l'arresto facoltativo in flagranza);
  • lo straniero condannato sia stato ritenuto pericoloso socialmente.

Come previsto dall'art. 235 c.p., anche in questo caso l'espulsione può essere disposta nei confronti di uno straniero munito di permesso dì soggiorno o comunque regolarmente soggiornante nel territorio italiano in quanto la ratio della misura si collega all'interesse dello Stato a far venir meno la presenza di uno straniero che abbia rivelato, attraverso la commissione di un delitto di una certa gravita, una particolare attitudine a delinquere.

c) L'espulsione prevista dall'art. 86 del d.P.R. 309/1990

L'art. 86 del d.P.R.309/1990, in materia di stupefacenti, prevede che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82 , commi 2 e 3 debba essere espulso dallo Stato a pena espiata.

È necessario precisare che la disposizione indicata prevede due tipi di espulsione: quella dei commi 1 e 2, di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria emessa a seguito di una pronuncia di condanna; e quella del comma 3, di competenza dell'autorità amministrativa, che può essere eseguita immediatamente, senza quindi il previo passaggio in giudicato della sentenza, in forza di un potere che può essere esercitato solo prima che si pervenga a una pronuncia giurisdizionale.

Quindi qualora il soggetto colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal d.P.R. 309/1990, anziché essere espulso immediatamente dal prefetto, sia stato citato a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria, il potere amministrativo non è più esercitabile perché estintosi proprio per effetto della vocatio in ius.

Detta forma espulsiva può essere applicata anche nei confronti di cittadino straniero appartenente all'Unione europea trattandosi di disposizione che non contrasta con la disciplina comunitaria di libera circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, giacché questa fa esplicitamente salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica (Cass. pen., Sez. IV, 3 maggio 2007, n. 22511; Cass. pen., Sez. I, 18 novembre 2008, n. 44336).

Nell'originaria previsione dell'art. 86 la pericolosità sociale dello straniero era presunta iuris et de iure cosicché era sufficiente il passaggio in giudicato della sentenza perché venisse applicata l'espulsione in via automatica. A seguito della sentenza della Corte cost. 58/1995, sopra richiamata, detta disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere contestualmente alla condanna l'ordine di espulsione senza previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.

Venuta così meno ogni forma di presunzione assoluta, la qualità di persona socialmente pericolosa va accertata in concreto dal giudice, come ormai previsto per qualsiasi misura di sicurezza personale.

L'espulsione giudiziaria come sanzione sostitutiva della pena per i cittadini extracomunitari

L'art. 16, d.lgs. 286/1998 ai primi quattro commi prevede che il giudice possa applicare l'espulsione in sostituzione della pena quando accerti i seguenti presupposti:

  • una sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non irrevocabile, a pena detentiva entro i due anni, per un reato non colposo (tra cui quelli previsti dagli articoli 628, comma 3 e 629, comma 2, c.p.), esclusi però i reati previsti dall'art. 407, comma 2,lett.a) c.p.p. e i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del d.lgs. 286/1998;
  • l'applicazione di una pena detentiva entro i due anni;
  • la condizione irregolare dello straniero nello Stato ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998;
  • la inapplicabilità della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.;
  • l'assenza di ostacoli alla immediata esecuzione dell'espulsione.

L'espulsione come sanzione sostitutiva viene eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile ed è revocata dal giudice allorché lo straniero faccia rientro illegalmente nel territorio dello Stato prima che siano decorsi i termini di durata del divieto di reingresso.

L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione non si applica ai casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (vedi infra).

L'espulsione giudiziaria come sanzione sostitutiva della pena per i cittadini comunitari

Ogni provvedimento di allontanamento disposto per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di sicurezza pubblica comporta il divieto di reingresso nel territorio dello Stato italiano:

  • per un periodo non superiore a dieci anni se l'allontanamento è disposto per motivi di sicurezza dello Stato;
  • per un periodo non superiore a cinque anni negli altri casi (art. 20, comma 10, d.lgs. 30/2007).

Se lo straniero cittadino dell'Unione europea colpito dal citato provvedimento di allontanamento da parte del prefetto o del ministro dell'interno si trova nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso commette un reato punito con la reclusione fino a due anni se il motivo dell'allontanamento è la sicurezza dello Stato e fino ad un anno negli altri casi.

Con la sentenza di condanna il giudice può sostituire la pena della reclusione con un provvedimento di allontanamento da eseguirsi con accompagnamento immediato e con divieto di reingresso in Italia da 5 a 10 anni. L'allontanamento è eseguito dal questore anche se la sentenza non è definitiva.

In caso di condanna per i reati di reingresso illegale, se il giudice non sostituisce la pena con l'allontanamento, è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento da eseguirsi con provvedimento di accompagnamento coattivo, previa convalida giurisdizionale ed eventuale provvedimento di trattenimento in un Cie (Centro di Identificazione ed Espulsione).

Nel caso il cittadino comunitario violi il provvedimento di allontanamento disposto dal giudice come sanzione sostitutiva della pena il reato è punito fino a tre anni di reclusione (art. 20, comma 15, d.lgs. 30/2007).

L'espulsione giudiziaria come misura alternativa alla detenzione per cittadini extracomunitari

L'art.16, comma 5, d.lgs. 286/1998 ha introdotto l'obbligo per il giudice di adottare il provvedimento di espulsione nei confronti di uno straniero detenuto che si trovi in una condizione di irregolarità nel territorio dello Stato allorché questi debba scontare ancora una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni. In sostanza l'espulsione diventa una diversa modalità di espiazione della pena.

La norma è finalizzata a ridurre la popolazione carceraria e si applica soltanto ai cittadini extracomunitari, in quanto in base all'art. 1, comma 2, d.lgs. 286/1998 le norme in esso contenute non si applicano, se non in quanto più favorevoli, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (Cass. pen., Sez. I, 22 settembre 2004, n. 38656).

L'espulsione come misura alternativa alla detenzione non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del d.lgs. 286/1998 e per i delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett.a) c.p.p., fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628, comma 3 e 629, comma 2, c.p.

In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.

Competente a disporre questa misura è il magistrato di sorveglianza del luogo in cui lo straniero si trova detenuto, che procede senza formalità in quanto è un atto obbligato privo di alcun margine di discrezionalità da parte dell'autorità giudiziaria. Avverso detto provvedimento può essere proposta opposizione davanti al tribunale di sorveglianza.

L'adozione di questo provvedimento non comporta l'immediata scarcerazione del detenuto in quanto la sua restrizione fisica è imposta fino a che non siano stati acquisiti i documenti di viaggio e l'espulsione non sia effettiva.

La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

L'espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'art. 19, d.lgs. 286/1998.

I casi di divieto di espulsione

L'art. 19 del d.lgs. 286/1998 vieta l'espulsione amministrativa nei confronti di:

a) stranieri a rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;

b) minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

c) stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9, d.lgs. 286/1998;

d) stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

e) donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono e rispettivi mariti (Corte cost., 27 luglio 2000, n. 376).

Si è posto il problema se questi divieti siano o meno applicabili anche nel caso di espulsione disposta come misura di sicurezza dall'autorità giudiziaria.

Con particolare riferimento al divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana la Corte di legittimità ha sostenuto che esso sia riferibile a tutte le espulsioni disposte dall'autorità giudiziaria (da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, 25 novembre 2014, n. 50379) non solo per il tenore letterale dell'art. 19, che esclude espressamente dal divieto di espulsione soltanto i casi previsti dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998, cioè l'espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ma anche perché il relativo principio è ricavabile dall'art. 8 della Cedu. A ciò deve aggiungersi che il d.lgs. 5/2007 ha recepito la direttiva europea 2003/86/Ce relativa al ricongiungimento familiare secondo cui il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia ha il diritto di ricongiungersi con il familiare extracomunitario precedentemente espulso e quindi iscritto al Sis (Sistema Informativo Schengen) salvo che sia accertato che egli rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Tale normativa ha in concreto ribadito la ratio di salvaguardia umanitaria sottesa a tutta la disciplina dell'immigrazione.

Alle stesse conclusioni si perviene anche in relazione al divieto di espulsione per genitori con prole inferiore ai sei mesi di età alla luce del principio di responsabilità genitoriale dettato dall'art. 30 Cost., comma 1, valorizzandosi l'intento del legislatore di individuare esclusivamente la relazione genitoriale e l'età del minore quali presupposti di applicabilità del divieto.

Aspetti processuali

L'espulsione in caso di patteggiamento

Il principale problema processuale che si pone riguarda l'applicabilità dell'espulsione dello straniero come misura di sicurezza personale e come misura sostitutiva della detenzione nel caso di patteggiamento.

Ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato non è ammessa vietandolo l'art. 445 c.p.p., comma 1, mentre è consentita nel caso di patteggiamento cd. "allargato" previsto dall'art. 444 c.p.p., comma 1, novellato dall'art. 1, l. 134/2003 (Cass. pen., Sez. IV, 24 giugno 2009, n. 32290), sempre previo accertamento della pericolosità del condannato straniero (Cass. pen., Sez. IV, 2 ottobre 2008, n. 42841).

L'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 d.lgs. 286/1998 invece, essendo una misura sostitutiva della pena, esula dall'accordo delle parti sull'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e può essere disposta direttamente dal giudice, all'esito di una valutazione discrezionale dei parametri normativi, con una statuizione che l'interessato, in assenza della domanda di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha un interesse concreto ed attuale ad impugnare (Cass. pen., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 33799).

L'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e dell'allontanamento

L'esecuzione di questa misura di sicurezza personale è disciplinata dall'art. 183-bis disp. att. c.p.p., come modificato dalla l. 94/2009, per il cittadino extracomunitario o apolide. Questa norma prevede che l'autorità deputata a provvedervi sia il questore secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998.

Invece l'art. 183-ter, disp. att. c.p.p., più volte modificato in pochi anni (l. 94/2009, l. 129/2011 e, successivamente, l. 97/2013), per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare prevede che l'allontanamento avvenga in conformità ai criteri e alle modalità fissate dall'art. 20 del d.lgs. 30/2007.

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